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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa AR OS
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2988/2025, cui sono riunite le cause n. R.G. 3047/2025 e 3570/2025 e promosse rispettivamente:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti rappresentati e difesi, in forza di procure allegate alle buste telematiche di invio dei ricorsi, disgiuntamente dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA, elettivamente domiciliati presso il cui studio sito in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21.
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 contumace
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi, poi riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., depositati telematicamente, i ricorrenti, premesso di aver lavorato come docenti alle dipendenze del
[...] Cont
(in breve anche solo ) in forza di contratti a tempo determinato fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non aver goduto integralmente delle ferie maturate nel corso di detti contratti. Cont I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna del a corrispondere l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni dedotti in ricorso.
Il convenuto, pur se ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato CP_1 pertanto dichiarato contumace.
Non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata discussa oralmente e quindi decisa.
Le domande sono fondate e devono essere accolte per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto. Tanto premesso e venendo al merito dei ricorsi, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state esaminate e decise da questo Tribunale in precedente pronuncia ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. la Sentenza n. 392/2025 pubbl. il 08/04/2025, richiamata di seguito per ampli stralci e Sentenza n. 988/2025 pubbl. il 30/10/2025 RG n. 1390/2025).
La disciplina delle ferie dei docenti era inizialmente contenuta nell'art. 13 co. 9° C.C.N.L. 29 novembre
2007 del comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ai cui sensi “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”.
Ai sensi del successivo art. 19, “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440;
Cass. 7 maggio 2025 n. 11968).
Successivamente è peraltro intervenuto l'art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, disponendo, in via generale, che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012). L'art. 1, ai commi 54-56, legge n. 228/2012 ha tuttavia introdotto alcune deroghe a tale principio, stabilendo che:
“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
“All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma
55);
“Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., occorre “interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”
(Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 6 novembre 2024 n. 29597; Cass.
7 maggio 2025 n. 11968)
Deve pertanto escludersi che un docente non di ruolo possa essere considerato automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici regionali, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del
Dirigente scolastico che lo inviti a fruire delle ferie, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Tale principio trova applicazione non soltanto al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ma anche a tutti i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, attesa la portata assolutamente generale dei principi di diritto affermati dalle sentenze citate (cfr. in particolare Cass. 14268/2002, n. 13440/2024 e 11968/2025).
Venendo quindi alla presente fattispecie, risulta documentalmente provato che i ricorrenti abbiano lavorato come docenti alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato CP_1 fino al termine delle attività didattiche, nei periodi indicati nei ricorsi.
Il convenuto, rimasto contumace, non ha assolto all'onere probatorio da cui era CP_1 gravato, non avendo dimostrato di avere invitato le parti ricorrenti a fruire delle ferie e di averli informati che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né
d'altro canto, come più volte evidenziato, possono ritenersi automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il conteggio elaborato dai ricorrenti tiene conto di giorni di ferie complessivamente spettanti in relazione all'anzianità conseguita (giorni da calcolarsi ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola
2006-2009 e 35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da 32/30 giorni, in proporzione al servizio prestato), della durata dei contratti, in difetto di prova dell'effettivo godimento di giorni di ferie.
Il deve pertanto essere condannato a corrispondere ai ricorrenti l'indennità sostitutiva CP_1 delle ferie non godute.
Sulle somme dovute ai ricorrenti spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni annuali al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014,
(in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione: dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in Controparte_1 persona del pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'indennità sostitutiva delle ferie non CP_3 godute:
- quanto a , a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie non godute complessivi euro Parte_1
4.860,43, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni al saldo;
- quanto a , a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie non godute complessivi euro Parte_2
1.048,55, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni al saldo;
- quanto a a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie non godute complessivi euro Parte_3
6.853,40, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni al saldo;
condanna, altresì, il convenuto a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, spese che CP_1 liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rimborso C.U. a beneficio della ricorrete OR e del ricorrente , con Parte_3 distrazione in favore dei difensori antistatari.
Genova, 2/12/2025
Il Giudice
AR OS