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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1874/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4898/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256786560000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1250/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava la cartella di pagamento con cui l'agenzia delle entrate richiedeva alla stessa il pagamento di € 664,02 per l'omesso versamento dell'imposta di registro per due avvisi riferiti a due contratti di locazione
La società impugnando l'atto sosteneva la carenza di legittimazione passiva poiché essa era subentrata a detti contratti a far data dal 1° ottobre 2022 giusta scrittura privata per cessione di contratti di locazione del
30 settembre 2022 debitamente registrata mentre il recupero riguardavano l'annualità 2020 per cui le somme andavano richiesti al locatore dell'epoca. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'agenzia delle entrate la quale sosteneva che a seguito del ricorso, aveva provveduto ad emettere due sgravi relativi alle due parti confluite nella cartella impugnata, poiché aveva riconosciuto la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente. Chiedeva quindi di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese di giudizio
La parte depositava memorie in cui stante lo sgravio di tutte le partite della cartella impugnata non si opponeva alla cessazione della materia del contendere, mentre si opponeva alla compensazione delle spese dato che l'ufficio avrebbe potuto evitare alla parte di iscrivere l'atto a ruolo. Chiedeva la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiarava antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, visto lo sgravio integrale della cartella operata dall'ufficio, ritiene di potere dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Mentre stante l'opposizione del ricorrente alla compensazione delle spese di giudizio, sulla base del cd giudizio prognostico, l'ufficio viene condannato al pagamento delle spese di giudizio, poiché lo stesso avrebbe potuto verificare dai documenti in suo possesso che il ricorrente nel 2020 non era il locatario.
In conclusione dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 836,00 da distrarsi a favore dell'avvocato che si è dichiarato antistario.
P.Q.M.
Dichiara estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 836,00 da distrarsi a favore dell'avvocato che si è dichiarato antistario Cosi deciso in Roma il 4.2.226 il giudice D.ssa Roberta Pia
Rita Papa
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4898/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256786560000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1250/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente impugnava la cartella di pagamento con cui l'agenzia delle entrate richiedeva alla stessa il pagamento di € 664,02 per l'omesso versamento dell'imposta di registro per due avvisi riferiti a due contratti di locazione
La società impugnando l'atto sosteneva la carenza di legittimazione passiva poiché essa era subentrata a detti contratti a far data dal 1° ottobre 2022 giusta scrittura privata per cessione di contratti di locazione del
30 settembre 2022 debitamente registrata mentre il recupero riguardavano l'annualità 2020 per cui le somme andavano richiesti al locatore dell'epoca. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l'agenzia delle entrate la quale sosteneva che a seguito del ricorso, aveva provveduto ad emettere due sgravi relativi alle due parti confluite nella cartella impugnata, poiché aveva riconosciuto la carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente. Chiedeva quindi di dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese di giudizio
La parte depositava memorie in cui stante lo sgravio di tutte le partite della cartella impugnata non si opponeva alla cessazione della materia del contendere, mentre si opponeva alla compensazione delle spese dato che l'ufficio avrebbe potuto evitare alla parte di iscrivere l'atto a ruolo. Chiedeva la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiarava antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, visto lo sgravio integrale della cartella operata dall'ufficio, ritiene di potere dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Mentre stante l'opposizione del ricorrente alla compensazione delle spese di giudizio, sulla base del cd giudizio prognostico, l'ufficio viene condannato al pagamento delle spese di giudizio, poiché lo stesso avrebbe potuto verificare dai documenti in suo possesso che il ricorrente nel 2020 non era il locatario.
In conclusione dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 836,00 da distrarsi a favore dell'avvocato che si è dichiarato antistario.
P.Q.M.
Dichiara estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 836,00 da distrarsi a favore dell'avvocato che si è dichiarato antistario Cosi deciso in Roma il 4.2.226 il giudice D.ssa Roberta Pia
Rita Papa