Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
dell''atto avente protocollo n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato all''odierno ricorrente in data 25.02.2025, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal Car. Sc.-OMISSIS- in data 03.02.2025 avverso il provvedimento n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, della Compagnia Comando e Servizi del predetto battaglione Carabinieri e notificato al militare in pari data, recante l''irrogazione della sanzione disciplinare del "Rimprovero"; dell''atto avente protocollo n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, della Compagnia Comando e Servizi del già menzionato battaglione Carabinieri e notificato al ricorrente in pari data, contenente l''irrogazione della sanzione disciplinare del "Rimprovero".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. Marco NA e uditi per le parti i difensori Nessuno è presente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato che ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal Carabiniere, odierno ricorrente, avverso la sanzione disciplinare del “Rimprovero”, irrogatagli per non aver tempestivamente ritirato presso la -OMISSIS- il materiale dissequestrato in esito al procedimento penale avviato nei suoi confronti nel 2023 per il reato di -OMISSIS- ex artt. 47 n. 2 e art. 166 c.p.m.p. (per aver posto in vendita sulle piattaforme “Vinted” e “Wallapop” oggetti e capi di abbigliamento riconducibili all’Arma dei Carabinieri) e conclusosi con l’archiviazione.
Il provvedimento impugnato e la presupposta sanzione disciplinare sono illegittimi in quanto:
- l’Amministrazione militare non ha tenuto in debito conto le condizioni psicofisiche del ricorrente, il quale durante tutta la fase delle indagini preliminari è stato sottoposto a invasivi esami clinici e a cure specialistiche anche “salvavita” (tuttora in corso) poiché nel 2020 è stato diagnosticato affetto da -OMISSIS- (doc. n. 7), tanto che tuttora si sottopone a periodici accertamenti diagnostici presso centri sanitari qualificati del nord Italia, dove è stato trasferito anche per potersi curare;
- tale grave condizione di salute ha provocato rilevanti riflessi negativi sul suo stato psicologico e lo ha esposto a notevoli difficoltà economiche, verosimilmente determinando il ritardo nel ritiro del materiale oggetto del decreto di dissequestro e restituzione di cose sequestrate, notificato al ricorrente il 9 febbraio 2024 e rimasto inattuato alla data del 18 ottobre 2024 di avvio del procedimento disciplinare (il ritiro del materiale risulta poi avvenuto in data 12 novembre 2024);
- nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto di aver concordato con il Nucleo Investigativo di Roma, nell’immediatezza del dissequestro del materiale, i termini per una spedizione dello stesso tramite corriere, sollecitandone in diverse occasioni l’attuazione, attese le difficoltà di sostenere le spese di viaggio -OMISSIS- a Roma nonché quelle derivanti dalle sue precarie condizioni di salute; il ricorrente ha, altresì, dedotto di aver informato della vicenda, all’atto del suo arrivo presso l’attuale -OMISSIS-, sia il Comandante del Battaglione che il Comandante della Compagnia Comando e Servizi.
Tali deduzioni non sono state specificamente contestate dalla P.A.- costituitasi con un atto di mera forma - e risultano, pertanto, pacifiche ex artt. 64 c.p.a., sicchè deve ritenersi che il comportamento del ricorrente sia stato, quanto meno inizialmente, tollerato dai suoi superiori gerarchici;
- le predette circostanze, valutate nel loro complesso, inducono a ritenere illegittima la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, considerato che il suo comportamento (tardivo ritiro di cose dissequestrate), consegue a un fatto ritenuto dall’A.G. privo di rilevanza penale, risulta in qualche modo giustificabile da ragioni lato sensu umanitarie e non ha, in concreto, arrecato alcun vulnus al prestigio dell’Amministrazione militare, che, nel tollerare inizialmente il ritardo del ricorrente, dovuto a ragioni di salute e notevoli, obiettive difficoltà personali ed economiche, ha, anzi, mostrato di correttamente applicare al rapporto di lavoro i principi solidaristici enunciati dalla Costituzione (art. 2 Cost.) e dal codice civile (art. 1175 e 1375 cod. civ.), salvo poi incomprensibilmente ritornare sui propri passi e applicare una sanzione disciplinare che, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, deve ritenersi ingiustificata, contraddittoria e, dunque, illegittima.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
La problematicità delle questioni trattate suggerisce, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI LA, Presidente
Marco NA, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NA | ZI LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.