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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCILLITANI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1226/2025 depositato il 21/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320250017243173000 CUT 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi Viene data lettura delle controdeduzioni nella parte in cui si chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la cartella di pagamento sopra specificata relativa alle spese giudiziali di un procedimento concluso davanti alla CT nel proc. 435/2022 RG lamentando la eccessiva misura delle sanzioni ed il difetto di motivazione.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, rilevava che era stato emesso un provvedimento di sgravio totale, per cui concludeva chiedendo estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza il difensore della ricorrente ha aderito a tale richiesta e la causa è stata quindi trattenuta in decisione in forma semplificata.
*
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse delle parti ad una pronuncia di merito come conseguenza dello sgravio totale del debito tributario.
Non resta pertanto che provvedere di conseguenza ravvisandosi giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCILLITANI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1226/2025 depositato il 21/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320250017243173000 CUT 2025
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi Viene data lettura delle controdeduzioni nella parte in cui si chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la soc. Ricorrente_2 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la cartella di pagamento sopra specificata relativa alle spese giudiziali di un procedimento concluso davanti alla CT nel proc. 435/2022 RG lamentando la eccessiva misura delle sanzioni ed il difetto di motivazione.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, rilevava che era stato emesso un provvedimento di sgravio totale, per cui concludeva chiedendo estinguersi il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza il difensore della ricorrente ha aderito a tale richiesta e la causa è stata quindi trattenuta in decisione in forma semplificata.
*
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse delle parti ad una pronuncia di merito come conseguenza dello sgravio totale del debito tributario.
Non resta pertanto che provvedere di conseguenza ravvisandosi giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.