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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
MI ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3163/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010772207000 NON SPECIFICATO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820249010772207000, notificata in data 7 ottobre 2024 da Agenzia delle Entrate - SI per la Provincia di SI, avente ad oggetto richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 91.876,32, di cui euro 65.637,83 per carichi di natura tributaria (IVA, diritti camerali, IRPEF, canone radioaudizioni) iscritti a ruolo e incorporati in otto cartelle di pagamento :
1) Cartella di pagamento n. 29820160002875849000, notificata il 30.08.2016, relativa a VA 2012 interessi e sanzioni dell'importo di euro 33.827,96;
2) Cartella di pagamento n. 298201600016968177000, notificata il 4.01.2017, relativa a diritti camerali anno
2013 interessi e sanzioni dell'importo di euro 144,61;
3) Cartella di pagamento n. 29820170002286086000, notificata il 29.07.2017, relativa a VA anno 2013 interessi e sanzioni dell'importo di euro 14.722,49;
4) Cartella di pagamento n. 29820170009329224000, notificata il 9.04.2018, relativa a IR anno 2013 interessi e sanzioni dell'importo di euro 679,97;
5) Cartella di pagamento n. 29820180002210962000, notificata il 14.12.2018, relativa a IR anno 2014 interessi e sanzioni dell'importo di euro 1.051,30;
6) Cartella di pagamento n. 29820180005241348000, notificata il 1.10.2018, relativa a IR e VA anno
2014 interessi e sanzioni dell'importo di euro 14.490,20;
7) Cartella di pagamento n. 29820180007121968000, notificata il 15.09.2018, relativa a irpef 2013 e canone radioaudizioni anno 2015 interessi e sanzioni dell'importo di euro 615,52;
8) Cartella di pagamento n. 29820180008083209000, notificata il 14.11.2018, relativa a canone radioaudizioni anno 2013 interessi e sanzioni dell'importo di euro 105,78:
Il ricorrente deduceva
I Nullità dell'atto impugnato per incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate SI (sostenendo che la competenza sarebbe spettata all'ufficio di Palermo, luogo di residenza del contribuente);
II. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per assoluto difetto di motivazione ex artt.
3 L. 241/1990, 7 e 17 L. 212/2000;
III. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto emessa in assenza della valida e regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese;
IV. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate - SI,
_ eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di contraddittorio, in quanto non sono stati chiamati in causa gli enti impositori titolari dei crediti iscritti a ruolo, come previsto dalla normativa vigente.
_ in subordine, contestando la fondatezza delle doglianze del ricorrente, deducendo la regolarità della notifica delle cartelle e degli atti successivi, la tempestività delle azioni di riscossione e la correttezza della motivazione dell'intimazione impugnata, nonchè sostenendo la propria competenza e comunque deducendo che eventuali vizi di incompetenza territoriale non determinerebbero la nullità dell'atto.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura, attinente al vizio di incompetenza territoriale dell'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate
SI di SI (anziché Palermo), merita accoglimento, con assorbimento delle altre.
E' da evidenziare che AdER, costituendosi, confutava la (prima) censura attorea con una tripla argomentazione
_ fornendo interpretazione dell'art. 46 dPR 603/73 in termini di norma non regolativa della competenza ma di natura meramente procedimentale;
_ sostenendo che la competenza del concessionario fosse collegata al domicilio fiscale al momento della genesi dell'obbligazione tributaria;
_ deducendo che la competenza (ormai) nazionale dell'Agenzia delle Entrate SI, valesse a sterilizzare ogni profilo di non ortodossa ripartizione tra le varie articolazioni nazionali di AdER.
Non persuade l'argomentazione di ADER.
Appare, diversamente, più convincente la posizione del ricorrente, incentrata su una più puntuale e aggiornata interpretazione del combinato disposto dell'art. 24 e 46 del dPR 602/73 (in tema di competenza territoriale delle articolazioni di Ader).
Sul punto risultano decisive ed illuminanti le indicazioni fornite dalla Cassazione civile con l'ordinanza sez.
5 n. 23889 anno 2024, le cui motivazioni per migliore intelligenza appare indispensabile riportare in stralcio:
“3.3. L'evoluzione normativa sinteticamente riportata segna il passaggio da un sistema di affidamento per concessione del servizio di riscossione (esternalizzata, fino al d.l. n. 203 del 2005, tra una pluralità di enti, operanti in ambiti territoriali limitati e individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, cd. concessionari) a un accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle entrate–SI), connotato anche dalla flessibilità delle modalità organizzative che devono rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico (art. 1, comma 13, lett. d), d.l. n. 193 del 2016).
3.4. I profili strutturali appena richiamati devono essere, poi, coniugati con quelli processuali regolativi della competenza del giudice tributario in relazione alla tutela del contribuente avverso gli atti dell'agente della riscossione. A tal fine assume un ruolo centrale l'art. 4, comma 1, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, interessato, a seguito della sua entrata in vigore, da più modifiche, dapprima ad opera dell'art. 28, comma 2, d.l. 31/05/2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n. 122), successivamente, per effetto dell'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 e, infine, con la modifica recentemente apportata dall'art. 4 legge 31/08/2022, n. 130, che ha sostituito il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali con quello alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Si è così giunti all'attuale formulazione dell'art. 4, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 («Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti scritti all'albo di cui all'articolo 53 del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 13 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.»). Dal confronto tra le varie versioni dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, emerge che a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156 del 2015 (applicabile ratione temporis all'avviso di intimazione oggetto di impugnazione del presente giudizio, notificato dall'Agente della SI per la Provincia di Pescara in data 02/05/2019) nella formulazione dell'art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 la figura dell'agente della riscossione ha sostituito il richiamo al concessionario («Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.»).
Il criterio che individua la competenza dell'organo giurisdizionale a decidere in ordine alle controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione viene individuato in base alla «sede nella loro circoscrizione».
3.5. La soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente – per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» di cui all'art. 1, lett. c) d.lgs. n. 112 del 1999, che trova esatta corrispondenza nell'art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 (ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente) e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 che, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR nel provvedimento impugnato, non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al concessionario sia da ritenere superato alla luce delle modifiche che hanno interessato la funzione della riscossione, a decorrere dal 2005.
3.6. Tale interpretazione, in primo luogo, trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l'impugnazione degli atti dell'agente della riscossione a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale. Sul punto occorre richiamare quanto precisato dalla Corte costituzionale (sent. n. 44 del 2016) e cioè che: «
In generale, questa Corte ha chiarito, con riferimento all'art. 24 Cost., che «tale precetto costituzionale “non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti […] purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale” (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza n. 386 del 2004).» La competenza delle commissioni tributarie (e adesso delle corti di giustizia tributaria) viene, quindi, determinata in base alla sede dell'ufficio o ente che ha emesso l'atto impugnato (Cass., 24/08/2022, n. 25194).
3.7. In secondo luogo, è coerente, in termini sistematici (anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza), con la previsione contenuta nell'art. 31, secondo comma, d.P.R. 29/12/1973, n. 600 che radica la competenza, in materia di accertamenti e controlli, in capo all'ufficio distrettuale «nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Sul punto questa Corte ha precisato che: « In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce".» (Cass., 17/11/2022, n. 33862; v. anche Cass., 29/03/2017, n. 8049)”
L'applicazione dei principi sopra esposti conduce a ritenere che, stante il dato incontroverso del domicilio fiscale del ricorrente in Palermo, fosse competente all'emissione e notifica dell'atto di intimazione, successivo alle cartelle (asseritamente già notificate), non AdER SI ma bensì AdER Palermo.
Conseguentemente l'intimazione merita annullamento per vizio di illegittimità riconducibile alla violazione degli artt. 24 e 46 dPR 603/73 (ovvero incompetenza territoriale di AdER SI all'emissione dell'intimazione).
L'accoglimento del ricorso per la prima censura preclude l'esame dell'eccezione di legittimazione passiva formulata da AdER in relazione alle censure attinenti l'iscrizione a ruolo.
Alla conclusione del giudizio segue la condanna di AdER, cui risulta imputabile l'esito della lite, al pagamento delle spese di lite a favore del contribuente, liquidate in euro 2500,00 oltre VA e Cassa, da distrarsi a favore del difensore Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di SI, 1 sezione, accoglie il ricorso, annulla l'intimazione impugnata e condanna la resistente AdER al pagamento delle spese di lite a favore del contribuente, liquidate in euro 2.500,00 oltre VA e Cassa, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in SI, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
MI ANDREA, RE
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3163/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - SI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249010772207000 NON SPECIFICATO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820249010772207000, notificata in data 7 ottobre 2024 da Agenzia delle Entrate - SI per la Provincia di SI, avente ad oggetto richiesta di pagamento della somma complessiva di euro 91.876,32, di cui euro 65.637,83 per carichi di natura tributaria (IVA, diritti camerali, IRPEF, canone radioaudizioni) iscritti a ruolo e incorporati in otto cartelle di pagamento :
1) Cartella di pagamento n. 29820160002875849000, notificata il 30.08.2016, relativa a VA 2012 interessi e sanzioni dell'importo di euro 33.827,96;
2) Cartella di pagamento n. 298201600016968177000, notificata il 4.01.2017, relativa a diritti camerali anno
2013 interessi e sanzioni dell'importo di euro 144,61;
3) Cartella di pagamento n. 29820170002286086000, notificata il 29.07.2017, relativa a VA anno 2013 interessi e sanzioni dell'importo di euro 14.722,49;
4) Cartella di pagamento n. 29820170009329224000, notificata il 9.04.2018, relativa a IR anno 2013 interessi e sanzioni dell'importo di euro 679,97;
5) Cartella di pagamento n. 29820180002210962000, notificata il 14.12.2018, relativa a IR anno 2014 interessi e sanzioni dell'importo di euro 1.051,30;
6) Cartella di pagamento n. 29820180005241348000, notificata il 1.10.2018, relativa a IR e VA anno
2014 interessi e sanzioni dell'importo di euro 14.490,20;
7) Cartella di pagamento n. 29820180007121968000, notificata il 15.09.2018, relativa a irpef 2013 e canone radioaudizioni anno 2015 interessi e sanzioni dell'importo di euro 615,52;
8) Cartella di pagamento n. 29820180008083209000, notificata il 14.11.2018, relativa a canone radioaudizioni anno 2013 interessi e sanzioni dell'importo di euro 105,78:
Il ricorrente deduceva
I Nullità dell'atto impugnato per incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate SI (sostenendo che la competenza sarebbe spettata all'ufficio di Palermo, luogo di residenza del contribuente);
II. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per assoluto difetto di motivazione ex artt.
3 L. 241/1990, 7 e 17 L. 212/2000;
III. Nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto emessa in assenza della valida e regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese;
IV. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché intervenuta prescrizione. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate - SI,
_ eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di contraddittorio, in quanto non sono stati chiamati in causa gli enti impositori titolari dei crediti iscritti a ruolo, come previsto dalla normativa vigente.
_ in subordine, contestando la fondatezza delle doglianze del ricorrente, deducendo la regolarità della notifica delle cartelle e degli atti successivi, la tempestività delle azioni di riscossione e la correttezza della motivazione dell'intimazione impugnata, nonchè sostenendo la propria competenza e comunque deducendo che eventuali vizi di incompetenza territoriale non determinerebbero la nullità dell'atto.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura, attinente al vizio di incompetenza territoriale dell'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate
SI di SI (anziché Palermo), merita accoglimento, con assorbimento delle altre.
E' da evidenziare che AdER, costituendosi, confutava la (prima) censura attorea con una tripla argomentazione
_ fornendo interpretazione dell'art. 46 dPR 603/73 in termini di norma non regolativa della competenza ma di natura meramente procedimentale;
_ sostenendo che la competenza del concessionario fosse collegata al domicilio fiscale al momento della genesi dell'obbligazione tributaria;
_ deducendo che la competenza (ormai) nazionale dell'Agenzia delle Entrate SI, valesse a sterilizzare ogni profilo di non ortodossa ripartizione tra le varie articolazioni nazionali di AdER.
Non persuade l'argomentazione di ADER.
Appare, diversamente, più convincente la posizione del ricorrente, incentrata su una più puntuale e aggiornata interpretazione del combinato disposto dell'art. 24 e 46 del dPR 602/73 (in tema di competenza territoriale delle articolazioni di Ader).
Sul punto risultano decisive ed illuminanti le indicazioni fornite dalla Cassazione civile con l'ordinanza sez.
5 n. 23889 anno 2024, le cui motivazioni per migliore intelligenza appare indispensabile riportare in stralcio:
“3.3. L'evoluzione normativa sinteticamente riportata segna il passaggio da un sistema di affidamento per concessione del servizio di riscossione (esternalizzata, fino al d.l. n. 203 del 2005, tra una pluralità di enti, operanti in ambiti territoriali limitati e individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, cd. concessionari) a un accentramento della funzione di riscossione in capo all'Agenzia delle Entrate che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle entrate–SI), connotato anche dalla flessibilità delle modalità organizzative che devono rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico (art. 1, comma 13, lett. d), d.l. n. 193 del 2016).
