Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 968
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che i Processi Verbali di constatazione notificati in data 15/07/2017 costituiscano atti presupposti validamente interruttivi del termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica dei Processi Verbali di constatazione in data 15/07/2017 abbia interrotto la prescrizione, rendendo tempestiva la successiva cartella di pagamento notificata il 22/02/2018.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella a mezzo posta

    La Corte ha ritenuto la regolarità della pretesa tributaria, implicitamente rigettando tale motivo di impugnazione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto la piena legittimità della pretesa tributaria, implicitamente rigettando tale motivo di impugnazione.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione del ruolo

    La Corte ha ritenuto la piena legittimità della pretesa tributaria, implicitamente rigettando tale motivo di impugnazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sugli interessi

    La Corte ha ritenuto la piena legittimità della pretesa tributaria, implicitamente rigettando tale motivo di impugnazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'aggio

    La Corte ha ritenuto la piena legittimità della pretesa tributaria, implicitamente rigettando tale motivo di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 968
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 968
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo