Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per il risarcimento
di tutti i danni subiti dal Sig. -OMISSIS-, deceduto in data -OMISSIS- per “carcinoma gastrico” già riconosciuto per causa di servizio, con equiparazione a vittima del dovere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. TO IX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i sigg.ri -OMISSIS-, in qualità rispettivamente di vedova e figli, e quindi eredi del Sig. -OMISSIS-, hanno adito l’intestato Tribunale all’esito della riassunzione del giudizio originariamente incardinato dinnanzi al Tar del Lazio che, con Ordinanza n° 10860 del 29.05.2024, ha declinato la propria competenza territoriale, per ottenere il risarcimento, da parte del Ministero della Difesa, del danno iure hereditatis subito dal Sig. -OMISSIS-, deceduto in data -OMISSIS- per “carcinoma gastrico” già riconosciuto per causa di servizio, con equiparazione a vittima del dovere.
2. I ricorrenti espongono che il Sig. -OMISSIS- ha assunto servizio presso il Ministero della Difesa/Marina Militare Italiana in data -OMISSIS- con destinazione iniziale alla Scuola C.E.E.M. “ OL La DA ” ed ha cessato dal servizio permanente per infermità, con collocamento in congedo assoluto dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 29 della legge 599/54.
3. Espongono i ricorrenti che il -OMISSIS-, per tutto il periodo di servizio, ha svolto servizio nelle c.d. “ particolari condizioni ambientali ed operative di missione ” (art. 1, comma 564, L. 266/2005, in combinato disposto con l’art. 1 del d.p.r. 243/2006), essendo stato imbarcato nelle unità navali della MM, con costante esposizione professionale, anche fuori dai turni di lavoro, a fibre di Amianto, oltre che ad ulteriori agenti patogeni e cancerogeni.
4. In particolare, evidenziano i ricorrenti che nelle Unità Navali sulle quali il Sig. -OMISSIS-, privo di qualsivoglia protezione, ha svolto servizio, l’amianto è stato di ubiquitaria utilizzazione, con aerodispersione indotta sia dal lavorio dei macchinari, motori, etc., sia dalle vibrazioni indotte dal moto ondoso e dallo sparare “ salve ” di cannone e di artiglierie di vario calibro, durante le “ esercitazioni a fuoco ”, e tale agente cancerogeno sarebbe stato presente anche nelle coibentazioni e negli isolamenti delle cabine e dei “ locali cuccette ”, ove i marinai dimoravano durante l’imbarco.
5. Nel maggio del 2008 al sig. -OMISSIS- veniva diagnosticato carcinoma del cardias che, unitamente alla stenosi esofagea, all’infiltrazione gastrica, all’ascite carcinomatosa e, in fase terminale, alla cachessia neoplastica lo conduceva, in data -OMISSIS-, alla morte.
6. Precisano i ricorrenti che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le cause di servizio, riconosceva la dipendenza della causa di servizio della patologia contratta, con parere n. -OMISSIS-, espresso nell’adunanza n. -OMISSIS- e evidenziava come la stessa fosse, altresì, riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall’art. 1, comma 1, lett. C, del DPR 7 luglio 2006, n° 243. Il Ministero, inoltre, giusto Decreto -OMISSIS-, riconosceva la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento quale equiparato a vittime del dovere, provvedendo ad erogare i correlati benefici ai ricorrenti.
7. Con sentenza dell’8 febbraio 2023, n° 19, infine, il Tribunale di -OMISSIS- riconosceva la spettanza agli eredi del de cuius dell’importo di euro 500,00 al mese soggetto a perequazione automatica ed esente da imposte, a decorrere dalla data del decesso del congiunto (-OMISSIS-), nonché il pagamento delle relative differenze rispetto al minor importo percepito di euro 258,23, oltre alle provvidenze riconosciute dall’art. 4 del D.P.R. 243/2006.
8. In ragione delle sopra richiamate circostanze, i ricorrenti assumono essersi concretizzati i presupposti per l’insorgenza di una responsabilità risarcitoria in capo all’amministrazione.
8.1. Con riguardo al nesso causale, evidenziano che questo risulterebbe acclarato dagli atti di riconoscimento della dipendenza dell’infermità contratta da causa di servizio e dal fatto che al proprio padre sarebbe stato riconosciuto lo status di vittima del dovere avente valore confessorio.
8.2. Con riferimento alla colpa assumono i ricorrenti che gli effetti cancerogeni dell’amianto e i gravissimi rischi per la salute umana fossero già noti all’inizio del secolo scorso, e pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto osservare le regole cautelari tipizzate già con il Regio Decreto 530/27, e ulteriormente con la L. 455/43, cui hanno fatto seguito tutte le altre regole cautelari, di cui agli articoli 4, 19, 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 (norme di prevenzione tecnica) e quelle di cui agli artt. 377 e 387 del DPR 547/55 (norme di protezione individuale), oltre che dell’art. 2087 c.c.; regole che se fossero state adottate, avrebbero evitato l’esposizione ad amianto del Sig. -OMISSIS- e, dunque, la sua prematura scomparsa all’età di soli 56 anni.
8.3 Avuto riguardo ai danni patiti dal proprio padre i ricorrenti assumono che gli stessi siano complessivamente stimabili nella misura di euro 2.500.000, in quanto il proprio padre fu attinto fin da subito da un danno al 100%, cui fece seguito la morte in data -OMISSIS-, all’età di 56 anni, con un’aspettativa di vita di ulteriori 29 anni.
8.3.1. Con specifico riferimento al danno patrimoniale i ricorrenti evidenziano che il de cuius ha subito un danno dalla preventiva estinzione del rapporto pensionistico in godimento e ciò si sarebbe tradotto in una perdita netta di reddito per la famiglia, privata del sostentamento economico principale e quantificano lo stesso in ragione dei conteggi che la stessa Amministrazione vorrà formulare, ovvero, sulla base di apposita CTU tecnico-contabile.
8.3.2. Avuto riguardo al danno non patrimoniale (biologico, morale, esistenziale, tanatologico, catastrofale e biologico terminale) parte ricorrente richiede che questo venga quantificato previa istruttoria.
9. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha dedotto l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione relativamente alla domanda risarcitoria correlata ai presunti danni patrimoniali, l’intervenuta prescrizione avuto riguardo alle complessive poste risarcitorie azionate e, comunque ha instato per la reiezione del gravame in ragione della sua infondatezza.
10. In vista dell’udienza di merito, le parti depositavano memorie repliche.
11. La causa veniva, infine, trattenuta in decisione all’udienza dell’18 febbraio 2026.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, va scrutinata la questione della giurisdizione riguardante la domanda per i danni patrimoniali proposta da parte ricorrente.
1.1. Osserva il Collegio che tale domanda afferisce a un diritto risarcitorio (avente ad oggetto danni patrimoniali da mancata percezione del sostentamento, ed in particolare derivanti dalla preventiva estinzione della pensione INPS) che si riferisce ad una posta reddituale che non è mai entrata nella sfera giuridico-patrimoniale del de cuius in quanto tale emolumento, con la morte dell’avente diritto, è naturalmente venuto meno (estinguendosi) il suo diritto alla percezione dei futuri ratei della pensione. In altri termini, tale diritto, in quanto riferito ai ratei “ post mortem ”, non è mai sorto né mai è entrato a far parte dell’asse ereditario (trattandosi di situazione soggettiva insuscettibile di trasmissione in via ereditaria).
I ricorrenti potrebbero, piuttosto, rivendicare a titolo risarcitorio, ma “ iure proprio ”, il danno economico che sarebbe loro derivato dall’abbattimento del reddito familiare a loro spettante pro quota, considerato il minor importo che spetta al coniuge superstite a titolo di pensione di reversibilità. In questi termini, va quindi riqualificata la domanda per danni patrimoniali proposta da parte ricorrente in questa sede.
Trattandosi di domanda di risarcimento dei danni “iure proprio” vi è, tuttavia, difetto di giurisdizione di questo Giudice sull’intero arco delle voci risarcitorie patrimoniali vantate dai ricorrenti nella presente causa.
Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; id. 6 marzo 2009, n. 5468), “ nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L’accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall’attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l’art. 2087 o l’art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere e riguardi, quindi, condotte dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d’essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4850)” (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 02/12/2025, n. 9495; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 01/10/2025, n. 16955; Tar Lazio Sezione prima bis 17 giugno 2024, n° 12293).
1.2. In definitiva, va dichiarata la parziale inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione nella parte in cui ha ad oggetto i danni patrimoniali come sopra delineati, atteso che la cognizione di tale pretesa vada correttamente attribuita al Giudice Ordinario dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi
e con le forme dell'articolo 11 del CPA.
2. Con riferimento all’eccepita intervenuta prescrizione delle poste risarcitorie azionate, osserva il Collegio come il ricorso introduttivo del giudizio, inizialmente proposto nanti il TAR Lazio, poi dichiaratosi territorialmente incompetente, sia stato notificato il 18 aprile 2019 e depositato il 13 maggio 2019.
2.1. Rammenta il Collegio come, nella fattispecie in esame, venga in emersione una forma di responsabilità contrattuale, quale quella enucleata nell’art. 2087 c.c. che contempla l’inadempimento degli obblighi di salvaguardia che gravano sul datore di lavoro in forza del contratto di lavoro stipulato con i propri dipendenti con conseguente operatività dell’ordinario termine prescrizionale decennale.
La giurisprudenza ha oramai da tempo chiarito come “ la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (v. così da ultimo Corte Cost. n. 15/2023), ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza (art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c.
Il datore di lavoro deve quindi rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all'inversione dell'onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 24/08/2023, n. 25217).
2.2. Avuto riguardo al dies a quo al quale ancorare il decorrere del predetto termine prescrizionale, non può essere condivisa l’opzione ermeneutica dell’amministrazione che individua lo stesso termine nell’anno 2008, ovvero all’epoca del decesso del de cuius , in quanto tale elemento, secondo l’interpretazione oramai consolidata, non può essere ritenuto sufficiente, dovendo sussistere, infatti, quanto meno la conoscibilità dell'origine professionale della patologia.
2.2.1. Si è, infatti, osservato che, in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ., la prescrizione -decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale- decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (si veda tra le più recenti Sez. L, Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022, Rv. 666011 - 01, che ha individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale, la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia; nonché Cass. n. 1263/2012, Cass, n. 19022/2007).
2.2.2. Ancor più di recente, si è precisato (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 13806 del 19/05/2023) che, in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal " de cuius " da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia " iure hereditatis " che " iure proprio ", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi della malattia -secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche-, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/10/2024, n. 26456).
2.2.3. Nel caso di specie, la decorrenza del dies a quo , ben può quindi essere ancorata ad un’ epoca non antecedente alle prime risultanze mediche che hanno ricondotto la patologia contratta all’espletamento dell’attività lavorativa da parte del militare e, in particolare, al momento della pubblicazione del parere n. -OMISSIS-, espresso nell’adunanza n. -OMISSIS- reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, che riconosceva la dipendenza della causa di servizio della patologia contratta.
Pertanto, appare indubitabile come il termine prescrizionale non fosse maturato al momento della proposizione dell’azione in giudizio.
3. Passando al merito del gravame, osserva il Collegio che, dalla documentazione versata in giudizio, è circostanza acclarata il fatto che il sig. -OMISSIS- abbia operato, nel corso dell’attività di servizio svolta a favore dell’Amministrazione Militare resistente in ambienti contaminati dall’amianto, con costante permanenza all’interno di imbarcazioni all’interno delle quali era stata riscontrata la significativa presenza di tale agente patogeno.
3.1. Dalla documentazione in atti emerge (cfr. parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n° -OMISSIS- reso nell’adunanza n° -OMISSIS-) come l’amministrazione resistente abbia riconosciuto il “decesso da carcinoma gastrico dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative e causalmente connessa al servizio prestato a bordo di Unità navali, la cui costruzione risale al periodo in cui l’utilizzo dell’amianto era comunemente impiegato e non sottoposto a restrizioni, come da dichiarazione resa dalla Marina Militare-Ufficio Generale del Personale, in data -OMISSIS-” (cfr. Decreto -OMISSIS- della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II reparto-Servizio Speciali Benefici.)
3.1.1. Rappresenta il Collegio che la giurisprudenza oramai consolidata (cfr. per un quadro riepilogativo dei più rilevanti arresti T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 17/10/2025, n. 17964) ha evidenziato che la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., è integrato dall'articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (v. Ad. plen., n. 1 del 2018).
3.1.2. L'incorporazione dell'obbligo di sicurezza all'interno della struttura del rapporto obbligatorio "… è fonte ... di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepirne l'inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.)" (Cons. St., sez. VI, sent. 10 dicembre 2018, n. 6952).
3.1.3. La formulazione "aperta" dell'articolo 2087 cod. civ. -in forza del quale "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"- ha, infatti, indotto in sede interpretativa ad assegnare alla suddetta previsione "una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche", con la conseguenza che l'obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, "imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell'esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico" (così ancora Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
3.1.4. La qualificazione dell'illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro "… implica, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l'assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo …" (Ad. plen. n. 1 del 2018).
3.1.5. Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore "… l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi" (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
3.1.6. Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che "… trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni ... La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa" (Cons. St., sent. n. 6952/2018, cit.).
