Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00634/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02675/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2675 del 2025, proposto da ES ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 692 del 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026, il Presidente RA EN e uditi per le per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile dell’Avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto della dichiarazione fatta dal difensore di parte ricorrente in ordine all’avvenuta esecuzione spontanea della sentenza, in relazione alla quale l’Amministrazione resistente nulla ha osservato.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere e le spese liquidate, come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendee.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA EN |
IL SEGRETARIO