TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 94
TAR
Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità della sanzione disciplinare per condizioni psicofisiche del ricorrente

    Il Tribunale ha ritenuto che le circostanze addotte dal ricorrente, in particolare le sue condizioni di salute e le difficoltà economiche, fossero giustificabili per il ritardo nel ritiro del materiale. Ha inoltre considerato che l'Amministrazione aveva inizialmente tollerato tale ritardo, rendendo ingiustificata e contraddittoria l'applicazione successiva della sanzione disciplinare.

  • Accolto
    Mancanza di contestazione specifica da parte della P.A.

    Il Tribunale ha ritenuto pacifiche le deduzioni del ricorrente, non essendo state specificamente contestate dalla P.A. costituita con un atto di mera forma, e ha desunto che il comportamento del ricorrente fosse stato inizialmente tollerato dai superiori gerarchici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 94
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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