Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento indichi con precisione i singoli tributi, non rendendo necessaria l'allegazione alla successiva intimazione, essendo sufficiente il riporto degli estremi e del contenuto. La natura vincolata dell'atto, conforme al modello ministeriale, esclude le censure.

  • Rigettato
    Contestazione credito tributario per incertezza su aggi, interessi e somme aggiuntive

    Gli interessi di mora sono stati calcolati nel rispetto della legge. Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile. Gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti in base alla giurisprudenza di legittimità che considera assolto l'onere di motivazione mediante richiamo all'atto impositivo. L'aggio di riscossione è applicato in conformità alla legge.

  • Rigettato
    Nullità, inesistenza, inefficacia della notifica della cartella esattoriale e atti conseguenziali

    Il credito tributario è considerato cristallizzato e la prescrizione interrotta dal riconoscimento della pretesa tributaria attraverso le istanze di rateazione e i pagamenti effettuati dal contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione della cartella esattoriale

    Il credito tributario è considerato cristallizzato e la prescrizione interrotta dal riconoscimento della pretesa tributaria attraverso le istanze di rateazione e i pagamenti effettuati dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como
    Numero : 12
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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