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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 533/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3634/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7649 DEL 23/06/2025 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il contribuente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1,ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 7649 del 23/06/2025, relativo all'anno d'imposta 2021, notificato il
02/09/2025, con cui il Comune ha accertato un presunto parziale versamento dell'imposta pari a € 464,00, irrogando sanzioni, interessi e spese per un totale di € 714,65.
Il ricorrente deduce:
Erroneità del calcolo IMU: per il 2021 ha versato complessivamente € 2.883,00, come risultante dai modelli F24 del 16.06.2021 e del 20.12.2021.
Applicazione della riduzione IMU al 75% (abitazioni locate a canone concordato), ex art. 1, comma 760,
L. 160/2019, per gli immobili Fg. 12/777/12 e Fg. 44/473/5, supportata dai contratti regolarmente registrati e prorogati.
Coincidenza tra l'imposta dovuta e i versamenti effettuati, una volta applicata la disciplina agevolativa.
Sulla posizione processuale del Comune
Il Comune non si è costituito nel giudizio. L'unico documento acquisito agli atti è quello denominato
RGR_25_3634_RAIMONDI_LUIGI_FASC._TEMP..pdf, (accesso agli atti del P.T.T.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla riduzione IMU per canone concordato
Il contribuente ha dimostrato documentalmente che due immobili erano locati a canone concordato, condizione che comporta, per legge, la riduzione dell'imposta al 75%, ai sensi dell'art. 1, comma 760, L.
160/2019.
L'avviso impugnato ha ignorato tale riduzione e ha calcolato l'IMU con aliquota piena, generando impropriamente una differenza di imposta di € 464,00.
2. Sulla correttezza dei versamenti
Dai modelli F24 depositati emerge che il contribuente ha versato esattamente quanto dovuto una volta applicata la riduzione prevista dalla legge.
3. Sulla mancata costituzione del Comune
La mancata costituzione impedisce all'Ente di contestare i fatti e i documenti allegati e comporta l'accoglimento delle allegazioni del ricorrente.
L'accesso agli atti del fascicolo non contiene difese, non integra costituzione e non rileva ai fini del contraddittorio processuale.
Le spese seguono la soccombenza, our nella contumacia dell'Ufficio resistente, per il principio di causalità.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1.
Annulla integralmente l'avviso di accertamento IMU n. 7649 del 23/06/2025. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, , che si liquidano in € 250,00 oltre accessori di legge.
Così deciso. Palermo 22.1.26
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3634/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7649 DEL 23/06/2025 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il contribuente Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1,ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 7649 del 23/06/2025, relativo all'anno d'imposta 2021, notificato il
02/09/2025, con cui il Comune ha accertato un presunto parziale versamento dell'imposta pari a € 464,00, irrogando sanzioni, interessi e spese per un totale di € 714,65.
Il ricorrente deduce:
Erroneità del calcolo IMU: per il 2021 ha versato complessivamente € 2.883,00, come risultante dai modelli F24 del 16.06.2021 e del 20.12.2021.
Applicazione della riduzione IMU al 75% (abitazioni locate a canone concordato), ex art. 1, comma 760,
L. 160/2019, per gli immobili Fg. 12/777/12 e Fg. 44/473/5, supportata dai contratti regolarmente registrati e prorogati.
Coincidenza tra l'imposta dovuta e i versamenti effettuati, una volta applicata la disciplina agevolativa.
Sulla posizione processuale del Comune
Il Comune non si è costituito nel giudizio. L'unico documento acquisito agli atti è quello denominato
RGR_25_3634_RAIMONDI_LUIGI_FASC._TEMP..pdf, (accesso agli atti del P.T.T.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla riduzione IMU per canone concordato
Il contribuente ha dimostrato documentalmente che due immobili erano locati a canone concordato, condizione che comporta, per legge, la riduzione dell'imposta al 75%, ai sensi dell'art. 1, comma 760, L.
160/2019.
L'avviso impugnato ha ignorato tale riduzione e ha calcolato l'IMU con aliquota piena, generando impropriamente una differenza di imposta di € 464,00.
2. Sulla correttezza dei versamenti
Dai modelli F24 depositati emerge che il contribuente ha versato esattamente quanto dovuto una volta applicata la riduzione prevista dalla legge.
3. Sulla mancata costituzione del Comune
La mancata costituzione impedisce all'Ente di contestare i fatti e i documenti allegati e comporta l'accoglimento delle allegazioni del ricorrente.
L'accesso agli atti del fascicolo non contiene difese, non integra costituzione e non rileva ai fini del contraddittorio processuale.
Le spese seguono la soccombenza, our nella contumacia dell'Ufficio resistente, per il principio di causalità.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Accoglie il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1.
Annulla integralmente l'avviso di accertamento IMU n. 7649 del 23/06/2025. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, , che si liquidano in € 250,00 oltre accessori di legge.
Così deciso. Palermo 22.1.26
Il Giudice Monocratico