Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 141
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Erronea determinazione della base imponibile

    La Corte ha ritenuto il motivo parzialmente fondato, considerando che la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore commerciale, tenendo conto di vari elementi, inclusa la destinazione d'uso consentita e gli oneri per lavori di adattamento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, inclusa la sentenza delle Sezioni Unite n. 25506/2006, che pur qualificando le aree come fabbricabili se così previste dallo strumento urbanistico, ammette una valutazione in concreto del valore venale in base alle potenzialità edificatorie. La Corte ha inoltre considerato che i comuni possono determinare i valori venali con regolamento. Ritenendo sproporzionate le stime dell'ente e non del tutto realistiche quelle della parte ricorrente, la Corte ha deciso di ridurre i valori per mq. riportati nell'avviso impugnato nella misura percentuale del 40% per quelli fino a euro 5,00 e del 65% per quelli di valore superiore a euro 5,00, basandosi su una precedente decisione della stessa Corte tra le medesime parti.

  • Rigettato
    Indebita applicazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché l'atto impugnato non prevedeva l'irrogazione di sanzioni.

  • Accolto
    Richiesta subordinata di rideterminazione

    La Corte ha accolto la richiesta di rideterminazione dell'imponibile, riducendo i valori per mq. come specificato nella motivazione.

  • Accolto
    Compensazione delle spese

    La Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 141
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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