Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto concordato negli scambi di note stessi.
Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto concordato negli scambi di note stessi.