Sentenza breve 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 01/04/2026, n. 6093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6093 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2026, proposto da
Posada del Mar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Galimberti, domiciliato presso la Segreteria Tar Lazio Roma in Giustizia, Pec Registri;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata D'Italia A Dakar, Ministero dell'Interno - Ufficio Territor-OMISSIS- del Governo Sassari, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento previa sospensione
dei provvedimenti emessi dall’Ambasciata d'Italia a Dakar di diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale, prot 2025/19147, 2025/19215; 2025/19090; 2025/19217; 2025/19224; procedimento per decreto flussi 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ispettorato Territor-OMISSIS- del Lavoro di Sassari e di Ambasciata D'Italia A Dakar e di Ufficio Territor-OMISSIS- del Governo Sassari e di Ministero dell'Interno e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. DA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società ricorrente, esercente attività di ristorazione in Alghero, con gravame depositato l’ 11 gennaio 2026, ha impugnato i provvedimenti di diniego dei visti d'ingresso per motivi di lavoro emessi il 13 novembre 2025 dalla competente Sede Diplomatica a Dakar nei riguardi di cinque cittadini senegalesi potenziali lavoratori della società.
1.1. Nel corpo del ricorso viene chiarito, al p.to 6, che la società agisce altresì per conto dei (potenziali) lavoratori cittadini senegalesi, in virtù della delega agli atti (allegato n. 28), sebbene tale rilevante circostanza non sia specificata nell’epigrafe dell’atto.
1.2. Nel ricorso viene specificato, in fatto, che la società (potenz-OMISSIS-) datrice di lavoro ha ottenuto il nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri a favore di cinque cittadini senegalesi i quali, comunicatogli il nulla osta, hanno effettivamente presentato alla sede diplomatica sopra epigrafata l’istanza di rilascio del visto d’ingresso. La sede diplomatica ha respinto le richieste con distinti provvedimenti emessi in pari data.
1.3. La parte ricorrente (nella quale confluiscono sia il potenz-OMISSIS- datore di lavoro che i potenziali lavoratori) afferma, in diritto, la propria legittimazione ed il proprio interesse ad agire proponendo una ricostruzione unitaria dei procedimenti di rilascio del nulla osta e di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e si duole, in sostanza: a) della mancata emissione del preavviso di diniego dei visti; b) della violazione di legge relativamente alla disciplina di settore e dell’eccesso di potere della sede diplomatica, ritenendo sussistenti i presupposti di rilascio dei visti negati dalla sede.
2. Si è costituita il 23/3/26 l’amministrazione resistente depositando memoria con relativi allegati e chiedendo il rigetto del ricorso siccome inammissibile in primo luogo per il difetto di legittimazione del datore di lavoro ed in secondo luogo in quanto collettivo-cumulativo, e comunque infondato nel merito.
3. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, è stato dato avviso ex art. 73 c. 3 c.p.a. circa: a) la possibile inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo; b) il possibile difetto di legittimazione ad agire del datore di lavoro per la caducazione dei dinieghi di visto d’ingresso.
All’esito della discussione orale, preso atto della rinuncia, a verbale, della parte ricorrente ad avvalersi di termine a difesa per produrre memoria scritta sulle questioni preliminari, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di possibile decisione in forma semplificata.
4. In limine litis , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Il ricorso è proposto in forma collettiva-cumulativa, essendo in discussione una pluralità di provvedimenti di diniego del visto d’ingresso emessi nei confronti di diversi istanti, i quali hanno agito collettivamente mediante procura ex art. 77 c.p.c. al datore di lavoro, unitamente al datore stesso che fa valere un interesse proprio.
5.1. Al riguardo, non sono ravvisabili ragioni per scostarsi da quella radicata giurisprudenza che considera principio fondamentale della giurisdizione amministrativa di legittimità che con il gravame, il singolo ricorrente impugni un solo provvedimento amministrativo e che i vizi dedotti si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale, tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo-collettivo.
