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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5361/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500043183000 IMU 2013
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 26 settembre 2025 si impugnava il preavviso di fermo indicato in epigrafe.
La resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Si osserva che il preavviso di fermo de quo è fondato sulla cartella di pagamento n.
29320210011223803000 avente ad oggetto IMU per l'anno 2013, di € 537,77. Ora si osserva che tale cartella risulta in effetti notificata a controparte, per come documentato dalla resistente, ma solo in data
29 novembre 2024 per cui a tale data risultava ampiamente maturata la prescrizione quinquennale.
Alla stregua di quanto sopra, l'atto impugnato va annullato.
In virtù del principio della soccombenza, la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 30,00 per spese ed euro 300,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 15 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5361/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500043183000 IMU 2013
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato il 26 settembre 2025 si impugnava il preavviso di fermo indicato in epigrafe.
La resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Si osserva che il preavviso di fermo de quo è fondato sulla cartella di pagamento n.
29320210011223803000 avente ad oggetto IMU per l'anno 2013, di € 537,77. Ora si osserva che tale cartella risulta in effetti notificata a controparte, per come documentato dalla resistente, ma solo in data
29 novembre 2024 per cui a tale data risultava ampiamente maturata la prescrizione quinquennale.
Alla stregua di quanto sopra, l'atto impugnato va annullato.
In virtù del principio della soccombenza, la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 30,00 per spese ed euro 300,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 15 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi