CASS
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2024, n. 10675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10675 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. SS LL che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10675 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 13/02/2024 Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 12/10/2023, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, AN cantone, in relazione alla custodia in carcere dal 22/2/2019 al 14/2/2020 che si assume essere stata ingiusta per effetto dell'ap- plicazione retroattiva operata da parte dell'organo dell'esecuzione delle modifiche apportate dalla legge 3/2019 all'art. 4 bis, comma 1, I. 354/75 sull'Ordinamento Penitenziario, con conseguente mancata adozione dell'ordine di sospensione per consentire di avanzare richiesta di ammissione al regime alternativo. Come risulta ex actis, nei confronti del CA, condannato in via definitiva alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione (in esecuzione dal 1/6/2016 per effetto dell'attribuzione della custodia cautelare) con sentenza del Tribunale di Napoli del 8/2/2017, irrevocabile il 7/2/2019, per i reati di cui agli artt. 314, 318, 319 e 321 cod. pen., l'organo dell'esecuzione, ovvero il Procuratore della Repubblica di Na- poli, in data 22/2/2019 ha disposto, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., l'esecu- zione della pena ordinandone la traduzione in carcere, dal regime degli arresti domiciliari, senza disporre la sospensione dell'esecuzione. (cfr. Siep n° 424/2019 del 22/2/2019). Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla Difesa, il Giudice dell'esecuzione, ritenuta l'immediata applicabilità delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n 3 modificative dell'art, 4 bis 0.P., confer- mava il suindicato ordine di esecuzione. In data 14 febbraio 2020, in conseguenza della pubblicazione del comunicato dell'Ufficio stampa della Corte costituzionale del 12/2/2020, lo stesso organo dell'Esecuzione provvedeva a disporre l'immediata scarcerazione del CA con ripristino della misura degli arresti domiciliari e, ritenuta la ricorrenza delle condi- zioni di cui all'art 656, comma 10, cod. proc. pen.. nella situazione considerata dal comma 3, cod. proc. pen, a sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il CA deducendo, quale unico motivo di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per avere, l'impugnato provvedimento, negato l'accesso alla riparazione per ingiusta detenzione ponendosi in contrasto con la sentenza della Corte Costi- tuzionale n. 310 del 18-25/7/1996 che ha esteso il diritto anche alla detenzione patita per erroneo ordine di esecuzione, nonché vizio di motivazione. Viene ravvisata illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte napoletana ritiene valido e legittimo l'ordine di esecuzione, perché emesso in con- formità al diritto vivente, avallato anche dalla Corte Costituzionale precedente- mente alla sentenza n. 32/2020 che ne ha sancito l'illegittimil:à. Ma tale ragiona- mento, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe in contrasto con il principio stabilito dalla citata sentenza 32/2020, in quanto il titolo di esecuzione è stato emesso senza sospensione proprio a seguito della interpretazione dell'art. 1, comma 6, L.3/2019, dichiarata costituzionalmente illegittima. In sostanza, spiega il ricorrente, il richiamo del precedente orientamento giu- risprudenziale, recepito anche dalla Corte costituzionale, al fine di rigettare la do- manda, determinerebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la Consulta con la sentenza del 2020 ha dichiarato incostituzionale tale interpreta- zione della norma con efficacia retroattiva. Si richiama sul punto la decisione di questa Sezione n. 9721/2022, al fine di evidenziare la legittimità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione subita a causa della mancata sospensione dell'esecuzione della pena detentiva pari o superiore a tre anni di reclusione. Si aggiunge che la ritenuta retroattività della cd. "legge spazzacorrotti", non solo è stata frutto dell'errata interpretazione del vuoto legislativo, ma si è posta in violazione del divieto di analogia in malam partem in materia penale. Il ricorrente ritiene illogico e contraddittorio il ragionamento seguito nell'im- pugnato provvedimento secondo cui le norme relative all'esecuzione delle pene detentive e alle misure alternative, non avendo carattere di norme penali sostan- ziali, sarebbero soggette al principio tempus regit actum, con conseguente appli- cazione anche a fatti antecedenti alla loro entrata in vigore. Del resto, si rileva che la Corte Costituzionale ha chiaramente spiegato che le pene detentive vanno eseguite in base alle leggi vigenti al momento della loro esecuzione, salvo che tali leggi comportino una trasformazione, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, della natura della pena e della sua inci- denza sulla libertà personale, perché in tal caso la loro applicazione retroattiva violerebbe l'art. 25, comma 2, Cost. In tal modo - aggiunge il ricorrente- è stato ribaltato il consolidato orienta- mento sulla natura meramente processuale delle norme che incidono sull'esecu- zione della pena. Il ricorrente definisce illogica l'affermazione sulla legittimità dell'ordine di ese- cuzione in quanto emesso prima della sentenza 32/2020 della Consulta, stante l'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma. 3 Si invoca l'applicazione al caso che ci occupa del principio già stabilito da que- sta sezione con la sentenza 9721/2022 secondo cui: "tra i casi in cui, in applica- zione della sentenza n. 1310/1996 della Corte costituzionale, si è riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiusta- mente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU, che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distin- zioni di sorta, rientra anche, naturalmente ove ne ricorrano le condizioni di cui agli articoli 314-315 cod. proc. pen., l'ipotesi di mancata sospensione della esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso con accertamento avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 3/2019, il cui articolo uno, comma sei, lettera b) è stato dichiarato costituzional- mente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12- 16/2/2020". Chiede, pertanto, rilevato che il caso in esame sia da ricondursi ad una delle ipotesi di detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecu- zione di cui alla sentenza della Consulta n.310/1996, l'annullamento della ordi- nanza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello, disponendo che il giudice di merito tenga conto che nell'assetto normativa antecedente la L. 3/2019 esisteva una legittima aspettativa per l'odierno ricorrente di poter acce- dere, sulla base delle norme vigenti, sia al momento del fatto che a quello della condanna, a misure alternative alla pena detentiva. 3. Il P.G. e l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen riportate in epigrafe. 4. Il ricorso è fondato. Ed invero, come evidenzia il ricorrente, questa Corte di legittimità ha chiarito, affrontando un caso speculare a quello che ci occupa, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 - 01 che si è pronunciata su una fattispecie relativa al periodo di deten- zione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai ser- vizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle 4 misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3). 5. In applicazione dei principi affermati da quella pronuncia, che il Collegio condivide e alla cui motivazione si rimanda, discende l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata alla Corte di appello di Napoli, che si atterrà al seguente principio di diritto: «Tra i casi in cui, in applicazione della sentenza n. 310 del 18- 25 luglio 1996 della Corte costituzionale, si è riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta, rientra anche, naturalmente ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 314-315 cod. proc. pen., l'ipotesi di mancata sospensione della esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso e con accertamento avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"), il cui art. 1, comma 6, lettera b), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12-16 febbraio 2020 "in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alterna- tive alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale"». Terrà conto il giudice del rinvio che, come espressamente precisato dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 32 del 2020 (sub n.
