Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1617/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1617/2024 R.V.G. consensuale e promossa con ricorso congiunto da: divorzio congiunto”. (C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1
(TO) il 13/01/1988, residente in [...]
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Anna Vlachos e Mattia Minelli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, C.so Vittorio
Emanuele 204, per procura in atti;
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati,
emettere sentenza di omologazione della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
Per_
• I figli minori della coppia, e saranno affidati in maniera Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori con facoltà per entrambi i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale in via disgiunta sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione alternata dei minori a cadenza settimanale presso ciascun genitore, dalla domenica sera sino alla successiva domenica sera.
• Il padre rimarrà nella casa familiare, di sua proprietà.
• La madre, a far data da settembre 2024 si è trasferita, su accordo dei coniugi, in una nuova abitazione in locazione nelle vicinanze della casa familiare (Via Boccaccio
5, Borgaro Torinese).
• La residenza anagrafica dei minori sarà presso l'abitazione della madre.
• Durante la settimana di permanenza presso un genitore, l'altro avrà facoltà di vedere i figli secondo accordi con ampia disponibilità e i genitori concordano che – in caso di necessità nella gestione dei figli – prima di rivolgersi a soggetti terzi (nonni,
baby sitter, amici) occorrerà sempre contattare con priorità l'altro genitore per chiedere la disponibilità a tenere i figli comuni, e solo in subordine affidarli a terzi.
• Ad esempio, nelle settimane in cui il padre effettua il turno di lavoro del mattino (7
-14,42) ed esce di casa intorno alle ore 6, la madre potrà collaborare nella gestione dei minori per assisterli nel momento della colazione e nei preparativi per andare a scuola, con preferenza su soggetti terzi;
allo stesso modo, durante il turno pomeridiano (14,30 – 22,12) potrà andare a prenderli a scuola e/o accompagnarli alle varie attività. Analogamente e reciprocamente potrà avvenire a contrario, nelle settimane in cui la madre effettua il turno di lavoro del mattino o quello pomeridiano.
• Salvo quanto sopra pattuito, e fatto salvo ogni altro diverso accordo tra i medesimi,
i signori e concordano le seguenti ulteriori modalità di visita: Pt_1 Pt_2
Pag. 2 di 8 o i minori trascorreranno in maniera alternata le vacanze natalizie con madre e padre
(dal 23.12 al 30.12 con l'uno e dal 31.12 al 06.01 con l'altro ad anni alterni), fatto salvo ogni altro diverso accordo tra le parti;
o le vacanze pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) verranno trascorse dai minori in maniera alternata con madre e padre (a partire dalla Pasqua 2025 con la madre e dal
Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre), fatto salvo diverso accordo tra le parti;
o le altre festività nazionali, compresi eventuali “ponti” ed i compleanni od onomastici saranno trascorsi con la madre od il padre ad anni alterni, sempre fatto salvo diverso accordo tra i genitori, che si impegnano laddove possibile a trascorrere il giorno del compleanno con i minori tutti insieme laddove possibile;
o le vacanze estive - conformemente alle esigenze lavorative dei genitori - dovranno essere concordate per iscritto dai genitori entro il 31.05 di ogni anno, in maniera da assicurare la permanenza dei minori per almeno 3 (tre) settimane anche non continuative con ogni genitore;
salvo diverso accordo tra i genitori, le successive settimane di festività estiva e di pausa scolastica saranno gestite con le consuete modalità previste nelle settimane feriali;
• i genitori si impegnano a rispettare l'organizzazione sopra indicata e, in ogni caso,
a preavvisare con adeguato anticipo in caso di modifiche o peculiari necessità che comportino variazioni;
• i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo e il recapito ove i figli soggiorneranno durante i periodi di vacanza a loro spettanti;
• ciascun genitore si impegna, quando ha i figli sotto la propria responsabilità, ad informare tempestivamente l'altro, non appena questi ne faccia richiesta, circa il luogo ove si trovano i minori, nonché circa le persone che lo hanno con sé,
impegnandosi altresì a lasciarli solo con persone che i minori conoscono e gradiscono e che siano rintracciabili per l'altro coniuge;
Pag. 3 di 8 • I coniugi si impegnano a non frequentare in presenza dei figli persone estranee con le quali intratterranno rapporti sentimentali fino a quando le relazioni non assumano il carattere della stabilità e della ufficialità, tenuto sempre conto dell'interesse e della serenità dei minori.
b) Quanto al mantenimento dei minori, ciascun genitore provvederà alle esigenze dei minori quando li ha con sé;
• restano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie per i figli, comprese quelle mediche non coperte da S.S.N., in quanto necessitate e documentate ancorché urgenti, nonché quelle scolastiche in quanto necessitate e documentate (a titolo esemplificativo e non esaustivo, costo dei libri, gite scolastiche, tassa di iscrizione), le spese ludiche – sportive - ricreative concordate o necessitate e comunque documentate, oltre le spese straordinarie tutte in applicazione del Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere,
con obbligo a carico dei signori e della previa concertazione su Pt_1 Pt_2
queste ultime, salvo ovviamente il caso dell'indefettibile urgenza e/o necessità e ferma l'opportuna documentazione;
tutto ciò quanto meno sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei minori;
• tutte le spese straordinarie, indipendentemente dall'importo, salvo quelle necessitate ed urgenti, dovranno essere previamente concordate fra i genitori con i modi e termini previsti dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Torino, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare con la sottoscrizione del presente atto;
d) le parti rilasciano sin d'ora reciproco consenso alla concessione e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, od altro equipollente;
e) entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente – con congruo anticipo di 15 giorni rispetto al trasferimento – eventuali variazioni di indirizzo e
Pag. 4 di 8 dimora, onde consentire all'altro genitore di conoscere il luogo di dimora del figlio nel periodo in cui lo stesso resterà presso il predetto genitore;
f) i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica;
g) le detrazioni fiscali relative alla prole saranno godute al 50% tra i coniugi in ragione dell'affidamento alternato, mentre gli assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla signora Pt_1
h) le spese processuali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno
10.07.2024, e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile in RU OI (Torino) in data
23/04/2016 e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile
del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2016, Parte
II, Serie C, N. 7;
- al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: a Ciriè in data Persona_3
09/03/2016, e a Ciriè in data 24/05/2019; Persona_2
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni
è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la
Pag. 5 di 8 prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 18 febbraio 2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare,
dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno 23 aprile 2016 in RU OI (TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di RU OI
(TO) nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2016, Parte II, Serie C, N. 7.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno concordemente regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole ed i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene comunque garantito paritario accesso ad entrambe le figure genitoriali, nel rispetto del principio di “bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato
Tribunale in data 27.08.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Pag. 6 di 8 Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in RU OI (TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di RU OI (TO) nel
Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2016, Parte II, Serie C, n. 7 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Pag. 7 di 8 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 16 aprile
2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 8 di 8