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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 509/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], c.da Deuda n. 9,
e
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2 in San Lucido (CS), c.da Deuda n. 9,
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex-art. 83 comma III cpc, dall'avv. Rossella PORTO (c.f. ), che dichiara di voler C.F._3 ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, al seguente numero di fax 0984394096 od al seguente indirizzo pec: e presso Email_1 il cui studio, sito in Cosenza (Cs) alla Via C. Tripodi n. 2/A, le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 7.05.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto, in regime di comunione dei beni, a OL (CS) il 22.08.1998 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 89 parte 2 serie A anno 1998, precisando che dalla loro unione è nato il [...] il figlio , maggiorenne Persona_1 ma non ancora economicamente autosufficiente e frequentante privatamente il 3° e 4° anno della scuola superiore per geometra presso il CEPU con sede in Cosenza (CS) via Paul Harris 7 (ex via Ganale Doria).
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il sig. svolge l'attività di operaio presso la Euroferrovia S.R.L., Parte_1 mentre la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa essendo casalinga;
Parte_2
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. La casa coniugale sita in San Lucido (CS) alla c.da Deuda n. 9 di proprietà della sig.ra
madre del sig. resterà assegnata alla sig.ra Parte_3 Parte_1 he continuerà ad abitarvi unitamente al figlio maggiorenne del cui Parte_2 Persona_1 mantenimento ordinario si farà integralmente carico il sig. versando un Parte_1 assegno di mantenimento in favore di di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul seguente IBAN [...], fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del predetto.
2. Le spese necessarie ordinarie e straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, universitarie, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
3. Il sig. corrisponderà alla moglie un assegno mensile di mantenimento di euro Pt_1
1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul seguente iban: IBAN [...], somma stabilita in considerazione del fatto che la sig.ra ovrà affrontare le spese per trasferire altrove la propria residenza. Parte_2 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 509/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
in relazione al matrimonio concordatario contratto, in regime di comunione dei beni,
[...] a OL (CS) il 22.08.1998 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 89 parte 2 serie A anno 1998;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 509/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], c.da Deuda n. 9,
e
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_2 C.F._2 in San Lucido (CS), c.da Deuda n. 9,
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex-art. 83 comma III cpc, dall'avv. Rossella PORTO (c.f. ), che dichiara di voler C.F._3 ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, al seguente numero di fax 0984394096 od al seguente indirizzo pec: e presso Email_1 il cui studio, sito in Cosenza (Cs) alla Via C. Tripodi n. 2/A, le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 7.05.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto, in regime di comunione dei beni, a OL (CS) il 22.08.1998 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 89 parte 2 serie A anno 1998, precisando che dalla loro unione è nato il [...] il figlio , maggiorenne Persona_1 ma non ancora economicamente autosufficiente e frequentante privatamente il 3° e 4° anno della scuola superiore per geometra presso il CEPU con sede in Cosenza (CS) via Paul Harris 7 (ex via Ganale Doria).
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il sig. svolge l'attività di operaio presso la Euroferrovia S.R.L., Parte_1 mentre la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa essendo casalinga;
Parte_2
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. La casa coniugale sita in San Lucido (CS) alla c.da Deuda n. 9 di proprietà della sig.ra
madre del sig. resterà assegnata alla sig.ra Parte_3 Parte_1 he continuerà ad abitarvi unitamente al figlio maggiorenne del cui Parte_2 Persona_1 mantenimento ordinario si farà integralmente carico il sig. versando un Parte_1 assegno di mantenimento in favore di di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi entro il 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul seguente IBAN [...], fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del predetto.
2. Le spese necessarie ordinarie e straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, universitarie, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
3. Il sig. corrisponderà alla moglie un assegno mensile di mantenimento di euro Pt_1
1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul seguente iban: IBAN [...], somma stabilita in considerazione del fatto che la sig.ra ovrà affrontare le spese per trasferire altrove la propria residenza. Parte_2 Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 509/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
in relazione al matrimonio concordatario contratto, in regime di comunione dei beni,
[...] a OL (CS) il 22.08.1998 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 89 parte 2 serie A anno 1998;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di OL (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo