CASS
Sentenza 13 dicembre 2022
Sentenza 13 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2022, n. 46989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46989 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO IA nato a [...] il [...] MA NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo ‹.4.•••• t>>- coli“ /27 Penale Sent. Sez. 4 Num. 46989 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che, in esito a rito abbreviato, ha condannato FA NM e AR OE per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e la sola DO OE anche per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del medesimo difensore e con unico atto, lamentando vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, d.P.R. 309/90 e 131-bis cod. pen., nonché violazione di legge in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 131-bis cod. pen. Si sottolinea, nell'interesse di entrambi gli imputati, l'irrilevanza penale della condotta di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, attesa l'assenza di prove certe circa la destinazione dello stupefacente a scopi differenti da quello del mero consumo personale da parte del FA. Quanto alla DO, la sua condotta sarebbe dovuta essere qualificata, al più, come connivenza non punibile - stante che la donna agì con l'intenzione di agevolare il fidanzato non in quanto spacciatore, bensì quale assuntore dello stupefacente, commettendo un errore sul fatto sufficiente ad escluderne la responsabilità - e, in relazione alla detenzione del coltello, si sarebbe dovuto applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore Generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Tutte le censure dedotte si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, fuoriuscendo, pertanto, dal perimetro del sindacato di questo Giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa, da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli 4 2 adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.,Rv. 280601-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 3. Giova richiamare in premessa il consolidato principio per il quale, in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, insieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991-01). Alla stregua dei principi richiamati, sia la prova della destinazione della droga ad uso personale, sia quella della destinazione allo spaccio, può essere tratta da qualsiasi elemento o dato indiziario che - con rigore, univocità e certezza - consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza. 4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha coerentemente e non illogicamente collegato alla destinazione illecita il ritrovamento della cocaina all'interno di un contenitore di plastica, suddiviso in 23 confezioni separate, detenuto in luogo pubblico, in strada;
le modalità di occultamento di ulteriore stupefacente - 4 grammi di marijuana - nella pulsantiera della sportello, lato passeggero dell'autovettura; la peculiare composizione della somma di denaro rinvenuta in capo al FA (due banconote da 50 euro, cinque da 20 euro, nove da 10 euro e due da 5 euro) - che mal si concilia con l'assunto difensivo secondo cui si tratterebbe di denaro ricevuto dal soggetto in un'unica soluzione, per effetto di una gratuita elargizione da parte dei genitori, piuttosto che dei proventi necessariamente frammentati di una pregressa attività di spaccio al minuto. Né è stata ritenuta attendibile la versione resa dal FA - che ha sostenuto la detenzione ai soli fini d'uso personale - poiché, secondo la Corte territoriale, è irragionevole pensare che una persona, priva di occupazione, in una 3 condizione di grave disagio economico, destini le proprie limitate risorse all'acquisto di un quantitativo di droga ampiamente superiore a quello necessario all'assunzione immediata. Inoltre, il numero di dosi complessivamente ricavabili dalle tipologie di sostanza stupefacente sequestrate era ampiamente superiore ai limiti di compatibilità con l'uso personale. 4.1. In riferimento alla DO - che ha sostenuto di essere del tutto estranea alla detenzione della droga, essendosi accorta solo al momento del rinvenimento che il contenitore con la cocaina le era caduto tra le gambe -, la Corte di merito ha rilevato come la tesi difensiva sia in contrasto con gli elementi di fatto che si desumono dalla puntuale ricostruzione degli accadimenti riportata nel verbale di arresto, da cui si evince che l'imputata tentò ostinatamente di trattenere l'involucro tra le gambe, anche nel momento in cui fu invitata dai militari a scendere dal veicolo. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulla illegittima ricostruzione operata dalla difesa, correttamente ritenendo che non si configuri, in capo all'imputata, una condotta di mera connivenza in quanto la donna, lungi dal tenere un comportamento meramente passivo, si è attivata per ostacolare il rinvenimento della droga, contribuendo di fatto in modo tutt'altro che irrilevante al rafforzamento del proposito criminoso e alla facilitazione della prosecuzione dell'illecito (Cfr., Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate Antonino Rv. 280244 - 02; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, NA e altro, Rv. 264454 - 01). 5. Congrue appaiono le argomentazioni a sostegno del diniego di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. con riguardo al capo B), ascritto alla sola Donnarunnma. Il fatto, invero, non può essere considerato di lieve entità, posto che la donna è stata ritenuta responsabile del porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico di rilevanti dimensioni che, differentemente da quanto dedotto dalla difesa, non rientra nel catalogo di beni abitualmente utilizzati, per credenza popolare, come amuleti. 6. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo ‹.4.•••• t>>- coli“ /27 Penale Sent. Sez. 4 Num. 46989 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che, in esito a rito abbreviato, ha condannato FA NM e AR OE per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e la sola DO OE anche per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del medesimo difensore e con unico atto, lamentando vizio di motivazione in relazione agli artt. 73, d.P.R. 309/90 e 131-bis cod. pen., nonché violazione di legge in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 131-bis cod. pen. Si sottolinea, nell'interesse di entrambi gli imputati, l'irrilevanza penale della condotta di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, attesa l'assenza di prove certe circa la destinazione dello stupefacente a scopi differenti da quello del mero consumo personale da parte del FA. Quanto alla DO, la sua condotta sarebbe dovuta essere qualificata, al più, come connivenza non punibile - stante che la donna agì con l'intenzione di agevolare il fidanzato non in quanto spacciatore, bensì quale assuntore dello stupefacente, commettendo un errore sul fatto sufficiente ad escluderne la responsabilità - e, in relazione alla detenzione del coltello, si sarebbe dovuto applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore Generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Tutte le censure dedotte si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, fuoriuscendo, pertanto, dal perimetro del sindacato di questo Giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa, da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli 4 2 adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.,Rv. 280601-01;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 3. Giova richiamare in premessa il consolidato principio per il quale, in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, insieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991-01). Alla stregua dei principi richiamati, sia la prova della destinazione della droga ad uso personale, sia quella della destinazione allo spaccio, può essere tratta da qualsiasi elemento o dato indiziario che - con rigore, univocità e certezza - consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza. 4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha coerentemente e non illogicamente collegato alla destinazione illecita il ritrovamento della cocaina all'interno di un contenitore di plastica, suddiviso in 23 confezioni separate, detenuto in luogo pubblico, in strada;
le modalità di occultamento di ulteriore stupefacente - 4 grammi di marijuana - nella pulsantiera della sportello, lato passeggero dell'autovettura; la peculiare composizione della somma di denaro rinvenuta in capo al FA (due banconote da 50 euro, cinque da 20 euro, nove da 10 euro e due da 5 euro) - che mal si concilia con l'assunto difensivo secondo cui si tratterebbe di denaro ricevuto dal soggetto in un'unica soluzione, per effetto di una gratuita elargizione da parte dei genitori, piuttosto che dei proventi necessariamente frammentati di una pregressa attività di spaccio al minuto. Né è stata ritenuta attendibile la versione resa dal FA - che ha sostenuto la detenzione ai soli fini d'uso personale - poiché, secondo la Corte territoriale, è irragionevole pensare che una persona, priva di occupazione, in una 3 condizione di grave disagio economico, destini le proprie limitate risorse all'acquisto di un quantitativo di droga ampiamente superiore a quello necessario all'assunzione immediata. Inoltre, il numero di dosi complessivamente ricavabili dalle tipologie di sostanza stupefacente sequestrate era ampiamente superiore ai limiti di compatibilità con l'uso personale. 4.1. In riferimento alla DO - che ha sostenuto di essere del tutto estranea alla detenzione della droga, essendosi accorta solo al momento del rinvenimento che il contenitore con la cocaina le era caduto tra le gambe -, la Corte di merito ha rilevato come la tesi difensiva sia in contrasto con gli elementi di fatto che si desumono dalla puntuale ricostruzione degli accadimenti riportata nel verbale di arresto, da cui si evince che l'imputata tentò ostinatamente di trattenere l'involucro tra le gambe, anche nel momento in cui fu invitata dai militari a scendere dal veicolo. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulla illegittima ricostruzione operata dalla difesa, correttamente ritenendo che non si configuri, in capo all'imputata, una condotta di mera connivenza in quanto la donna, lungi dal tenere un comportamento meramente passivo, si è attivata per ostacolare il rinvenimento della droga, contribuendo di fatto in modo tutt'altro che irrilevante al rafforzamento del proposito criminoso e alla facilitazione della prosecuzione dell'illecito (Cfr., Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate Antonino Rv. 280244 - 02; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, NA e altro, Rv. 264454 - 01). 5. Congrue appaiono le argomentazioni a sostegno del diniego di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. con riguardo al capo B), ascritto alla sola Donnarunnma. Il fatto, invero, non può essere considerato di lieve entità, posto che la donna è stata ritenuta responsabile del porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico di rilevanti dimensioni che, differentemente da quanto dedotto dalla difesa, non rientra nel catalogo di beni abitualmente utilizzati, per credenza popolare, come amuleti. 6. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente