Sentenza 19 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i locali destinati ad asilo nido, trattandosi di luoghi stabilmente caratterizzati da particolare riservatezza e accessibili solo previo consenso del gestore, in quanto funzionali alla cura e all'educazione dei minori di tenera età.
Commentario • 1
- 1. Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 agosto 2023
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2022, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
Testo completo
0 5755-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Rosa Pezzullo Presidente - Sent. n. sez. 3670/2022 Michele Romano - Relatore - UP 19/12/2022 Renata Sessa R.G.N. 39238/2021 Daniela Bifulco Giovanni Francolini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER SA OR, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 3 giugno 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di SA OR ER per il reato di tentato furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, al ER si contesta di avere tentato di impossessarsi di un computer dopo essersi introdotto all'interno di un asilo nido in un giorno di chiusura forzando con un cacciavite una porta antipanico.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso SA OR ER, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il fatto non rientra nella previsione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen., in quanto egli si era introdotto all'interno dell'asilo nido durante il fine settimana, quando all'interno dei suoi locali non veniva svolta alcuna attività relativa all'educazione ed alla cura dei minori;
neppure l'imputato aveva tentato di impossessarsi di beni appartenenti ai minori o aveva avuto contatti con il personale scolastico e pertanto non vi era stata alcuna interferenza con coloro che frequentavano l'asilo. Non poteva, quindi, ritenersi che il fatto fosse stato commesso all'interno di una privata dimora, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo la quale non è configurabile il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. qualora il furto sia commesso nel corridoio di un istituto scolastico, trattandosi di luogo non riconducibile alla nozione di privata dimora, nell'ambito della quale rientrano esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata (Sez. 5, n. 51113 del 19/10/2017, Capizzano, Rv. 271629).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, denunciato come eccessivo in considerazione delle sue cattive condizioni economiche, essendo egli disoccupato, e della modesta entità del danno cagionato e del suo atteggiamento collaborativo.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego della continuazione tra il reato per il quale si procede e altro reato di furto in abitazione commesso a Milano il 27 settembre 2016 per il quale egli è stato già giudicato con sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2016. La motivazione addotta in proposito è errata in quanto avrebbero dovuto essere considerate le medesime modalità esecutive dei due reati e la tipologia degli stessi e comunque non era necessario che ricorressero tutti gli elementi idonei ad indicare la sussistenza di un unico disegno criminoso, potendo assumere rilievo significativo anche solo uno di essi. Nel caso di specie, la distanza temporale tra i due reati non valeva da sola ad escludere il vincolo della continuazione, considerato anche che il ER era soggetto tossicodipendente da molto tempo ed i reati erano volti a permettergli di reperire le risorse economiche occorrenti all'acquisto della sostanza stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2 Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). La privata dimora è connotata dai seguenti indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Occorre, allora, considerare che, secondo quanto affermato nella sentenza qui impugnata, l'asilo nido non era accessibile a chiunque, essendo a tal fine necessario il consenso del gestore, ed era caratterizzato da particolare riservatezza, essendo stabilmente destinato alla cura dei minori, che ivi si trattenevano per giocare e ricevere l'educazione connaturata alla loro tenera età. In applicazione del principio sopra esposto, deve concludersi che nel caso di specie il furto risulta commesso in una privata dimora. Ai fini della sussistenza del reato di furto in abitazione è peraltro irrilevante che il furto sia avvenuto nottetempo e durante il fine settimana, trattandosi di circostanza che non vale a distinguere il furto di cui all'art. 624 cod. pen. dal furto in abitazione, atteso che a tal fine occorre fare invece riferimento alla natura ed alla destinazione del luogo in cui il furto è stato commesso. Le Sezioni Unite con la sentenza invocata dal ricorrente hanno espressamente escluso che al fine di distinguere il furto in abitazione da quello ex art. 624 cod. pen. possano assumere rilievo l'orario, notturno o diurno, o la presenza o meno di persone all'interno del luogo in cui il delitto è stato commesso (vedi § 2.2. del considerato in diritto>> di Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 secondo la quale una diversa interpretazione dell'art. 624-bis cod. pen. non può essere condivisa, in quanto si farebbe dipendere l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave da elementi estranei alla fattispecie e, per di più, vaghi, incerti ed accidentali, legati al carattere temporale o all'effettivo esercizio dell'attività ivi svolta).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi 3 elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288). Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). In applicazione di tale principio la misura della pena irrogata, inferiore alla media edittale, risulta adeguatamente motivata dalla Corte di appello attraverso il richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Peraltro, il Tribunale aveva già applicato le circostanze attenuanti generiche che hanno eliso l'aumento di pena per la recidiva reiterata, cosicché, sostanzialmente, le predette attenuanti sono state ritenute equivalenti alla recidiva reiterata specifica. La prevalenza di dette attenuanti è, invece, esclusa dal divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, affermato da questa Corte di cassazione in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, secondo il quale è legittimo escludere la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984). Nel caso di specie tra un reato e l'altro è trascorso più di un anno e medio tempore il ER ha pure sofferto un periodo di detenzione per il primo reato di furto per il quale è stata già emessa sentenza ormai definitiva. È ben vero, in tema di reato continuato, che a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, ma è pur sempre necessario 4 che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420). J 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/12/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Neon Pezull Rosa Pezzullo Michele Romano M CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 FEB 2023 ARIO GIUDIZIARIO IL Garmela Lanzuise 5