Art. 10.
L' articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie".
L' articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie".