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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 968/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2268/2023 depositato il 22/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3379/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000713460000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.a.s. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29820180000713460000, relativa al tributo tassa automobilistica 2014, per complessivi € 535,97, riferita ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, deducendo:
mancata notifica degli atti presupposti;
prescrizione del credito;
inesistenza della notifica della cartella a mezzo posta;
carenza di motivazione;
mancata sottoscrizione del ruolo;
difetto di motivazione sugli interessi;
illegittimità dell'aggio.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, Sezione 3, con sentenza n. 3379/03/22, depositata il
10.10.2022, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione triennale ex art. 5, comma
51, D.L. 953/1982, annullando la cartella e condannando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo violazione del contraddittorio e inesistenza della prescrizione, poiché la pretesa era stata preceduta dalla regolare notifica dei Processi Verbali di constatazione del 15/07/2017, relativi ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, con allegazione delle prove di consegna.
Nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva depositando documentazione attestante la regolare notifica dei suddetti P.V.
La parte appellata non si costituiva: agli atti risulta soltanto un accesso al fascicolo telematico effettuato dal contribuente in data 14/06/2023, senza ulteriori difese o memorie.
All'udienza del 27.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla regolarità del contraddittorio
L'appellata non si è costituita. L'Agenzia delle Entrate ha regolarmente preso parte al giudizio depositando la documentazione richiesta. Non emergono vizi tali da incidere sulla validità del contraddittorio.
2. Sulla dedotta prescrizione del credito
La sentenza di primo grado ha accolto l'eccezione di prescrizione per mancata prova della notifica degli atti presupposti. Tale motivazione deve essere riformata.
In giudizio, infatti, Agenzia delle Entrate - non chiamata in causa da ADER che ne aveva invece l'onere ex art. 39 dlga 112/99 - ha depositato prova documentale della regolare notifica dei Processi Verbali di constatazione del 15/07/2017, che costituiscono atti presupposti validamente interruttivi del termine di prescrizione.
Dalla documentazione prodotta (raccomandate A/R con avviso di ricevimento), è dimostrato che:
1 - il PV n. 14035782, relativo al veicolo Targa_1, è stato notificato il 15/07/2017;
2- il PV n. 14027307, relativo al veicolo Targa_2, è stato notificato il 15/07/2017. Poiché entrambi gli atti risultano ritualmente notificati entro il terzo anno successivo all'omesso pagamento, la successiva cartella di pagamento notificata il 22/02/2018 risulta pienamente tempestiva rispetto al nuovo termine decorrente dalla notifica dei P.V.
La prescrizione, dunque, non è maturata.
Accertata la piena legittimità della pretesa tributaria, l'appello di ADER deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Spese
Considerato che gli elementi decisivi (notifica dei P.V.) sono stati prodotti soltanto in grado d'appello dall'Amministrazione, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
riforma integralmente la sentenza n. 3379/03/22 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa;
dichiara legittima la cartella di pagamento n. 29820180000713460000; compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 27.11.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2268/2023 depositato il 22/04/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3379/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000713460000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 S.a.s. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29820180000713460000, relativa al tributo tassa automobilistica 2014, per complessivi € 535,97, riferita ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, deducendo:
mancata notifica degli atti presupposti;
prescrizione del credito;
inesistenza della notifica della cartella a mezzo posta;
carenza di motivazione;
mancata sottoscrizione del ruolo;
difetto di motivazione sugli interessi;
illegittimità dell'aggio.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa, Sezione 3, con sentenza n. 3379/03/22, depositata il
10.10.2022, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione triennale ex art. 5, comma
51, D.L. 953/1982, annullando la cartella e condannando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo violazione del contraddittorio e inesistenza della prescrizione, poiché la pretesa era stata preceduta dalla regolare notifica dei Processi Verbali di constatazione del 15/07/2017, relativi ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2, con allegazione delle prove di consegna.
Nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva depositando documentazione attestante la regolare notifica dei suddetti P.V.
La parte appellata non si costituiva: agli atti risulta soltanto un accesso al fascicolo telematico effettuato dal contribuente in data 14/06/2023, senza ulteriori difese o memorie.
All'udienza del 27.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla regolarità del contraddittorio
L'appellata non si è costituita. L'Agenzia delle Entrate ha regolarmente preso parte al giudizio depositando la documentazione richiesta. Non emergono vizi tali da incidere sulla validità del contraddittorio.
2. Sulla dedotta prescrizione del credito
La sentenza di primo grado ha accolto l'eccezione di prescrizione per mancata prova della notifica degli atti presupposti. Tale motivazione deve essere riformata.
In giudizio, infatti, Agenzia delle Entrate - non chiamata in causa da ADER che ne aveva invece l'onere ex art. 39 dlga 112/99 - ha depositato prova documentale della regolare notifica dei Processi Verbali di constatazione del 15/07/2017, che costituiscono atti presupposti validamente interruttivi del termine di prescrizione.
Dalla documentazione prodotta (raccomandate A/R con avviso di ricevimento), è dimostrato che:
1 - il PV n. 14035782, relativo al veicolo Targa_1, è stato notificato il 15/07/2017;
2- il PV n. 14027307, relativo al veicolo Targa_2, è stato notificato il 15/07/2017. Poiché entrambi gli atti risultano ritualmente notificati entro il terzo anno successivo all'omesso pagamento, la successiva cartella di pagamento notificata il 22/02/2018 risulta pienamente tempestiva rispetto al nuovo termine decorrente dalla notifica dei P.V.
La prescrizione, dunque, non è maturata.
Accertata la piena legittimità della pretesa tributaria, l'appello di ADER deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Spese
Considerato che gli elementi decisivi (notifica dei P.V.) sono stati prodotti soltanto in grado d'appello dall'Amministrazione, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
riforma integralmente la sentenza n. 3379/03/22 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa;
dichiara legittima la cartella di pagamento n. 29820180000713460000; compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 27.11.25
Il Relatore Il Presidente