Art. 113. Premio di incentivazione 1. Il premio di incentivazione alla produttivita' di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211 , e' rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per 12 mensilita', qui appresso indicata, di lire: ((3)) ((Livello)) ((1)) ((135.000)) ((2)) ((155.000)) ((3)) ((190.000)) ((4)) ((210.000)) ((5)) ((235.000)) ((6)) ((265.000)) ((7)) ((305.000)) ((8)) ((370.000)) ((9)) ((415.000)) 2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, e' attribuito secondo criteri e modalita' definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttivita', dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente.
3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttivita' previsto dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986 , e' corrisposto dal 1 febbraio 1987.
4. Il premio di incentivazione di cui sopra non e' cumulabile con compensi od indennita' corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonche' con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell' art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 . Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avra' diritto alla corresponsione della differenza.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1990, n.335 ha disposto che A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all' articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminato.
3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttivita' previsto dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986 , e' corrisposto dal 1 febbraio 1987.
4. Il premio di incentivazione di cui sopra non e' cumulabile con compensi od indennita' corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonche' con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell' art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 . Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avra' diritto alla corresponsione della differenza.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1990, n.335 ha disposto che A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all' articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminato.