CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 624/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 TARI 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 21.05.2025, AT LE LO, rappresentato e difeso dal Dott.
Difensore_1, propone ricorso avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n.29280202500004946000 iscritto sul veicolo DACIA DUSTER 1,5 DCI 4X2 targato Targa_1 ad egli intestato, notificato in data 26.03.2025.
Il predetto atto scaturiva da numerose cartelle di cui il ricorrente intende impugnare solo 4 (quattro) e precisamente le nn:
- cartella n. 29220180004002000000 relativa a TARI 2008 notificata in data 10.09.2018
- cartella n. 29220180007910121000 relativa a TARI 2010 notificata in data 09.01.2019
- cartella n. 29220190004552392000 relativa a TARI 2011 notificata in data 28.08.2019
- cartella n. 29220240002388336000 relativa a IMU 2014 notificata in data 19.06.2024
Il ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione delle suddette cartelle.
L'ADER, costituita in giudizio, in via preliminare chiede l' inammissibilità del ricorso, nel merito chiede il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto e l'assoluto difetto di legittimazione passiva della stessa relativamente alle eccezioni relative al merito dell'imposizione.
All'odierna Udienza il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di doglianza il ricorrente eccepisce il maturarsi della prescrizione della notifica delle quattro cartelle sottese all'atto impugnato.
La doglianza è infondata.
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che le cartelle sono state regolarmente notificate e precisamente, la cartella n. 29220180004002000000 è stata notificata in data 10.09.2018 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo;
la cartella n.
29220180007910121000 è stata notificata in data 09.01.2019 tramite raccomandata con le modalità della compiuta giacenza;
la cartella n. 29220190004552392000 è stata notificata in data 28.08.2019 avvenuta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo;
la cartella n.
29220240002388336000 è stata notificata in data 19.06.2024 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo. Successivamente alla notifica delle cartelle poi, l'Agente della IS ha notificato in data 23.04.2024
l'Intimazione di pagamento n. 29220249002134503000 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo. Pertanto nessuna prescrizione può dirsi maturata per i crediti portati dalle cartelle impugnate divenuti definitive, essendo state notificati e non impugnati entro i termini di legge.
Non è possibile a seguito della notifica della comunicazione impugnata proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica delle cartelle o dei successivi atti.
Inoltre sempre dalla documentazione prodotta, risulta che il ricorrente ha presentato istanza di rateazione in data 8.05.2025 nonché di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ed il pagamento di alcune rate, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
La presentazione di un'istanza di definizione agevolata del debito tributario costituisce riconoscimento del debito e, conseguentemente, atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., anche in assenza di una specifica intenzione ricognitiva del debitore, purché emerga una consapevolezza dell'esistenza del debito.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso quindi dovrà essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al rimborso, all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di TA, delle spese del giudizio, che liquida in
€ 650,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in TA 20.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO RI Pullerone
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 624/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 TARI 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500004946000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 21.05.2025, AT LE LO, rappresentato e difeso dal Dott.
Difensore_1, propone ricorso avverso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n.29280202500004946000 iscritto sul veicolo DACIA DUSTER 1,5 DCI 4X2 targato Targa_1 ad egli intestato, notificato in data 26.03.2025.
Il predetto atto scaturiva da numerose cartelle di cui il ricorrente intende impugnare solo 4 (quattro) e precisamente le nn:
- cartella n. 29220180004002000000 relativa a TARI 2008 notificata in data 10.09.2018
- cartella n. 29220180007910121000 relativa a TARI 2010 notificata in data 09.01.2019
- cartella n. 29220190004552392000 relativa a TARI 2011 notificata in data 28.08.2019
- cartella n. 29220240002388336000 relativa a IMU 2014 notificata in data 19.06.2024
Il ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione delle suddette cartelle.
L'ADER, costituita in giudizio, in via preliminare chiede l' inammissibilità del ricorso, nel merito chiede il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto e l'assoluto difetto di legittimazione passiva della stessa relativamente alle eccezioni relative al merito dell'imposizione.
All'odierna Udienza il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo di doglianza il ricorrente eccepisce il maturarsi della prescrizione della notifica delle quattro cartelle sottese all'atto impugnato.
La doglianza è infondata.
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che le cartelle sono state regolarmente notificate e precisamente, la cartella n. 29220180004002000000 è stata notificata in data 10.09.2018 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo;
la cartella n.
29220180007910121000 è stata notificata in data 09.01.2019 tramite raccomandata con le modalità della compiuta giacenza;
la cartella n. 29220190004552392000 è stata notificata in data 28.08.2019 avvenuta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo;
la cartella n.
29220240002388336000 è stata notificata in data 19.06.2024 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo. Successivamente alla notifica delle cartelle poi, l'Agente della IS ha notificato in data 23.04.2024
l'Intimazione di pagamento n. 29220249002134503000 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo. Pertanto nessuna prescrizione può dirsi maturata per i crediti portati dalle cartelle impugnate divenuti definitive, essendo state notificati e non impugnati entro i termini di legge.
Non è possibile a seguito della notifica della comunicazione impugnata proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica delle cartelle o dei successivi atti.
Inoltre sempre dalla documentazione prodotta, risulta che il ricorrente ha presentato istanza di rateazione in data 8.05.2025 nonché di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ed il pagamento di alcune rate, con conseguente interruzione dei termini di prescrizione.
La presentazione di un'istanza di definizione agevolata del debito tributario costituisce riconoscimento del debito e, conseguentemente, atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., anche in assenza di una specifica intenzione ricognitiva del debitore, purché emerga una consapevolezza dell'esistenza del debito.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso quindi dovrà essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al rimborso, all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di TA, delle spese del giudizio, che liquida in
€ 650,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Così deciso in TA 20.01.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO RI Pullerone