4.4.5. del "considerato in diritto), nell'assetto normativo antecedente alla legge n. 3 del 2019 esisteva una legittima aspettativa da parte dei condannati per reati contro la pub- blica amministrazione, come il ricorrente AN CA, di poter accedere, con rilevante probabilità, sulla base della disciplina vigente sia al momento del fatto sia al momento della condanna sia al momento della sospensione dell'ordine di esecuzione, a misure alternative alla pena detentiva, e che tale aspettativa è stata illegittimamente frustrata nella vicenda in esame. 5 La Corte di appello dovrà anche valutare l'eventuale sussistenza di un com- portamento doloso o gravemente colposo nell'interessato (cfr. Sez. 4, n. 25092/2021, Brio;
Sez. 4, n. 17118/2021, Plarinkovic;
Sez. 4, n. 57203/2017, AS e altro, cit.). Infine, il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2024 Il C risigliere este ore Il Presidente
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. SS LL che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10675 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 13/02/2024 Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 12/10/2023, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, AN cantone, in relazione alla custodia in carcere dal 22/2/2019 al 14/2/2020 che si assume essere stata ingiusta per effetto dell'ap- plicazione retroattiva operata da parte dell'organo dell'esecuzione delle modifiche apportate dalla legge 3/2019 all'art. 4 bis, comma 1, I. 354/75 sull'Ordinamento Penitenziario, con conseguente mancata adozione dell'ordine di sospensione per consentire di avanzare richiesta di ammissione al regime alternativo. Come risulta ex actis, nei confronti del CA, condannato in via definitiva alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione (in esecuzione dal 1/6/2016 per effetto dell'attribuzione della custodia cautelare) con sentenza del Tribunale di Napoli del 8/2/2017, irrevocabile il 7/2/2019, per i reati di cui agli artt. 314, 318, 319 e 321 cod. pen., l'organo dell'esecuzione, ovvero il Procuratore della Repubblica di Na- poli, in data 22/2/2019 ha disposto, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., l'esecu- zione della pena ordinandone la traduzione in carcere, dal regime degli arresti domiciliari, senza disporre la sospensione dell'esecuzione. (cfr. Siep n° 424/2019 del 22/2/2019). Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dalla Difesa, il Giudice dell'esecuzione, ritenuta l'immediata applicabilità delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n 3 modificative dell'art, 4 bis 0.P., confer- mava il suindicato ordine di esecuzione. In data 14 febbraio 2020, in conseguenza della pubblicazione del comunicato dell'Ufficio stampa della Corte costituzionale del 12/2/2020, lo stesso organo dell'Esecuzione provvedeva a disporre l'immediata scarcerazione del CA con ripristino della misura degli arresti domiciliari e, ritenuta la ricorrenza delle condi- zioni di cui all'art 656, comma 10, cod. proc. pen.. nella situazione considerata dal comma 3, cod. proc. pen, a sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il CA deducendo, quale unico motivo di se- guito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. per avere, l'impugnato provvedimento, negato l'accesso alla riparazione per ingiusta detenzione ponendosi in contrasto con la sentenza della Corte Costi- tuzionale n. 310 del 18-25/7/1996 che ha esteso il diritto anche alla detenzione patita per erroneo ordine di esecuzione, nonché vizio di motivazione. Viene ravvisata illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte napoletana ritiene valido e legittimo l'ordine di esecuzione, perché emesso in con- formità al diritto vivente, avallato anche dalla Corte Costituzionale precedente- mente alla sentenza n. 32/2020 che ne ha sancito l'illegittimil:à. Ma tale ragiona- mento, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe in contrasto con il principio stabilito dalla citata sentenza 32/2020, in quanto il titolo di esecuzione è stato emesso senza sospensione proprio a seguito della interpretazione dell'art. 1, comma 6, L.3/2019, dichiarata costituzionalmente illegittima. In sostanza, spiega il ricorrente, il richiamo del precedente orientamento giu- risprudenziale, recepito anche dalla Corte costituzionale, al fine di rigettare la do- manda, determinerebbe l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la Consulta con la sentenza del 2020 ha dichiarato incostituzionale tale interpreta- zione della norma con efficacia retroattiva. Si richiama sul punto la decisione di questa Sezione n. 9721/2022, al fine di evidenziare la legittimità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione subita a causa della mancata sospensione dell'esecuzione della pena detentiva pari o superiore a tre anni di reclusione. Si aggiunge che la ritenuta retroattività della cd. "legge spazzacorrotti", non solo è stata frutto dell'errata interpretazione del vuoto legislativo, ma si è posta in violazione del divieto di analogia in malam partem in materia penale. Il ricorrente ritiene illogico e contraddittorio il ragionamento seguito nell'im- pugnato provvedimento secondo cui le norme relative all'esecuzione delle pene detentive e