CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 25668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25668 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO TO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa in data 3.10.2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da TO NO e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che in data 9 giugno 2023 ha applicato la misura coercitiva degli arresi domiciliari nei confronti del Penale Sent. Sez. 6 Num. 25668 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 28/03/2024 medesimo. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto il NO, capitano di vascello della Marina militare, gravemente indiziato del delitto di traffico di influenze illecite, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 129), per aver sfruttato la sua rete di relazioni, intrattenute con i vertici del Comando Militare nel corso della sua carriera di Ufficiale Superiore, per farsi dare o promettere utilità in cambio della sua intermediazione, in favore della cosca riferibile ai ON;
in particolare, il NO avrebbe messo a disposizione, in cambio di beni e di prodotti calabresi e in favore di IG LL e RA UN, prestanome della Costa degli dei Tours s.l.r.s., riferibile alla cosca ON, le proprie conoscenze con la Capitaneria di porto e con la Guardia Costiera, per garantire il posto barca per l'ormeggio nel porto di Tropea dell'imbarcazione Blue Ocean durante la stagione estiva del 2019, per aggirare la disciplina di legge in seguito alle contestazioni amministrative relative al mancato smaltimento dei liquami prodotti dall'imbarcazione e per l'anticipato disarmo dell'imbarcazione a fine settembre del 2019 (quando, invece, avrebbe dovuto essere eseguito nel solo periodo tra il 1 novembre 2019 e il 31 marzo 2020). 2. L'avvocato Salvatore Pronestì, difensore del NO, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e il difetto della gravità indiziaria in capo al ricorrente. La motivazione del Tribunale del riesame sarebbe, infatti, meramente apparente, in quanto si sarebbe risolta in una mera elencazione degli elementi descrittivi del fatto, priva di alcun vaglio critico. Il reato di traffico di influenze, inoltre, postulerebbe un accordo mirato a influenzare il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e delle attività in generale, tale da procurare un vantaggio all'interessato. Nel caso di specie, tuttavia, il comportamento tenuto dal NO, non potrebbe integrare la fattispecie contestata, in quanto il suo intervento sarebbe stato lecito e si sarebbe risolto nella prestazione di un parere legale, quale avvocato;
il ricorrente, peraltro, in questo arco temporale sarebbe stato in congedo dalla Marina. Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, travisato il rapporto tra il ES e il NO, in quanto il primo non sarebbe stato al servizio della Direzione marittima, come affermato per vanteria dal NO, ma un capitano in seconda della Capitaneria, che non avrebbe avuto alcuna influenza sull'Ufficio di Tropea e di Vibo Valentia. Il NO, peraltro, dopo l'episodio delle violazioni amministrative contestate, non avrebbe più avuto contatti con i coindagati e, dunque, dopo il 2 mese di dicembre del 2018. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova dell'influenza su SA ES, Comandante in seconda della capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, e su Vincenzo Del Rosso, Capo di Prima Classe;
rileva, peraltro, il difensore che le intercettazioni riportate nella motivazione non potrebbero essere utilizzate nei confronti del NO, in quanto avrebbe operato in qualità di difensore. 2.2. Con il secondo motivo il difensore censura il vizio di motivazione rispetto alla contestata aggravante del metodo mafioso. Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso ricorrendo a mere formule di stile e, parimenti, assai generica sarebbe la richiesta di applicazione della misura cautelare sul punto. Non vi sarebbe, peraltro, alcuna condotta dell'indagato che possa costituire estrinsecazione del metodo mafioso e, segnatamente, ingenerare nella vittima la percezione coartante che l'autore del reato abbia goduto di legami con la criminalità organizzata. Il NO, peraltro, non avrebbe potuto conoscere la caratura criminale dello NG o del LL, in quanto, in ragione del suo pensionamento, non aveva più accesso a banche dati e, per effetto dell'art. 238 del regolamento attuativo del codice della navigazione, non possono rivestire la qualifica di marittimi soggetti pregiudicati o condannati per reati gravi. Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe illegittimamente usato l'argomento del "non poteva non sapere". 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2024, il Procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e il difetto della gravità indiziaria in capo al ricorrente. 3. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile 3 solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale del riesame ha, del resto, logicamente e congruamente escluso, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche riportate, che il NO abbia svolto la funzione di avvocato o consulente legale in riferimento alle condotte contestate, avendo, invece, fatto ricorso alla propria influenza presso la Capitaneria di porto e con la Guardia Costiera per garantire un trattamento di favore all'imbarcazione Ocean Blue della cosca ON. 4. Con il secondo motivo il difensore censura il vizio di motivazione rispetto alla contestata aggravante del metodo mafioso. 5. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa. Il Tribunale del riesame ha ritenuto il NO consapevole del fine perseguito da UN e LL, tenuto conto della notorietà del clan di appartenenza nel contesto ambientale di riferimento. Nella valutazione non certo illogica del Tribunale, la solerzia manifestata dal ricorrente nel mettersi a disposizione dei mandanti e i rischi assunti, sproporzionati rispetto alla contropartita ottenuta (prodotti alimentari tipici), sarebbero razionalmente esplicabili solo con l'intenzione di agevolare l'attività del sodalizio 'ndranghetistico. Pur non essendo tale tema dedotto alla cognizione della Corte, si deve, peraltro, rilevare che il seguito delle indagini dovrà acclarare l'entità del prezzo 4 della mediazione illecita, in quanto, pur potendo lo stesso essere rappresentato da utilità varie, deve pur sempre avere un valore adeguato a remunerare la condotta illecita realizzata per integrare il delitto contestato di cui all'art. 346-bis cod. pen. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da TO NO e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che in data 9 giugno 2023 ha applicato la misura coercitiva degli arresi domiciliari nei confronti del Penale Sent. Sez. 6 Num. 25668 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 28/03/2024 medesimo. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto il NO, capitano di vascello della Marina militare, gravemente indiziato del delitto di traffico di influenze illecite, aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 129), per aver sfruttato la sua rete di relazioni, intrattenute con i vertici del Comando Militare nel corso della sua carriera di Ufficiale Superiore, per farsi dare o promettere utilità in cambio della sua intermediazione, in favore della cosca riferibile ai ON;
in particolare, il NO avrebbe messo a disposizione, in cambio di beni e di prodotti calabresi e in favore di IG LL e RA UN, prestanome della Costa degli dei Tours s.l.r.s., riferibile alla cosca ON, le proprie conoscenze con la Capitaneria di porto e con la Guardia Costiera, per garantire il posto barca per l'ormeggio nel porto di Tropea dell'imbarcazione Blue Ocean durante la stagione estiva del 2019, per aggirare la disciplina di legge in seguito alle contestazioni amministrative relative al mancato smaltimento dei liquami prodotti dall'imbarcazione e per l'anticipato disarmo dell'imbarcazione a fine settembre del 2019 (quando, invece, avrebbe dovuto essere eseguito nel solo periodo tra il 1 novembre 2019 e il 31 marzo 2020). 2. L'avvocato Salvatore Pronestì, difensore del NO, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e il difetto della gravità indiziaria in capo al ricorrente. La motivazione del Tribunale del riesame sarebbe, infatti, meramente apparente, in quanto si sarebbe risolta in una mera elencazione degli elementi descrittivi del fatto, priva di alcun vaglio critico. Il reato di traffico di influenze, inoltre, postulerebbe un accordo mirato a influenzare il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e delle attività in generale, tale da procurare un vantaggio all'interessato. Nel caso di specie, tuttavia, il comportamento tenuto dal NO, non potrebbe integrare la fattispecie contestata, in quanto il suo intervento sarebbe stato lecito e si sarebbe risolto nella prestazione di un parere legale, quale avvocato;
il ricorrente, peraltro, in questo arco temporale sarebbe stato in congedo dalla Marina. Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, travisato il rapporto tra il ES e il NO, in quanto il primo non sarebbe stato al servizio della Direzione marittima, come affermato per vanteria dal NO, ma un capitano in seconda della Capitaneria, che non avrebbe avuto alcuna influenza sull'Ufficio di Tropea e di Vibo Valentia. Il NO, peraltro, dopo l'episodio delle violazioni amministrative contestate, non avrebbe più avuto contatti con i coindagati e, dunque, dopo il 2 mese di dicembre del 2018. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova dell'influenza su SA ES, Comandante in seconda della capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, e su Vincenzo Del Rosso, Capo di Prima Classe;
rileva, peraltro, il difensore che le intercettazioni riportate nella motivazione non potrebbero essere utilizzate nei confronti del NO, in quanto avrebbe operato in qualità di difensore. 2.2. Con il secondo motivo il difensore censura il vizio di motivazione rispetto alla contestata aggravante del metodo mafioso. Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso ricorrendo a mere formule di stile e, parimenti, assai generica sarebbe la richiesta di applicazione della misura cautelare sul punto. Non vi sarebbe, peraltro, alcuna condotta dell'indagato che possa costituire estrinsecazione del metodo mafioso e, segnatamente, ingenerare nella vittima la percezione coartante che l'autore del reato abbia goduto di legami con la criminalità organizzata. Il NO, peraltro, non avrebbe potuto conoscere la caratura criminale dello NG o del LL, in quanto, in ragione del suo pensionamento, non aveva più accesso a banche dati e, per effetto dell'art. 238 del regolamento attuativo del codice della navigazione, non possono rivestire la qualifica di marittimi soggetti pregiudicati o condannati per reati gravi. Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe illegittimamente usato l'argomento del "non poteva non sapere". 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2024, il Procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Con il primo motivo di ricorso il difensore eccepisce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e il difetto della gravità indiziaria in capo al ricorrente. 3. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile 3 solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale del riesame ha, del resto, logicamente e congruamente escluso, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche riportate, che il NO abbia svolto la funzione di avvocato o consulente legale in riferimento alle condotte contestate, avendo, invece, fatto ricorso alla propria influenza presso la Capitaneria di porto e con la Guardia Costiera per garantire un trattamento di favore all'imbarcazione Ocean Blue della cosca ON. 4. Con il secondo motivo il difensore censura il vizio di motivazione rispetto alla contestata aggravante del metodo mafioso. 5. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa. Il Tribunale del riesame ha ritenuto il NO consapevole del fine perseguito da UN e LL, tenuto conto della notorietà del clan di appartenenza nel contesto ambientale di riferimento. Nella valutazione non certo illogica del Tribunale, la solerzia manifestata dal ricorrente nel mettersi a disposizione dei mandanti e i rischi assunti, sproporzionati rispetto alla contropartita ottenuta (prodotti alimentari tipici), sarebbero razionalmente esplicabili solo con l'intenzione di agevolare l'attività del sodalizio 'ndranghetistico. Pur non essendo tale tema dedotto alla cognizione della Corte, si deve, peraltro, rilevare che il seguito delle indagini dovrà acclarare l'entità del prezzo 4 della mediazione illecita, in quanto, pur potendo lo stesso essere rappresentato da utilità varie, deve pur sempre avere un valore adeguato a remunerare la condotta illecita realizzata per integrare il delitto contestato di cui all'art. 346-bis cod. pen. 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.