Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16027/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16027 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato FR Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marinuzzi e Piera Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'accertamento
e la declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 1863 e 1911 del D. Lgs n. 66/2010, ovvero dall'art. 6- bis D.L. n. 387/1987,
nonché per la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute al ricorrente all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche dei predetti sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dovuto a quello dell'effettivo pagamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. FR AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 1° dicembre 2023 veniva chiesto, con riferimento alla liquidazione del trattamento di fine servizio, l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente al beneficio dei sei scatti di cui all’art. 6- bis , co. 2, del d.l. n. 387/1987, unitamente alla condanna dell’Ente previdenziale al ricalcolo del trattamento di fine servizio, comprensivo del ridetto beneficio di legge, e al conseguente pagamento delle somme maggiorate da esso derivanti, degli interessi legali e della rivalutazione fino al soddisfo.
A fondamento della domanda azionata in giudizio l’odierno ricorrente, già appartenuto ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e cessato dal servizio a far data dal 7 novembre 2016, deduceva la sussistenza in proprio capo dei requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla sopra indicata disposizione normativa ai fini del riconoscimento del beneficio in questione.
Con atto depositato in data 5 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito riportate.
Il diritto invocato dall’odierno ricorrente non sussiste posto che la disciplina speciale applicabile al caso in esame ovvero il DPCM n. 1/2011 (Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale degli Organismi di Informazione per la Sicurezza) come modificato dal DPCM n. 1/2020, prevede all’art. 118, comma 1 bis, che il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spetta solo al personale cessato dal servizio per limiti di età, decesso, dispensa e inabilità permanente e non anche al personale cessato dal servizio a domanda.
La previsione del beneficio dei sei scatti è dunque contenuta nel DPCM n. 1/2020 che ha modificato, senza portata retroattiva, il DPCM n. 1/2011 che detto beneficio originariamente non riconosceva.
Ebbene, al momento del collocamento al riposo del ricorrente (7 novembre 2016) è stata correttamente applicata la disciplina vigente pro tempore che non garantiva il beneficio richiesto, né può essere invocata l’applicazione di una norma sopravvenuta alla collocazione in quiescenza del ricorrente - non avente efficacia retroattiva - che, per giunta, limita la portata applicativa del beneficio in questione ai dipendenti cessati dal servizio per limiti di età, decesso, dispensa e inabilità permanente.
Né può giungersi a differenti conclusioni invocando il combinato disposto di cui agli artt. 6 bis del d.l. n. 387/1987 e 1911 del d.lgs. n. 66/2010 e tanto in adesione a un indirizzo giurisprudenziale consolidato, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta solo agli appartenenti alle forze di polizia civili e militari e non anche alle forze armate, cui è appartenuto il ricorrente prima del transito dai ruoli dell’Esercito italiano a quelli speciali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
Le peculiarità della vicenda e la parziale novità della questione trattata giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OI, Presidente
FR Elefante, Consigliere
FR AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AI | AR OI |
IL SEGRETARIO