Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B LA CORTE031 95/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA UPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.22099/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.6.102513/98 Consigliere Dott.Fernando LUPI Cron. 6601 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore Rep. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Ud. 06/12/00 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: GI e IC EL TA, IC IC QU, IO, quali eredi di elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrenti Richiesta copia studio dal Sig. I SOLE 24 ORE contro per diritti L.
3.000 RI TO 5.MAR 2001... IL CANCELLIERE intimato 5225 nonché sul ricorso n. 2513/99 proposto da: RI TO, domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e rappresentato e 1 difeso dagli avv.ti Giuseppe e Maurilio Bertoni, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale
contro
EL TA, IC GI e IC IO
- intimati -
avverso la sentenza n. 230 del Tribunale di Chiavari depositata il 7 agosto 1998 (R.G. n. 681/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Sergio Vacirca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel giudizio promosso per il pagamento di alcuni crediti di lavoro da QU ET, e poi proseguito dai suoi eredi TA LL, IO e GI ET, nei confronti del datore di lavoro TO CL, e nel quale quest'ultimo aveva spiegato domanda riconvenzionale 2 per il risarcimento dei danni provocati a un autotreno dell'azienda dal predetto ex dipendente in un incidente stradale, il Pretore di Genova, con sentenza del 19 giugno 1992, accolse parzialmente dell'attore e rigettò la la domanda riconvenzionale. Tale decisione, appellata dal CL, fu confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 14 luglio 1994, poi annullata, su ricorso del datore di lavoro soccombente, da questa Corte con sentenza n. 9035 del 16 ottobre 1996. Il Tribunale di Chiavari, giudice di rinvio dinanzi al quale la causa è stata riassunta dal CL, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in lire 5.629.019, oltre interessi e svalutazione monetaria, le somme ulteriori (oltre quella già versata di lire 8.000.000 dopo la sentenza del Pretore) per crediti di lavoro spettanti agli eredi del defunto ET, ed ha poi condannato costoro, pro quota, al pagamento in favore del CL, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di lire 10.283.164. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso TA LL, IO e 3 GI ET, formulando due motivi, illustrati con memoria. L'altra parte resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 cod. civ. con riferimento alla clausola di cui all'art. 31, punto 2, ccnl del personale dipendente dalle imprese di spedizione. La norma contrattuale prevede espressamente che il datore di lavoro il quale intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno, e ciò premesso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere disatteso la eccezione, da essi sollevata nel giudizio di rinvio, di improponibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal CL, sotto il profilo dell'inadempimento da parte dello stesso all'onere del preventivo provvedimento 4 disciplinare. Ad avviso dei ricorrenti la citata clausola contrattuale non può essere ritenuta, come invece affermato dal giudice di rinvio, una clausola vessatoria, per la quale necessitava una scritta, nella speciespecifica approvazione mancante, ma una di condizione di procedimentalizzazione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno da parte del datore di lavoro. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., nonché vizio di motivazione, e si dolgono che la sentenza impugnata non abbia valutato se dalle risultanze di causa fossero emersi quegli elementi idonei a legittimare una presunzione di mancanza di responsabilità del lavoratore in ordine all'incidente stradale, in cui era rimasto danneggiato l'automezzo dell'azienda. Con il primo motivo del ricorso incidentale il CL denuncia violazione dell'art. 416 cod. proc. civ. e vizio di motivazione e si duole che il Tribunale non abbia, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, ritenuto la inammissibilità della eccezione di decadenza, sollevata per la prima volta in sede di rinvio. 5 Con il secondo motivo il ricorrente in via incidentale denuncia violazione dell'art. 24 Costit. e degli artt. 2907, 1418, 1419, 1421 cod. civ. Sostiene che la clausola di cui all'art. 31 ccnl è in contrasto con le norme denunciate e che le preclusioni all'esercizio dell'azione risarcitoria in esse contenute sono affette da nullità, rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il CL denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 1321 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Deduce che il giudice del rinvio ha omesso qualsiasi pronuncia sull'eccezione di inapplicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato dall'altra parte, da esso CL sollevata nel giudizio di primo grado sotto il profilo che egli non era iscritto ad alcuna delle associazioni stipulanti. Il primo motivo del ricorso principale va trattato congiuntamente con il primo motivo del incidentale, concernendo entrambe le ricorso censure, sia pure con angolazioni diverse, la medesima questione di proponibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dal clavarino. 6 Ma si deve subito rilevare che la doglianza mossa in proposito dai ricorrenti LL e ET è inammissibile, in quanto la questione della proponibilità della domanda risarcitoria suddetta è stata decisa in via definitiva, nel senso della proponibilità, con la sentenza rescindente di questa Corte n. 9035 del 16 ottobre 1996, che ha annullato la sentenza di appello sul punto dell'accertamento di esonero da responsabilità del lavoratore nella determinazione dell'incidente stradale. La proponibilità della domanda di risarcimento del danno costituisce infatti presupposto logico per il rinvio ad altro giudice dell'accertamento in ordine alla responsabilità del danno. In questi termini va quindi corretta la motivazione della sentenza impugnata per la parte riguardante la proponibilità della domanda di risarcimento del danno spiegata dal CL. A seguito del rigetto del primo motivo del ricorso principale restano assorbite le censure proposte con i tre mezzi di annullamento del ricorso incidentale. Passando all'esame del secondo motivo del ricorso principale, esso è in parte inammissibile e 7 in parte infondato. Si deve infatti osservare che per costante giurisprudenza di questa Corte il ricorso alle presunzioni semplici rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (Cass. 8 aprile 1995 n. 4078, Cass. 13 aprile 1995 n. 4219) e quindi i ricorrenti non possono dolersi che il giudice di rinvio non abbia fatto ricorso alla presunzione ai fini di escludere la responsabilità del loro dante causa. E peraltro la sentenza impugnata ha preso in esame quegli elementi che i ricorrenti ritengono rilevanti come prova presuntiva della mancanza di colpa del defunto ET in ordine alla determinazione dell'incidente stradale ed ha congruamente motivato la valutazione negativa dei medesimi elementi. Ha infatti evidenziato il Tribunale che sull'esistenza, sulla natura e sulla causa del malore prospettato dalla difesa del lavoratore non era stato fornito alcun riscontro;
che la circostanza che il ET conoscesse molto bene la strada percorsa non poteva costituire valida argomentazione per sostenere che solo un incolpevole malore avesse determinato l'uscita fuori strada del ET, trattandosi di una mera petizione di principio;
che lo stesso lavoratore 8 rispondendo al libero interrogatorio dinanzi al Pretore aveva motivato l'incidente con un malore o con un colpo di sonno. In conclusione il ricorso principale va rigettato e tale statuizione comporta l'assorbimento del ricorso incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il PresidenteMarius fondsus 3 3 5 . N 3 7 8 - - 1 1 E G L G E A L D L E Алгонго Саморен R , O T G S E I R N E S T E E T T E I A I I L R A D T E S L 1 O ' S N . 0 Shill I D , O L L O B I D T A O S P M A S S A , T A E S S I P N G IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5. MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE T R O C Q 9