TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/04/2026, n. 7350
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3 Dpr 380/01 e dell’art. 15 della L.R. 15/2008 – Difetto di istruttoria – Parziale demolizione degli abusi – Erronea indicazione della superficie abusiva e, di conseguenza, dell’area di sedime – Eccesso di potere per indeterminatezza dell’ordinanza

    Il Tribunale ha ritenuto che l'acquisizione dell'intera area è giustificata dal parametro del 'lotto minimo' per zone agricole (30.000 mq) e che l'area acquisita (1.242 mq) è inferiore a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita (146,09 mq). Ha inoltre affermato che la parziale ottemperanza all'ordine di demolizione equivale a inottemperanza e che l'accatastamento non è condizione di validità dell'atto di acquisizione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 – Illegittima irrogazione della sanzione pecuniaria – Violazione dell’art. 15, comma 3, L.R. 15/2008

    Il Tribunale ha accolto il motivo, ritenendo che la sanzione pecuniaria non possa essere irrogata nei confronti di chi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, era già risultato inottemperante all'ordine di demolizione, in applicazione del principio di irretroattività delle sanzioni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/04/2026, n. 7350
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7350
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo