CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT IR NA nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2025 del Tribunale del riesame di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere SA RA;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del locale Tribunale che aveva disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma nei confronti di IT IR NA, in relazione al reato di furto a lei ascritto nell’imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l’indagata, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione, per omesso riconoscimento dell’intervenuta estinzione del reato ex art 162-ter cod. pen. in conseguenza delle condotte riparatorie attuate mediante restituzione della refurtiva ed integrale risarcimento del danno, già riscosso dal creditore. Penale Sent. Sez. 4 Num. 961 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 18/12/2025 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, nelle more, la misura cautelare che era in corso di esecuzione nei confronti della IT al momento del deposito del ricorso è stata dichiarata inefficace, e quindi revocata, a seguito della sentenza – acquisita agli atti - emessa dal Tribunale di Roma in data 20.10.2025, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente in ordine al reato per cui si procede perché estinto ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen. 5. Giova allora richiamare l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione in materia di interesse all’impugnazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, occorre ugualmente procedere alla verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, poiché l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. Sul punto, si è evidenziato che la regola contenuta nell’art. 568, comma 4, cit., è applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame;
e che un tale interesse non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento. Sulla scorta di tali rilievi, le Sezioni Unite hanno quindi osservato che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate può sussistere in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16.12.2010 – dep. 2011, Rv. 249002), evenienza nel caso pacificamente non ricorrente, trattandosi di impugnazione attinente a misura cautelare non custodiale (divieto di dimora). 6. Alle superiori considerazioni consegue la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare l’ordinanza de libertate in questione. 7. Sussistono i presupposti per l’esonero della ricorrente dal pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle Ammende, 3 poiché la revoca della misura è intervenuta dopo il deposito del ricorso. Ne consegue che non può essere ravvisato alcun profilo di colpa imputabile alla parte istante in relazione alla sopravvenuta causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA RA TO VE
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del locale Tribunale che aveva disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma nei confronti di IT IR NA, in relazione al reato di furto a lei ascritto nell’imputazione provvisoria. 2. Ricorre per cassazione l’indagata, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione, per omesso riconoscimento dell’intervenuta estinzione del reato ex art 162-ter cod. pen. in conseguenza delle condotte riparatorie attuate mediante restituzione della refurtiva ed integrale risarcimento del danno, già riscosso dal creditore. Penale Sent. Sez. 4 Num. 961 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 18/12/2025 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, nelle more, la misura cautelare che era in corso di esecuzione nei confronti della IT al momento del deposito del ricorso è stata dichiarata inefficace, e quindi revocata, a seguito della sentenza – acquisita agli atti - emessa dal Tribunale di Roma in data 20.10.2025, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente in ordine al reato per cui si procede perché estinto ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen. 5. Giova allora richiamare l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione in materia di interesse all’impugnazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, occorre ugualmente procedere alla verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, poiché l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. Sul punto, si è evidenziato che la regola contenuta nell’art. 568, comma 4, cit., è applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame;
e che un tale interesse non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento. Sulla scorta di tali rilievi, le Sezioni Unite hanno quindi osservato che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate può sussistere in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16.12.2010 – dep. 2011, Rv. 249002), evenienza nel caso pacificamente non ricorrente, trattandosi di impugnazione attinente a misura cautelare non custodiale (divieto di dimora). 6. Alle superiori considerazioni consegue la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare l’ordinanza de libertate in questione. 7. Sussistono i presupposti per l’esonero della ricorrente dal pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle Ammende, 3 poiché la revoca della misura è intervenuta dopo il deposito del ricorso. Ne consegue che non può essere ravvisato alcun profilo di colpa imputabile alla parte istante in relazione alla sopravvenuta causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA RA TO VE