TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 430
TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio riqualifica la domanda per danni patrimoniali come domanda iure proprio, relativa al danno economico derivante dall'abbattimento del reddito familiare, e dichiara il difetto di giurisdizione di questo Giudice, attribuendo la competenza al Giudice Ordinario.

  • Accolto
    Responsabilità contrattuale per violazione obblighi di sicurezza

    Il Collegio riconosce la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione della Difesa per il danno biologico e morale subito dal de cuius, accertando il nesso causale tra il servizio prestato e la patologia. Tuttavia, la domanda risarcitoria viene respinta in quanto l'importo spettante viene integralmente assorbito dalla speciale elargizione già percepita dai ricorrenti a titolo di vittima del dovere, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il Collegio rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decennale decorra dal momento della conoscibilità dell'origine professionale della patologia, coincidente con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, intervenuto prima della proposizione dell'azione giudiziaria.

  • Accolto
    Compensatio lucri cum damno

    Il Collegio accoglie l'eccezione, ritenendo che la speciale elargizione percepita dai ricorrenti, derivante dallo stesso fatto generatore del danno non patrimoniale, debba essere sottratta dall'importo risarcitorio dovuto, assorbendolo interamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 430
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 430
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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