3.1.7. Deve, peraltro, tenersi presente che "in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica ("più probabile che non") e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell'accertamento penale" (Cons. St., sez. IV, sentenze 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
3.1.8. Inoltre, è stato precisato come "Tale strutturale carattere per così dire "attenuato" della prova richiesta in ordine all'elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché: - i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore; - questi svolga un servizio (la "difesa della Patria") di vitale importanza per la Repubblica ("sacro dovere del cittadino", art. 52 Cost.); - sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare; - siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale" (Cons. St., sent. n. 7560/2020 e n. 7564/2020, cit.; in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 16405/2024, cit., nonché da ultimo sent. 16 dicembre 2024, n. 22743).
3.1.9. Sul punto è stato, inoltre, affermato in sede giurisprudenziale come l'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del competente Comitato di verifica, implicando l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia sofferta e il servizio prestato dal militare, dia luogo alla conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione resistente (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 17 giugno 2024, n. 12293).
Tale conclusione è stata ricondotta alle considerazioni svolte su un piano più generale nell'ambito dell'orientamento sviluppato dalla Corte di cassazione, laddove è stato ritenuto che "… ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c. di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Infatti l'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia" (cfr. Cons. St., sez. II, sent. 19 aprile 2022, n. 2956, in specie punto 7, che testualmente richiama Cass., sez. III, sent. 22 agosto 2018, n. 20889).
3.2. Ha già osservato il Collegio come i plurimi accertamenti eseguiti dalle competenti commissioni ai fini del riconoscimento dei benefici di legge abbiano effettivamente ricondotto la malattia contratta alla particolare attività lavorativa espletata.
3.2.1. In tale contesto, deve ritenersi sussistente e provato il nesso di causalità tra il servizio prestato dal Militare e la patologia che ne ha determinato il decesso. Ciò in quanto, da un lato, risulta accertata —sebbene in diverso contesto indennitario e con valutazione non vincolante nel presente giudizio risarcitorio— la dipendenza della patologia da causa di servizio; dall’altro, è pacifica la presenza dell’agente patogeno a bordo delle navi sulle quali il Militare è stato imbarcato, ove ha operato e soggiornato. Il tutto in assenza della predisposizione, da parte dell’Amministrazione, di adeguati dispositivi di protezione individuale.
3.2.2. Pertanto, in assenza di una diversa specifica prova, il cui onere ricade sull'amministrazione, di una genesi extra-lavorativa del tumore in questione, l’efficienza causale delle modalità di espletamento del servizio sull’insorgenza della malattia deve ritenersi accertata atteso che "Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina una presunzione di efficacia causale esclusiva e sufficiente del servizio prestato sull'insorgere della patologia, onde sarebbe stato onere dell'Amministrazione dedurre e, conseguentemente, provare la sussistenza di altra diversa concausa. Detto onere non è stato in alcun modo assolto dal Ministero della Difesa nel presente giudizio. (…) Quanto alla valenza probatoria del menzionato decreto, ritiene la Corte che il contenuto dello stesso vada qualificato quale confessione stragiudiziale, con valenza anche nell'ambito dell'azione risarcitoria (...) (Corte d'Appello di Roma n. 837/2017, pubblicata il 3.2.2017)” (cfr. Tar Lazio Sez. I bis, Sent.,06/05/2024, n. 8901; ibidem 13817 del 9 luglio 2024 e 17.6.2024, n° 12293).
3.3. In merito alla specifica patologia contratta dal de cuius, e con precipuo riferimento al profilo soggettivo, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamata, tra le altre, da Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2022, n. 3830) fa risalire la conoscenza della nocività dell'amianto ai primi anni del '900. A partire dal R.D. 14 giugno 1909, n. 442 (che all'art. 29, tabella 13, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele) si sono susseguiti, infatti, una serie di interventi normativi volti a sottoporre a particolari cautele il trattamento della sostanza e a disciplinare la condizione dei locali a ciò adibiti, mentre l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, fu inserita tra le malattie professionali già con la L. 12 aprile 1943, n. 455 (Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2019, n. 8292; T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, Sent., 29/04/2025, n. 188.)
Ulteriormente, occorre evidenziare che la Direttiva 2009/148/CE del parlamento Europeo, pubblicata il 16 dicembre 2009, precisa che "in base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre di amianto può provocare le seguenti affezioni: asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale" (cfr T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, Sent., 29/06/2020, n. 674) ;
Deve pertanto ritenersi non revocabile in dubbio il fatto che la pericolosità di tale fattore fosse nella cognizione dell’Amministrazione Militare all’epoca del servizio prestato dal Militare il quale, tuttavia, ha operato in ambienti insalubri in assenza di particolari cautele e dispositivi di protezione.
