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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana 72100 Brindisi BR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. PROG. 001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 22.7.2025 impugnava il diniego di agenzia delle entrate, notificato il 23.5.2025, sull'istanza del 14.11.2024, poi reiterata il 21.5.2025, di annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro, notificato il 16.4.2024 (non impugnato nei termini di decadenza), in relazione ad atto di compravendita di un terreno edificabile in Mesagne. In particolare il ricorrente ha chiesto una rideterminazione del valore presupposto nell' atto impositivo sulla base dei rilievi tecnici (limiti alle possibilità edificatorie) contenuti in una allegata perizia;
l'ufficio ha rigettato l'istanza asserendo di aver già considerato in sede di emanazione dell'accertamento le stesse circostanze allegate all'istanza di autotutela sulla base delle osservazioni presentate dall'altra parte contraente. Con il ricorso Ricorrente_1 censura l'illegittimità, sotto diversi profili, dell'atto impositivo di cui ha chiesto l'annullamento in autotutela. Con comparsa del 21.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile atteso che con esso non si deduce alcuna illegittimità del diniego di autotutela con cui l'ufficio con motivazione congrua ed immune da censure ha rilevato di aver già considerato le possibilità edificatorie del suolo oggetto di accertamento e il valore dello stesso sulla base di atti di comparazione e valutazioni ai fini IMU di beni omogenei, ma si tenta inammissibilmente di ottenere in questa sede un riesame dell'originario atto impositivo che è divenuto definitivo ed incontestabile per mancata impugnazione nei termini di decadenza. Si tratta di un uso distorto dei diritti e delle facoltà attribuiti al contribuente in relazione al procedimento di autotutela che non consentono mai un riesame giurisdizionale dell'atto tributario ormai definitivo perché ciò comporterebbe una inammissibile riapertura dei termini di impugnazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana 72100 Brindisi BR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. PROG. 001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 22.7.2025 impugnava il diniego di agenzia delle entrate, notificato il 23.5.2025, sull'istanza del 14.11.2024, poi reiterata il 21.5.2025, di annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro, notificato il 16.4.2024 (non impugnato nei termini di decadenza), in relazione ad atto di compravendita di un terreno edificabile in Mesagne. In particolare il ricorrente ha chiesto una rideterminazione del valore presupposto nell' atto impositivo sulla base dei rilievi tecnici (limiti alle possibilità edificatorie) contenuti in una allegata perizia;
l'ufficio ha rigettato l'istanza asserendo di aver già considerato in sede di emanazione dell'accertamento le stesse circostanze allegate all'istanza di autotutela sulla base delle osservazioni presentate dall'altra parte contraente. Con il ricorso Ricorrente_1 censura l'illegittimità, sotto diversi profili, dell'atto impositivo di cui ha chiesto l'annullamento in autotutela. Con comparsa del 21.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorrente depositava successive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile atteso che con esso non si deduce alcuna illegittimità del diniego di autotutela con cui l'ufficio con motivazione congrua ed immune da censure ha rilevato di aver già considerato le possibilità edificatorie del suolo oggetto di accertamento e il valore dello stesso sulla base di atti di comparazione e valutazioni ai fini IMU di beni omogenei, ma si tenta inammissibilmente di ottenere in questa sede un riesame dell'originario atto impositivo che è divenuto definitivo ed incontestabile per mancata impugnazione nei termini di decadenza. Si tratta di un uso distorto dei diritti e delle facoltà attribuiti al contribuente in relazione al procedimento di autotutela che non consentono mai un riesame giurisdizionale dell'atto tributario ormai definitivo perché ciò comporterebbe una inammissibile riapertura dei termini di impugnazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Giudice monocratico