Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 414
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità derivata dell'intimazione e prescrizione del credito

    Il giudice ha accolto il ricorso ritenendo provata la mancata notifica della cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione, e ha applicato il principio di diritto secondo cui l'omessa notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale. L'agente della riscossione non ha fornito prova della rituale notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 414
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 414
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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