4. Ciò chiarito, il Collegio ritiene di poter affermare la responsabilità dell’Amministrazione della Difesa in ordine al danno biologico e morale subito dal de cuius in conseguenza della patologia contratta.
4.1. A tale proposito si richiamano, in sintesi, gli argomenti che la giurisprudenza amministrativa ha frequentemente applicato ai fini dell’affermazione di detta responsabilità, in casi analoghi al presente, a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 30.11.2020, n. 7557:
- al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensu bellico si contrappone lo speculare dovere dell’Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, in primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto.
- in sostanza, nel caso delle missioni all’estero, il militare ha il dovere di esporsi al rischio bellico (sempre latente in tali contesti), ma l’Amministrazione ha il dovere di circoscrivere al massimo, in un’ottica di precauzione, i diversi ed ulteriori rischi concretamente prevedibili (in quanto non implausibili) ed oggettivamente prevenibili;
- mentre, dunque, il rischio bellico grava sul militare il rischio non stricto sensu bellico, ove non implausibile, può e deve essere previsto, circoscritto e prevenuto, nei limiti del possibile, dall’Amministrazione.
- ciò premesso, l’invio di uomini in loco, disposto dalle deliberazioni degli Organi costituzionali della Repubblica, non elideva il conseguente e parallelo dovere dell’Amministrazione di individuare le più opportune modalità tecnico-operative per svolgere il compito affidato, affinché il pieno assolvimento della missione non vulnerasse il diritto dei cittadini-soldati a non essere sottoposti a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che sono ex lege tenuti ad affrontare;
- l’Amministrazione della difesa, quale Ente datoriale, è sottoposta agli obblighi di protezione stabiliti dall’art. 2087 c.c., che impone a quanti ricorrano, nell’esercizio di attività imprenditoriale, ad energie lavorative di terzi di adottare, nell’esercizio di tali attività, “misure” idonee, secondo un criterio di precauzione e di prevenzione, a “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
5. Affermata dunque la sussistenza dell’ an del danno biologico subito dal defunto sig. -OMISSIS-, non resta ora al Collegio che procedere alla liquidazione del “ quantum ”.
5.1. Va innanzitutto sottolineato che “ il danno iure hereditatis rappresenta lo specifico pregiudizio fatto valere dagli eredi di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito altrui per il danno non patrimoniale -categoria omnicomprensiva nella quale confluiscono sia il danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona, sia il danno morale, per la sofferenza psicologica avvertita a cagione del peggioramento progressivo delle proprie condizioni di salute (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2017, n. 3242)- patito dal de cuius nell'intervallo temporale tra l'esordio dei sintomi della patologia e il momento del decesso, sempreché detto intervallo sia apprezzabile, con conseguente configurabilità di "un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante jure hereditatis (ex aliis, Cass. civ., sez. III, 3 gennaio 2002, n. 24 e 14 luglio 2004, n. 13066).” (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 27/11/2025, n. 9343).
5.1.1. Al riguardo è stato precisato che " il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus " (Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2019, n. 17577).
5.1.2. In sostanza, " il danno morale è una componente del danno biologico, consistente nella lesione del bene salute; esso va liquidato con riferimento all'entità del danno biologico, mantenendo distinte le due specifiche voci di danno, salva specifica allegazione e prova di una misura eccezionalmente ulteriore della lesione risarcibile " (Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2025, n. 8475).
Esso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore, oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico consistente nella sofferenza interiore (c.d. danno morale, rappresentato dal dolore dell'animo, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dalla paura e dalla disperazione), per cui, se addotto e provato, quest'ultima va considerato oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2025, n. 4746).
5.2. Tanto premesso, ai fini del concreto calcolo del danno non patrimoniale, il Collegio reputa di dover utilizzare i parametri delle note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella più recente versione aggiornata al 2024, il che rappresenta un approdo ermeneutico conforme alla ratio del criterio equitativo di cui all'art. 1226 del codice civile, da cui discende che occorre applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione, anche se il danno si è verificato sotto la vigenza di precedenti tabelle (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485 e 10 maggio 2016, n. 9367).