Un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 08 marzo 2023, n. 2470).
E un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n.7045).
Grava sui ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell'accertamento di una condizione dell'azione) della puntuale identità non solo di petitum , ma anche di causa petendi : cioè di oggetto e motivi del ricorso, oltreché dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenz-OMISSIS-; in tale prospettiva, è arbitrario postulare una possibile scissione a posteriori del ricorso distinguendo, in buona sostanza, tra motivi ammissibili e motivi inammissibili, essendo il ricorso giurisdizionale atto complessivamente unitario (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 01/09/2023, n.8138).
Del resto, la domanda di annullamento non può che essere riferita alla determinazione conclusiva di ciascun procedimento avviato, con ciò ricollegandosi all’istanza (nella specie, di rilascio del visto per lavoro subordinato) proposta da un ben determinato soggetto, per la cui istruzione procedimentale è necessario il riscontro della presenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento favorevole o sfavorevole pur sempre riferiti al singolo istante. Ne deriva che lo scrutinio che esercita il giudice amministrativo non può che riferirsi al singolo caso e ad un ben definito procedimento avviato dall’interessato, di talché nel medesimo giudizio non può essere scrutinata la posizione di altri istanti, i cui procedimenti peraltro sono caratterizzati da una temporalità procedimentale non sovrapponibile ad altri e diversi.
6. Nel caso di specie, non è impugnato un provvedimento collettivo ma cinque provvedimenti di carattere individuale, che non riguardando i ricorrenti unitariamente considerati, ma ciascuno singolarmente.
Nel ricorso non è, inoltre, fornita alcuna indicazione funzionale alla disamina individuale delle posizioni dei ricorrenti, al fine di valutare l’eventuale omogeneità delle posizioni. Non è, pertanto, provata l’identità di posizione sostanz-OMISSIS- richiesta dalla giurisprudenza sopra indicata, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che il motivo della richiesta del visto sia il medesimo.
In assenza di tali deduzioni resta insuperabile la constatazione che le richieste dei ricorrenti sono oggetto di distinta disamina da parte dell’amministrazione nella valutazione dei presupposti di rilascio del visto, e i provvedimenti di diniego non sono unitariamente considerabili.
Né si tratta di atti della medesima serie procedimentale, essendo ogni richiesta di visto, secondo la disciplina vigente, trattata singolarmente al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di rilascio del titolo individuale che abilita l’ingresso sul territorio nazionale.
7. La sussistenza della causa di inammissibilità più liquida sopra evidenziata consente di ritenere logicamente assorbite le ulteriori questioni rilevate ex art 73 c. 3 c.p.a. ossia:
a) la (carenza di) legittimazione del (potenz-OMISSIS-) datore di lavoro alla impugnazione del provvedimento di diniego del visto d’ingresso (sulla quale peraltro vi è consolidata giurisprudenza di Sezione in senso negativo);
b) la (in)sussistenza dei requisiti di cui all’art. 77 c.p.c. al fine di ritenere validamente integrata nel caso di specie una rappresentanza processuale (la quale secondo la dottrina e la giurisprudenza processual-civilistica postula la sussistenza di un rapporto rappresentativo sostanz-OMISSIS- che abiliti il rappresentante agli atti dispositivi della situazione giuridica soggettiva azionata oltre che all’esercizio dell’azione processuale, a pena di invalidità, nonché l’assenza di conflitti di interessi).
8. Non da ultimo va ricordato quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza circa l’idoneità del ricorso collettivo-cumulativo, a fronte di posizioni sostanziali eterogenee, quale mezzo idoneo a eludere le vigenti disposizioni tributarie che disciplinano il versamento del contributo unificato da parte di ciascun ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277; Sez. V, 27 gennaio 2014, n. 398; Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537).
8. Va ritenuto per tutto quanto sopra motivato che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che sussistano giusti motivi - trattandosi di pronuncia in rito - per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LO, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AR | CE LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.