alle misure alternative, non avendo carattere di norme penali sostan- ziali, sarebbero soggette al principio tempus regit actum, con conseguente appli- cazione anche a fatti antecedenti alla loro entrata in vigore. Del resto, si rileva che la Corte Costituzionale ha chiaramente spiegato che le pene detentive vanno eseguite in base alle leggi vigenti al momento della loro esecuzione, salvo che tali leggi comportino una trasformazione, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, della natura della pena e della sua inci- denza sulla libertà personale, perché in tal caso la loro applicazione retroattiva violerebbe l'art. 25, comma 2, Cost. In tal modo - aggiunge il ricorrente- è stato ribaltato il consolidato orienta- mento sulla natura meramente processuale delle norme che incidono sull'esecu- zione della pena. Il ricorrente definisce illogica l'affermazione sulla legittimità dell'ordine di ese- cuzione in quanto emesso prima della sentenza 32/2020 della Consulta, stante l'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma. 3 Si invoca l'applicazione al caso che ci occupa del principio già stabilito da que- sta sezione con la sentenza 9721/2022 secondo cui: "tra i casi in cui, in applica- zione della sentenza n. 1310/1996 della Corte costituzionale, si è riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiusta- mente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU, che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distin- zioni di sorta, rientra anche, naturalmente ove ne ricorrano le condizioni di cui agli articoli 314-315 cod. proc. pen., l'ipotesi di mancata sospensione della esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso con accertamento avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 3/2019, il cui articolo uno, comma sei, lettera b) è stato dichiarato costituzional- mente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12- 16/2/2020". Chiede, pertanto, rilevato che il caso in esame sia da ricondursi ad una delle ipotesi di detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecu- zione di cui alla sentenza della Consulta n.310/1996, l'annullamento della ordi- nanza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello, disponendo che il giudice di merito tenga conto che nell'assetto normativa antecedente la L. 3/2019 esisteva una legittima aspettativa per l'odierno ricorrente di poter acce- dere, sulla base delle norme vigenti, sia al momento del fatto che a quello della condanna, a misure alternative alla pena detentiva. 3. Il P.G. e l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen riportate in epigrafe. 4. Il ricorso è fondato. Ed invero, come evidenzia il ricorrente, questa Corte di legittimità ha chiarito, affrontando un caso speculare a quello che ci occupa, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 - 01 che si è pronunciata su una fattispecie relativa al periodo di deten- zione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai ser- vizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle 4 misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3). 5. In applicazione dei principi affermati da quella pronuncia, che il Collegio condivide e alla cui motivazione si rimanda, discende l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata alla Corte di appello di Napoli, che si atterrà al seguente principio di diritto: «Tra i casi in cui, in applicazione della sentenza n. 310 del 18- 25 luglio 1996 della Corte costituzionale, si è riconosciuta la sussistenza del diritto alla equa riparazione anche nel caso di detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta, rientra anche, naturalmente ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 314-315 cod. proc. pen., l'ipotesi di mancata sospensione della esecuzione della pena detentiva, pari o superiore a tre anni di reclusione, inflitta per fatto commesso e con accertamento avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"), il cui art. 1, comma 6, lettera b), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 12-16 febbraio 2020 "in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alterna- tive alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale"». Terrà conto il giudice del rinvio che, come espressamente precisato dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 32 del 2020 (sub n.
4.4.5. del "considerato in diritto), nell'assetto normativo antecedente alla legge n. 3 del 2019 esisteva una legittima aspettativa da parte dei condannati per reati contro la pub- blica amministrazione, come il ricorrente AN CA, di poter accedere, con rilevante probabilità, sulla base della disciplina vigente sia al momento del fatto sia al momento della condanna sia al momento della sospensione dell'ordine di esecuzione, a misure alternative alla pena detentiva, e che tale aspettativa è stata illegittimamente frustrata nella vicenda in esame. 5 La Corte di appello dovrà anche valutare l'eventuale sussistenza di un com- portamento doloso o gravemente colposo nell'interessato (cfr. Sez. 4, n. 25092/2021, Brio;
Sez. 4, n. 17118/2021, Plarinkovic;
Sez. 4, n. 57203/2017, AS e altro, cit.). Infine, il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2024 Il C risigliere este ore Il Presidente