5.2.1. In proposito, ai fini del calcolo, ed in coerenza con la più recente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. II, Sent., 02/12/2025, n. 9495) va considerato che l'ufficiale alla data della manifestazione dell'evento dannoso e alla data del decesso aveva soli 56 anni (nato il -OMISSIS- e deceduto il -OMISSIS-, con patologia riscontrata -OMISSIS-) e che nell'arco di tempo intercorrente tra il palese insorgere della patologia e il decesso (102 giorni) l'ufficiale non solo ha subito una rilevantissima diminuzione dell'integrità fisica, vedendo progressivamente ridursi, fino al totale annientamento, le proprie facoltà vitali (danno biologico in senso stretto di tipo terminale -da risarcire alla vittima e iure hereditatis alla vedova e ai figli- determinato dalla lesione al bene salute, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all' exitus , di entità massima pari al 100% per 102 giorni), ma ha altresì ragionevolmente percepito il proprio stato, ovverosia ha avuto la lucida ed angosciosa consapevolezza della fine imminente (danno morale sostanziantesi in una sofferenza psicologica senz'altro di tipo severo). Si tratta, in particolare, del cosiddetto danno catastrofale o da lucida agonia (rientrante nell'alveo del danno non patrimoniale), consistente in una crescente sofferenza per la percezione del peggioramento e per la conoscibilità dell'avvicinarsi dell' exitus , che esprime un vero e proprio pretium doloris , da ristorare alla vittima (e iure hereditatis ai superstiti) in ragione della obiettiva sofferenza derivatagli dalla progressiva consapevolezza della ineluttabilità della propria fine.
5.2.2. Al riguardo è stato precisato che: " La possibilità di chiedere iure hereditatis il risarcimento del danno patito dalla vittima di lesioni mortali è ammessa, quanto al "danno biologico temporaneo", laddove la lesione della salute si sia protratta per un periodo di tempo "apprezzabile" che ne consenta l'accertamento medico-legale e, quanto al "danno morale", laddove sussista uno stato di coscienza della vittima che le consenta di prefigurarsi la morte imminente e di addolorarsi per essa " (Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 32372); " In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell’"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonia", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida"" (Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26727); " La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. E per stabilire se vi siano state duplicazioni nel risarcimento o se, viceversa, questo sia stato erroneamente sottostimato, non si deve fare riferimento ai nomi attribuiti dal giudice al pregiudizio lamentato (biologico, morale, esistenziale), ma esclusivamente al concreto pregiudizio preso in esame. Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto interiore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto " (Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2018, n. 9196).
5.2.3. Sulla base del suesposto quadro giurisprudenziale, nella vicenda in esame il danno morale catastrofale è senza dubbio sussistente, considerata la rapidissima progressione della patologia che ha condotto il militare (il quale consta essere rimasto lucido almeno per la gran parte del periodo d'interesse) al decesso in 102 giorni dalla diagnosi.
In definitiva, nel caso di specie, il danno biologico terminale (da invalidità temporanea totale) deve essere calcolato basandosi sulle tabelle per l'invalidità temporanea, ma con un valore più alto a causa della sua intensità e del suo sfociare nella morte ed equitativamente (cosiddetta personalizzazione), mentre il danno morale catastrofale deve essere liquidato con criteri equitativi puri e non attraverso le tabelle.
5.2.4. Ciò posto, ai ricorrenti -nell'ambito del danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis- va riconosciuto un danno biologico terminale del 100% (su soggetto di 56 anni) per 102 giorni, personalizzato con un aumento del 50% (stante la gravità del danno alla salute, caratterizzata da patologia oncologica letale; sofferenza fisica intensa e progressiva; cachessia neoplastica; totale perdita dell’autonomia; prossimità certa della morte) e un danno morale (pretium doloris di tipo catastrofale) nella misura equitativa del 75% di quello biologico (atteso che il danno biologico è pari al 100% di invalidità e in considerazione della sofferenza soggettiva in relazione alla gravità e dell'intensità della patologia e del suo rapidissimo ed esiziale decorso clinico).
5.3. Osserva il Collegio come non vada riconosciuto il richiesto danno esistenziale ovverosia il danno da sconvolgimento dell'agenda di vita a seguito dell'insorgere evidente della patologia.
Sul punto va rammentato che il danno non patrimoniale copre tutte le ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (ad esempio, danno morale e danno biologico), cosicché, laddove tali aspetti ricorrano cumulativamente, occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Ne discende che non trova riscontro nel nostro ordinamento un'autonoma categoria di danno esistenziale, poiché tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dal danneggiato, rientrano nell'unica fattispecie del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 del codice civile, che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità.
Inoltre, mentre dalla giurisprudenza il danno morale è stato più recentemente distinto, quale voce autonoma, rispetto al danno biologico dinamico relazionale (cfr. Cass. civ. numeri 8475/2025, 4746/2025, 17577/2019, 32372/2018, 26727/2018 e 9196/2018 cit.) una simile distinzione non sussiste per il danno esistenziale, giacché gli aspetti di tipo esistenziale del danno non patrimoniale sono già considerati mediante la personalizzazione della liquidazione del predetto danno nella sua voce di danno biologico (inteso come danno biologico dinamico-relazionale), con la conseguenza che liquidare il danno esistenziale in via autonoma comporterebbe una locupletazione, non coerente con la funzione riparatoria e non sanzionatoria del risarcimento. Ne deriva che " costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute" (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469; in senso analogo, cfr. Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795).
5.4. Ancora, nella liquidazione complessiva deve considerarsi che il debito in questione (inerente al danno non patrimoniale) è di valore, sicché la sua liquidazione deve consentire la rimessa in pristino del patrimonio del danneggiato all'attualità (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191, 24 giugno 2003, n. 10022 e 24 gennaio 2000, n. 748). I criteri di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sono quelli consueti, ormai fissati costantemente dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 17 febbraio 1995, n. 1712; Cons. Stato, adunanza plenaria, 15 giugno 1998, n. 3 e 20 luglio 1998, n. 6; Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 6444 e 8 giugno 2018, n. 3461), secondo cui: a) in tema di risarcimento del danno per debiti di valore, la somma calcolata dev'essere aumentata con la rivalutazione secondo i dati Istat e gli interessi; b) la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale; c) la rivalutazione è calcolata ogni anno sempre sul capitale iniziale utilizzando la variazione dell'indice Istat rispetto all'anno e al mese iniziali (in modo da evitare di rivalutare ogni volta un capitale già rivalutato nell'anno precedente); d) gli interessi vanno calcolati dalla data del fatto, non già sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
5.5. Sulla scorta dei sopra richiamati criteri ai ricorrenti – nell'ambito del danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis – va riconosciuto:
- un danno biologico terminale del 100% (su soggetto di 56 anni) per 102 giorni, calcolato secondo le Tabelle milanesi 2024, pari ad euro 52.324,50 (di cui euro 35.247,00 per i primi tre giorni a titolo di danno terminale catastrofale ed euro 17.077,50 per i successivi 99 giorni, computati nella misura personalizzata del +50%);
- un danno morale terminale (pretium doloris di tipo catastrofale), liquidato in via equitativa nella misura del 75% del danno biologico terminale, pari ad euro 39.243,38.
Il danno non patrimoniale complessivamente spettante iure hereditatis ammonta, pertanto, ad euro 91.567,88, espresso in valori monetari attuali secondo le Tabelle milanesi 2024.
5.6. Ancora, nella liquidazione complessiva deve considerarsi che il debito in questione (inerente al danno non patrimoniale) è di valore, sicché la sua liquidazione deve consentire la rimessa in pristino del patrimonio del danneggiato all'attualità (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191, 24 giugno 2003, n. 10022 e 24 gennaio 2000, n. 748).
Nel caso di specie, l’importo sopra determinato (euro 91.567,88), già espresso in valori monetari attuali secondo le Tabelle 2024, deve essere previamente devalutato alla data del decesso (-OMISSIS-) e quindi rivalutato anno per anno sino alla data della presente decisione, sulla base degli indici ISTAT FOI. Sulla somma così annualmente rivalutata vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale vigente nei singoli periodi, secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza in materia di debiti di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cons. Stato, Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3 e 20 luglio 1998, n. 6; Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 6444; 8 giugno 2018, n. 3461).
All’esito dell’applicazione dei suddetti criteri, l’importo complessivamente dovuto a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi sino all’attualità, può determinarsi equitativamente in euro 139.184,18.
6. Da tale somma vanno, tuttavia, defalcati gli altri importi percepiti dall'interessato in relazione ai fatti di causa in forza del principio della " compensatio lucri cum damno " in relazione alla cui operatività l’amministrazione ha formalizzato apposita eccezione.
6.1. La giurisprudenza ha affermato che "la c.d. " compensatio " opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale, in punto di causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito. Là dove, dunque, dal medesimo fatto illecito derivino al contempo conseguenze sia favorevoli (vantaggio) che sfavorevoli (danno) per la parte danneggiata, allora esse andranno compensate. E ciò in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla cd. teoria differenziale: il danno risarcibile, in altri termini, dovrà essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto se il danno non vi fosse stato (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 28 luglio 2023, n. 23123; Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 313).
6.1.1. Ai fini della compensazione vanno considerati i benefici economici riconosciuti una tantum o con cadenza periodica legati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale effetto della partecipazione del militare a missioni internazionali.
6.1.2. La " compensatio lucri cum damno " va effettuata laddove il pregiudizio e l'incremento patrimoniale derivino ambedue, in modo immediato e diretto (e non per occasionalità anche necessaria) dal medesimo fatto illecito generatore, mentre, qualora il beneficio tragga origine da un titolo diverso e indipendente dal fatto causativo del danno, esso non deve essere scomputato nella liquidazione del danno (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2025, n. 8646).
6.1.3. In sostanza, nell'ambito della compensatio " le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finché rientrino nella serie causale dell'illecito, da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità, sicché il beneficio non è computabile in detrazione con l'applicazione della compensatio allorché trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale " (in tal senso, con precisazioni di carattere generale in tema di " compensatio lucri cum damno ", sebbene espresse in materia assicurativa, Cass. civ., sezioni unite, 22 maggio 2018, numeri 12565 e 12566).
6.1.4. Delineate tali coordinate ermeneutiche, deve essere sottratto l'importo della speciale elargizione versata dall'amministrazione ai ricorrenti, quali eredi del de cuius equiparato a vittima del dovere, poiché, alla luce della sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio n. 1 del 23 febbraio 2018 (secondo cui " la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario"), nel caso de quo la speciale elargizione è derivata dal medesimo fatto generatore del richiesto risarcimento del danno non patrimoniale (ovverosia la patologia tumorale dipendente da causa di servizio), con conseguente necessità di effettuare la compensazione.
6.1.5. Dall'importo risarcitorio, invece, non devono essere detratti gli indennizzi erogati dall'amministrazione a titolo di assegno vitalizio e a titolo di speciale assegno vitalizio (previsti rispettivamente dall'art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407 e dall'art. 5, comma 3, della L. 3 agosto 2004, n. 206), in quanto tali benefici a carattere indennitario sono diretti a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e non un pregiudizio di tipo non patrimoniale, la cui quantificazione, pertanto, non deve subire scomputi di indennità erogate per risarcire danni di tutt'altra natura (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2025, n. 8646). In tal senso, ancorché con riferimento alle somme erogate dall'Inps in favore degli invalidi civili, ma con analisi valevole, per identità di ratio, anche per il su citato assegno vitalizio, è stato specificato che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2022, n. 11657 e sez. III, 6 marzo 2025, n. 6031).
6.2. Sulla scorta di quanto sopra, deve essere, pertanto, sottratto l'importo della speciale elargizione versata dall'amministrazione ai ricorrenti, pari ad euro 228.000,00, quali eredi del de cuius equiparato a vittima del dovere, poiché […] nel caso de quo la speciale elargizione è derivata dal medesimo fatto generatore del richiesto risarcimento del danno non patrimoniale (ovverosia la patologia tumorale dipendente da causa di servizio), con conseguente necessità di effettuare la compensazione.
6.2.1. Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, l’importo risarcitorio complessivamente determinato in euro 139.184,18 risulta integralmente assorbito dalla somma già percepita a titolo di speciale elargizione, di importo superiore, con la conseguenza che, per effetto dell’operare della compensatio lucri cum damno , non residua alcuna ulteriore somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
6.2.2. Resta fermo che la speciale elargizione non dà luogo a ripetizione, trattandosi di attribuzione assistita da autonomo titolo indennitario, ma opera esclusivamente quale limite alla pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio.
7. In conclusione, ferma l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nella parte in cui viene richiesta la rifusione dei danni patrimoniali, pur dovendosi accertare la sussistenza del danno non patrimoniale iure hereditatis nei termini sopra indicati, tale ultima domanda risarcitoria deve essere respinta, poiché l’importo complessivamente spettante, determinato in euro 139.184,18 comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi sino alla data della presente decisione, risulta integralmente assorbito dalla speciale elargizione già percepita dai ricorrenti pari ad euro 228.000,00, operando nel caso di specie il principio della compensatio lucri cum damno , con conseguente insussistenza di ulteriori somme dovute dall’Amministrazione.
8. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
8.1. Ricorrono, infatti, gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo ex art. 26 c.p.a., ravvisabili nella peculiarità della vicenda oggetto di causa e nell’accertata sussistenza del danno non patrimoniale iure hereditatis, essendo il rigetto della domanda risarcitoria conseguenza esclusiva dell’operare del principio della compensatio lucri cum damno , che ha inciso unicamente sulla determinazione differenziale del danno risarcibile, senza escludere né l’illiceità del fatto né la sussistenza del pregiudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali.
- respinge la domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio IS, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
TO IX, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO IX | Antonio IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.