TAR
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02220/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00718 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02220/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2025, proposto da
Rossana Di fatta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli,
LA PI e AB GA, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della
Sezione, Via Butera n. 6
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di
Palermo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla
PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in
Palermo, Via Mariano Stabile n. 182; N. 02220/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
DELLA SENTENZA N. 1034, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE IL 26/9/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di
Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg
Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.
1034, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 26/9/2024 e passata in giudicato
(cfr. attestazione della Cancelleria in atti, del 9/9/2025);
- che il provvedimento giurisdizionale ha ordinato all'Ente intimato il pagamento della somma di 3.000 €, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre agli interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite, in conseguenza dell'accertamento del diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al
2022/2023;
Atteso: N. 02220/2025 REG.RIC.
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento, sulla scorta dei precedenti di questa
Sezione (cfr. per tutti 22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410);
- che la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell'amministrazione resistente ed è passata in giudicato;
- che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all'amministrazione scolastica debitrice (cfr. notifica effettuata il 18/2/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996);
- che di converso l'amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l'intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente;
Rilevato:
- che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la
“Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l'importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell'art. 22 comma 36 della L. 724/94 –dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa
(o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;
- che, per il caso di ulteriore inerzia, si nomina sin da ora commissario ad acta il
Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio (cfr. analoga sentenza di questa Sezione 23/10/2025 n. 2315); N. 02220/2025 REG.RIC.
- che quest'ultimo dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni;
Evidenziato:
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto;
- che si precisa altresì che il Commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A.,
Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi
PEC per il PAT”;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III,
25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando così dispone:
a) accoglie l'introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del
Merito di dare integrale esecuzione al titolo azionato come specificato in narrativa; N. 02220/2025 REG.RIC.
b) assegna all'Ente intimato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) nomina Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega;
d) condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi
€ 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale
Commissario ad acta.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario N. 02220/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00718 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02220/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2025, proposto da
Rossana Di fatta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli,
LA PI e AB GA, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della
Sezione, Via Butera n. 6
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di
Palermo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla
PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in
Palermo, Via Mariano Stabile n. 182; N. 02220/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
DELLA SENTENZA N. 1034, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE IL 26/9/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di
Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg
Sicilia Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.
1034, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 26/9/2024 e passata in giudicato
(cfr. attestazione della Cancelleria in atti, del 9/9/2025);
- che il provvedimento giurisdizionale ha ordinato all'Ente intimato il pagamento della somma di 3.000 €, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre agli interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite, in conseguenza dell'accertamento del diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al
2022/2023;
Atteso: N. 02220/2025 REG.RIC.
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento, sulla scorta dei precedenti di questa
Sezione (cfr. per tutti 22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410);
- che la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell'amministrazione resistente ed è passata in giudicato;
- che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all'amministrazione scolastica debitrice (cfr. notifica effettuata il 18/2/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996);
- che di converso l'amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l'intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente;
Rilevato:
- che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la
“Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l'importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell'art. 22 comma 36 della L. 724/94 –dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa
(o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;
- che, per il caso di ulteriore inerzia, si nomina sin da ora commissario ad acta il
Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio (cfr. analoga sentenza di questa Sezione 23/10/2025 n. 2315); N. 02220/2025 REG.RIC.
- che quest'ultimo dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni;
Evidenziato:
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto;
- che si precisa altresì che il Commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A.,
Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi
PEC per il PAT”;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III,
25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando così dispone:
a) accoglie l'introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del
Merito di dare integrale esecuzione al titolo azionato come specificato in narrativa; N. 02220/2025 REG.RIC.
b) assegna all'Ente intimato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) nomina Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega;
d) condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi
€ 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale
Commissario ad acta.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario N. 02220/2025 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO