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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3000/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004222160000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170009153910000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29120239004222160000, dell'importo complessivo di euro 7.223,16, notifica in data 19.8.24, limitatamente all'imposta di registro atti giudiziari per l'anno 2011 di euro 160,34 e contributo unificato di euro 366,98 e la sottostante cartella di pagamento n. 29120170009153910000, di eguale importo, mai ritualmente notificata. Assume diversi motivi di ricorso per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione non si è costituito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che la cartelle di pagamento che costituisce atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, anche alla luce della mancata costituzione in giudizio della stessa agenzia delle entrate riscossione.
Seguono la condanna alle spese di lite per la parte soccombente che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 350,00, oltre spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Cosi deciso in Agrigento lì 23 Gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA NO PO
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3000/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004222160000 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170009153910000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29120239004222160000, dell'importo complessivo di euro 7.223,16, notifica in data 19.8.24, limitatamente all'imposta di registro atti giudiziari per l'anno 2011 di euro 160,34 e contributo unificato di euro 366,98 e la sottostante cartella di pagamento n. 29120170009153910000, di eguale importo, mai ritualmente notificata. Assume diversi motivi di ricorso per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato, cosi come spiegati nel ricorso introduttivo.
L'agente della riscossione non si è costituito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che la cartelle di pagamento che costituisce atto presupposto dell'intimazione impugnata, sono state ritualmente notificate, anche alla luce della mancata costituzione in giudizio della stessa agenzia delle entrate riscossione.
Seguono la condanna alle spese di lite per la parte soccombente che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 350,00, oltre spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Cosi deciso in Agrigento lì 23 Gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA NO PO
Firmato digitalmente