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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 823/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2020 depositato il 02/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza G. Matteotti 20 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8447/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 5 e pubblicata il 13/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80-2017 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 97-2017 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98-2017 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99-2017 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 100-2017 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore si riporta alla rinuncia all'appello e la Corte da atto che la rinuncia medesima risulta per accettazione sottoscritta anche dal funzionario dell'ufficio della Società_1 Dott.ssa Difensore_4 e che vi è anche accordo sulla compensazione delle spese dell'intero giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi per il Comune di Guidonia Montecelio nonché della gestione del relativo contenzioso, emetteva gli avvisi di accertamento
IMU in epigrafe indicati a carico di Nominativo_3.
In data 23 maggio 2018, la concessionaria, nell'ambito del procedimento di reclamo mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, rettificava gli avvisi di accertamento notificati al contribuente comunicando allo stesso i relativi nuovi importi.
Il contribuente proponeva ricorso avverso il predetto avviso di accertamento, per i motivi meglio indicati in atti.
Il giudice di prime cure con sentenza n. 8447/05/2019 rigettava il ricorso.
Gli eredi del sig. Nominativo_3, nelle more deceduto, impugnavano la sentenza di primo grado per cui è causa, per i motivi meglio illustrati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio la società concessionaria con propria memoria e relative controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Parte appellante, in corso di causa, depositava nota con cui dichiarava di voler rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 D.Lgs. n. 546/1992, al presente ricorso in appello avverso la sentenza n. 8447/19 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e depositata il 13.6.2019, e con cui si chiedeva l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, disponendo la compensazione delle spese di lite, come da accordo intercorso tra le parti in causa, attestato dalla sottoscrizione apposta all'atto di rinuncia dalla Società_1.
La Corte accertava che la rinuncia medesima risulta sottoscritta per accettazione anche dal funzionario dell'ufficio della Società_1 srl, dott.ssa Difensore_4 , e che vi è stato accordo anche sulla compensazione delle spese dell'intero giudizio.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che sussistono i presupposti fattuali e normativi di cui all'art. 44 D.Lgs. n. 546/1992 e, pertanto, si dichiara l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese di lite, come da accordo intercorso tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia all'appello, ai sensi dell'art 44. d.lgs. n. 546/1992. Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2020 depositato il 02/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Guidonia Montecelio - Piazza G. Matteotti 20 00012 Guidonia Montecelio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8447/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 5 e pubblicata il 13/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80-2017 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 97-2017 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 98-2017 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 99-2017 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 100-2017 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore si riporta alla rinuncia all'appello e la Corte da atto che la rinuncia medesima risulta per accettazione sottoscritta anche dal funzionario dell'ufficio della Società_1 Dott.ssa Difensore_4 e che vi è anche accordo sulla compensazione delle spese dell'intero giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi per il Comune di Guidonia Montecelio nonché della gestione del relativo contenzioso, emetteva gli avvisi di accertamento
IMU in epigrafe indicati a carico di Nominativo_3.
In data 23 maggio 2018, la concessionaria, nell'ambito del procedimento di reclamo mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, rettificava gli avvisi di accertamento notificati al contribuente comunicando allo stesso i relativi nuovi importi.
Il contribuente proponeva ricorso avverso il predetto avviso di accertamento, per i motivi meglio indicati in atti.
Il giudice di prime cure con sentenza n. 8447/05/2019 rigettava il ricorso.
Gli eredi del sig. Nominativo_3, nelle more deceduto, impugnavano la sentenza di primo grado per cui è causa, per i motivi meglio illustrati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio la società concessionaria con propria memoria e relative controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Parte appellante, in corso di causa, depositava nota con cui dichiarava di voler rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 D.Lgs. n. 546/1992, al presente ricorso in appello avverso la sentenza n. 8447/19 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e depositata il 13.6.2019, e con cui si chiedeva l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, disponendo la compensazione delle spese di lite, come da accordo intercorso tra le parti in causa, attestato dalla sottoscrizione apposta all'atto di rinuncia dalla Società_1.
La Corte accertava che la rinuncia medesima risulta sottoscritta per accettazione anche dal funzionario dell'ufficio della Società_1 srl, dott.ssa Difensore_4 , e che vi è stato accordo anche sulla compensazione delle spese dell'intero giudizio.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che sussistono i presupposti fattuali e normativi di cui all'art. 44 D.Lgs. n. 546/1992 e, pertanto, si dichiara l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese di lite, come da accordo intercorso tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia all'appello, ai sensi dell'art 44. d.lgs. n. 546/1992. Spese processuali interamente compensate tra le parti.