Art. 3.
Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.
Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.