3.4. I profili strutturali appena richiamati devono essere, poi, coniugati con quelli processuali regolativi della competenza del giudice tributario in relazione alla tutela del contribuente avverso gli atti dell'agente della riscossione. A tal fine assume un ruolo centrale l'art. 4, comma 1, d.lgs. 31/12/1992, n. 546, interessato, a seguito della sua entrata in vigore, da più modifiche, dapprima ad opera dell'art. 28, comma 2, d.l. 31/05/2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n. 122), successivamente, per effetto dell'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 e, infine, con la modifica recentemente apportata dall'art. 4 legge 31/08/2022, n. 130, che ha sostituito il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali con quello alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Si è così giunti all'attuale formulazione dell'art. 4, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 («Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti scritti all'albo di cui all'articolo 53 del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 13 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.»). Dal confronto tra le varie versioni dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, emerge che a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 9, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 156 del 2015 (applicabile ratione temporis all'avviso di intimazione oggetto di impugnazione del presente giudizio, notificato dall'Agente della SI per la Provincia di Pescara in data 02/05/2019) nella formulazione dell'art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 la figura dell'agente della riscossione ha sostituito il richiamo al concessionario («Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.»).
Il criterio che individua la competenza dell'organo giurisdizionale a decidere in ordine alle controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione viene individuato in base alla «sede nella loro circoscrizione».
3.5. La soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione esternalizzato tra una pluralità di concessionari (individuati, per ambiti territoriali, tramite procedure di evidenza pubblica) e l'accentramento della funzione di riscossione in un unico ente – per quanto dotato di modalità organizzative flessibili - non comporta, quindi, il venir meno della rilevanza della nozione di «circoscrizione territoriale» di cui all'art. 1, lett. c) d.lgs. n. 112 del 1999, che trova esatta corrispondenza nell'art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 (ai fini dell'individuazione del giudice tributario competente) e deve essere riferita all'articolazione degli uffici dell'ente pubblico economico chiamato a gestire la funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari della riscossione. Continua, pertanto, a trovare applicazione l'art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973 che, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR nel provvedimento impugnato, non può ritenersi implicitamente abrogato, sebbene il riferimento al concessionario sia da ritenere superato alla luce delle modifiche che hanno interessato la funzione della riscossione, a decorrere dal 2005.
3.6. Tale interpretazione, in primo luogo, trova conferma nei principi costituzionali delineati negli artt. 24 e 111 Cost., evitando al contribuente di doversi rivolgere, per l'impugnazione degli atti dell'agente della riscossione a un giudice che si trovi in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale. Sul punto occorre richiamare quanto precisato dalla Corte costituzionale (sent. n. 44 del 2016) e cioè che: «
In generale, questa Corte ha chiarito, con riferimento all'art. 24 Cost., che «tale precetto costituzionale “non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti […] purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale” (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza n. 386 del 2004).» La competenza delle commissioni tributarie (e adesso delle corti di giustizia tributaria) viene, quindi, determinata in base alla sede dell'ufficio o ente che ha emesso l'atto impugnato (Cass., 24/08/2022, n. 25194).
3.7. In secondo luogo, è coerente, in termini sistematici (anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza), con la previsione contenuta nell'art. 31, secondo comma, d.P.R. 29/12/1973, n. 600 che radica la competenza, in materia di accertamenti e controlli, in capo all'ufficio distrettuale «nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Sul punto questa Corte ha precisato che: « In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce".» (Cass., 17/11/2022, n. 33862; v. anche Cass., 29/03/2017, n. 8049)”
L'applicazione dei principi sopra esposti conduce a ritenere che, stante il dato incontroverso del domicilio fiscale del ricorrente in Palermo, fosse competente all'emissione e notifica dell'atto di intimazione, successivo alle cartelle (asseritamente già notificate), non AdER SI ma bensì AdER Palermo.
Conseguentemente l'intimazione merita annullamento per vizio di illegittimità riconducibile alla violazione degli artt. 24 e 46 dPR 603/73 (ovvero incompetenza territoriale di AdER SI all'emissione dell'intimazione).
L'accoglimento del ricorso per la prima censura preclude l'esame dell'eccezione di legittimazione passiva formulata da AdER in relazione alle censure attinenti l'iscrizione a ruolo.
Alla conclusione del giudizio segue la condanna di AdER, cui risulta imputabile l'esito della lite, al pagamento delle spese di lite a favore del contribuente, liquidate in euro 2500,00 oltre VA e Cassa, da distrarsi a favore del difensore Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di SI, 1 sezione, accoglie il ricorso, annulla l'intimazione impugnata e condanna la resistente AdER al pagamento delle spese di lite a favore del contribuente, liquidate in euro 2.500,00 oltre VA e Cassa, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in SI, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri