CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259001119048000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata l'intimazione di pagmento 03320259001119048000 relativa alla prodromica cartella di pagamento 03320140007137872000 di cui il contribuente ha lamentato l'illegittimità per i seguenti motivi:
- violazione art 7 comma 1 legge n 212/2000 e art 3 legge n 241/1990 - difetto di motivazione della cartella di pagamento n 03320140007137872000;
- contestazione nell'an e nel quantum della pretesa tributaria poichè il credito non è certo, né liquido né esigibile essendo gli importi ingiunti privi dell'indicazione della modalità di calcolo degli aggi, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive;
- nullità, inesistenza, inefficacia della notifica della cartella esattoriale e di tutti gli atti conseguenziali;
- prescrizione della cartella esattoriale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando la ammissibilità e fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
E' preliminare la trattazione dei motivi sub 3 e 4 relativi al credito tributario incorporato nella cartella di pagamento 03320140007137872000 prodromica all'intimazione impugnata.
Al riguardo, risulta documentato che il contribuente abbia presentato (in data 17/12/2014 e in data 23.10.2015 due istanze di rateazione (n. 87061 e n. 95883). A fronte di dette istanze, è altrettanto documentato che il contribuente ha eseguito alcuni pagamenti a titolo di acconto sulla predetta cartella (dal 30/1/2015 al
31/10/2017).
In tale quadro, deve ritenersi cristallizzato il credito tributario incorporato nella cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, essendo interrotto il termine di prescrizione dall'avvenuto riconoscimento della pretesa tributaria (arg ex Cass Civ ordinanza 16098/2018).
Circa gli ulteriori motivi sub 1 e 2, si osserva che non sussiste l'invocato difetto di motivazione poichè detto atto indica con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella di pagamento, il quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegato alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto (cfr. sentenza del 09/02/2015 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio;
Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 22711 Anno 2020).
Del resto, la cartella di pagamento e l'intimazione è un atto a natura vincolata che, ai sensi dell'art. 50 del
D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, di guisa che, conformandosi al medesimo, sfugge alle censure del contribuente.
Circa il tasso di interesse applicato/ mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti, si rileva come, con riferimento agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, gli stessi siano stati stati calcolati nel rispetto della previsione di legge (e cioè gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Peraltro, il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Quanto agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "...nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Tale principio, mutatis mutandis, è valido anche nella specie, in quanto il "richiamo"all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo.
In punto di aggio/compenso di riscossione, ferma restando la natura vincolata del modello di avviso di intimazione - si osserva che l'applicazione dei compensi è prevista dalla legge e in particolare, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, come nel caso di specie (e come stabilito dal comma 17 dall'articolo 1 della
Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) - è determinata dall'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999 e calcolato in ottemperanza alla medesima norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice della CGT così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia entrate riscossione le spese di lite liquidate in euro 600,00.
Como, il 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Mancini
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 225/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320259001119048000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata l'intimazione di pagmento 03320259001119048000 relativa alla prodromica cartella di pagamento 03320140007137872000 di cui il contribuente ha lamentato l'illegittimità per i seguenti motivi:
- violazione art 7 comma 1 legge n 212/2000 e art 3 legge n 241/1990 - difetto di motivazione della cartella di pagamento n 03320140007137872000;
- contestazione nell'an e nel quantum della pretesa tributaria poichè il credito non è certo, né liquido né esigibile essendo gli importi ingiunti privi dell'indicazione della modalità di calcolo degli aggi, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive;
- nullità, inesistenza, inefficacia della notifica della cartella esattoriale e di tutti gli atti conseguenziali;
- prescrizione della cartella esattoriale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate riscossione contestando la ammissibilità e fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
E' preliminare la trattazione dei motivi sub 3 e 4 relativi al credito tributario incorporato nella cartella di pagamento 03320140007137872000 prodromica all'intimazione impugnata.
Al riguardo, risulta documentato che il contribuente abbia presentato (in data 17/12/2014 e in data 23.10.2015 due istanze di rateazione (n. 87061 e n. 95883). A fronte di dette istanze, è altrettanto documentato che il contribuente ha eseguito alcuni pagamenti a titolo di acconto sulla predetta cartella (dal 30/1/2015 al
31/10/2017).
In tale quadro, deve ritenersi cristallizzato il credito tributario incorporato nella cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, essendo interrotto il termine di prescrizione dall'avvenuto riconoscimento della pretesa tributaria (arg ex Cass Civ ordinanza 16098/2018).
Circa gli ulteriori motivi sub 1 e 2, si osserva che non sussiste l'invocato difetto di motivazione poichè detto atto indica con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella di pagamento, il quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegato alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto (cfr. sentenza del 09/02/2015 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio;
Cass. Civile Ord. Sez. 5 Num. 22711 Anno 2020).
Del resto, la cartella di pagamento e l'intimazione è un atto a natura vincolata che, ai sensi dell'art. 50 del
D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”, di guisa che, conformandosi al medesimo, sfugge alle censure del contribuente.
Circa il tasso di interesse applicato/ mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti, si rileva come, con riferimento agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, gli stessi siano stati stati calcolati nel rispetto della previsione di legge (e cioè gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Peraltro, il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Quanto agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la Corte di cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: "...nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.
Tale principio, mutatis mutandis, è valido anche nella specie, in quanto il "richiamo"all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo (meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo.
In punto di aggio/compenso di riscossione, ferma restando la natura vincolata del modello di avviso di intimazione - si osserva che l'applicazione dei compensi è prevista dalla legge e in particolare, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, come nel caso di specie (e come stabilito dal comma 17 dall'articolo 1 della
Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) - è determinata dall'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999 e calcolato in ottemperanza alla medesima norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice della CGT così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia entrate riscossione le spese di lite liquidate in euro 600,00.
Como, il 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Mancini