CASS
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/07/2025, n. 27583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27583 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/11/2024 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NI RI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla società Horefa s.r.l. e il rigetto per le rimanenti due società; - la memoria presentata dall'avvocato Domenico Di Terlizzi che ha replicato a quanto rassegnato dal Procuratore generale insistendo per l'integrale accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27583 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 novembre 2024 (dep. il 27 gennaio 2025) il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente avanzata, la richiesta di riesame presentata (ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen.) nell'interesse di NI US avverso l'ordinanza in data 14 ottobre 2024 con cui la Corte di appello di Bologna ha disposto il sequestro conservativo - fino alla concorrenza di euro 2.400.000 - delle quote delle società Horfea s.r.1, GHM s.r.1, Altavilla s.r.1, Tena Holding s.r.l. nella titolarità del US (nei termini meglio specificati nello stesso decreto), imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Il difensore di quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di seconda istanza, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 318, 324 e 317, comma 3, cod. proc. pen., 678 e 543 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo il gravame. In particolare, ai sensi dell'art. 324, comma 1, cit., il riesame va proposto entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro;
dalla richiamata «congiunzione avversativa "o"» (recte: disgiuntiva), contenuta nella norma, deriva che è possibile la proposizione del riesame anche dopo la decorrenza di 10 giorni dalla formale conoscenza del sequestro purché il medesimo termine venga rispettato con riferimento all'esecuzione di esso se successiva (come si trarrebbe da Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213 - 01); il Tribunale e la parte civile avrebbero invece indicato, come prova della precedente ed effettiva conoscenza del provvedimento cautelare da parte dell'imputato, la lettura di esso all'udienza del 14 ottobre 2024 alla presenza dell'avv. Giorgio Guerra, suo difensore di fiducia (che, come chiarito dalla giurisprudenza, non ha diritto ad alcun avviso), nonché dalla successiva lettura del dispositivo della sentenza in pari data (senza neppure considerare che non consta quanto sia stato effettivamente comunicato dall'avv. Guerra al US all'esito della detta udienza, dato che quest'ultimo non aveva eletto domicilio presso il difensore); di conseguenza, dovrebbe aversi riguardo alla conoscenza dell'effettiva apposizione del vincolo cautelare che dovrebbe desumersi dall'esecuzione del sequestro;
e non potrebbe valere, per far decorrere il termine a impugnare, neppure la notifica effettuata a mezzo PEC il 18 ottobre 2024 a GHM s.r.1, Altavilla s.r.1, Tena Holding s.r.l. (perché delle prime due il US è solo socio e, dunque, non è destinatario nemmeno formale della notifica;
e, quanto alla Tena Holding, pur essendone socio e amministratore e quantunque il messaggio PEC risulti consegnato, perché non risulta in alcun modo che esso sia stato letto e il suo contenuto sia stato appreso dall'odierno ricorrente in data 18 ottobre 2024, constando al più una mera presunzione di conoscenza derivante dal dato formale, da considerarsi insufficiente). 2 Residuerebbe, dunque, la notifica effettuata il 30 ottobre 2024 alla Horefa s.r.I., ricevuta a mani proprie da NI US quale amministratore unico, quantunque non sia stato rispettato il disposto degli artt. 678 e 543 cod. proc. civ. - che prevedono la notifica al debitore pignorato, da indirizzarsi, dunque, nel procedimento penale all'imputato nei confronti del quale è disposto il sequestro -, constando che in sostanza l'esecuzione non sia ancora stata completata. Inoltre, anche a voler far decorrere il termine per impugnare dal 30 ottobre 2024, data in cui il US ha ricevuto a mani proprie la notifica del provvedimento di sequestro, il riesame sarebbe tempestivo;
e alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi anche fissando la decorrenza del termine il 28 ottobre 2024, giorno in cui l'imputato ha conferito procura, in forza della quale è stato presento il riesame nella stessa data al Tribunale di Ravenna, incompetente ex art. 324 comma 5, cod. proc. pen.: difatti, l'impugnazione dichiarata tardiva è stata presentata e trasmessa il 31 ottobre 2024. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 324, comma 6, 127 e 125 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, in quanto sarebbe stata omessa la notifica dell'avviso dell'udienza camerale - innanzi al Tribunale - al codifensore dell'imputato, avv. Giorgio Guerra, come tempestivamente eccepito in udienza davanti allo stesso Giudice del riesame. Il Collegio di merito non avrebbe nulla argomentato sul punto;
tuttavia, si tratterebbe di una questione preliminare che determinerebbe la violazione del diritto di difesa, da cui conseguirebbe l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (in quanto, se si determinasse la regressione del procedimento alla fase preliminare della costituzione delle parti, sarebbe comunque spirato il termine di efficacia della misura previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., esplicitamente richiamato dal successivo art. 324, comma 7). 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla società Horefa s.r.l. e il rigetto per le rimanenti due società (cfr. requisitoria). L'avvocato Domenico Di Terlizzi ha replicato a quanto rassegnato dal Procuratore generale insistendo per l'integrale accoglimento del ricorso, tenuto conto pure che l'esecuzione del sequestro di tutte le partecipazioni sociale deve collocarsi il 13 novembre 2024 (giorno in cui il sequestro risulta iscritto nel registro delle imprese, come si trarrebbe dalle visure camerali delle quattro società: cfr. memoria difensiva). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel complesso, infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di riesame reale «è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione 3 del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro». La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di apprezzare la tempestività della richiesta di riesame, «la conoscenza dell'avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma è anche quella che di fatto consegua all'attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla», puntualizzando che ciò consente la proposizione dell'impugnazione anteriormente all'apposizione del vincolo (Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, Allegretti, Rv. 272657 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 43389 del 16/10/2023, Cicognani, Rv. 285234 - 01, che - proprio in tema di riesame del decreto di sequestro conservativo - ha riconosciuto l'interesse del destinatario del provvedimento a rimuovere il titolo anche prima dell'apposizione del vincolo) ossia al perfezionamento dell'iter che a ciò conduce. Tanto che, a chiare lettere, si è indicato come decorrenza del termine perentorio in discorso «la data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro o dell'esecuzione del provvedimento, non rilevando la formale conoscenza legale di esso» e «non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motivazione» (Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016, Nicolosi, Rv. 268632 - 01). In altri termini, la lettera della norma - e la distinzione che essa compie tra avvenuto sequestro o esecuzione del provvedimento, quale momento alternativo dal quale far decorrere il termine a impugnare - depone nel senso di avere riguardo, tra i due momenti, a quello che cronologicamente si verifica per primo, senza che possa differirsi la decorrenza dei dieci giorni dal completamento (non menzionato dalla norma) dell'esecuzione della cautela. Ed è proprio la distinzione tra avvenuto sequestro ed esecuzione che non consente tale ultima conclusione, invocata dalla difesa, neppure valorizzando il termine «avvenuto». Nel caso in esame non è in contestazione che la società Tena Holding, di cui il US - oltre che socio - è amministratore abbia ricevuto la notifica del provvedimento di sequestro (quindi, in persona dello stesso ricorrente) il 18 ottobre 2024 a mezzo PEC, ritualmente pervenuto: e sul punto le censure della difesa in ordine alla conoscenza dell'atto, proprio in ragione del suo ricevimento col detto mezzo, sono del tutto generiche - ed anzi ipotetiche - e non idonee a vanificare l'effetto conoscitivo che deve attribuirsi a tale notifica (Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016, Nicolosi, Rv. 268632 - 01); piuttosto, la prospettazione difensiva trova un dato patentemente distonico nel conferimento, da parte del US, di procura speciale il 28 ottobre 2024 per proporre riesame, vale a dire due giorni prima di ricevere la notifica a mani proprie del provvedimento cautelare. Mette conto segnalare che tale notifica è atto esecutivo del sequestro, da compiersi nelle forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili (art. 316, comma 3, cod. proc. pen.), ossia nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 678, comma 1, cod. proc. civ.) mediante atto notificato nel caso di specie anche all'ente, soggetto terzo le cui partecipazioni sono oggetto della cautela (art. 543, comma 1, cod. 4 proc. civ.; Sez. 5, n. 2757 del 12/05/2000, Pini, Rv. 217810 - 01); e, sulla scorta di quanto già chiarito dalla giurisprudenza richiamata, a fronte della conoscenza dell'esecuzione del sequestro (tramite il ricevimento della notifica del provvedimento che l'ha disposto), non rileva la qualità nella quale l'imputato ha ricevuto la medesima notifica né, come esposto, il completamento dell'esecuzione; tanto meno rilevano gli asseriti vizi della stessa esecuzione che avrebbero dovuto essere vagliati in presenza della tempestiva proposizione del riesame che, come si osserverà appena oltre, non ha avuto luogo;
e neppure, una volta che il US è venuto a conoscenza del provvedimento, non può distinguersi tra le società le cui partecipazioni sono le res attinte dal sequestro. Ne deriva che è tardiva la richiesta di riesame presentata al Tribunale di Bologna il 2 novembre 2024, giudice competente;
ed è parimenti tardiva la richiesta di riesame presentata il 28 ottobre 2024 al Tribunale di Ravenna, che è pervenuta il 31 ottobre 2024 al Tribunale competente: e proprio in ragione di tale tardività non occorre immorare sul disposto dell'art. 87- bis, comma 7, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che sanziona con l'inammissibilità l'impugnazione presentata a un indirizzo di PEC non riferibile al giudice competente a decidere il riesame (cfr., sia pure in relazione alla disciplina anteriore alla novella appena citata, da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01). È, dunque, irrilevante la pur erronea valorizzazione da parte della Corte di appello della lettura in udienza dell'ordinanza oggetto di riesame e a fortiori del dispositivo della sentenza che ha deciso il secondo grado di giudizio di cognizione instaurato nei confronti dell'imputato. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte dell'irrituale (perché tardiva) instaurazione del gravame - che, peraltro, ove non fosse stata già dichiarata, sarebbe stata rilevabile ex officio anche in questa sede (ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) - non può essere rilevata alcuna nullità. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/04/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NI RI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla società Horefa s.r.l. e il rigetto per le rimanenti due società; - la memoria presentata dall'avvocato Domenico Di Terlizzi che ha replicato a quanto rassegnato dal Procuratore generale insistendo per l'integrale accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27583 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 novembre 2024 (dep. il 27 gennaio 2025) il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente avanzata, la richiesta di riesame presentata (ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen.) nell'interesse di NI US avverso l'ordinanza in data 14 ottobre 2024 con cui la Corte di appello di Bologna ha disposto il sequestro conservativo - fino alla concorrenza di euro 2.400.000 - delle quote delle società Horfea s.r.1, GHM s.r.1, Altavilla s.r.1, Tena Holding s.r.l. nella titolarità del US (nei termini meglio specificati nello stesso decreto), imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Il difensore di quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di seconda istanza, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 318, 324 e 317, comma 3, cod. proc. pen., 678 e 543 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo il gravame. In particolare, ai sensi dell'art. 324, comma 1, cit., il riesame va proposto entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro;
dalla richiamata «congiunzione avversativa "o"» (recte: disgiuntiva), contenuta nella norma, deriva che è possibile la proposizione del riesame anche dopo la decorrenza di 10 giorni dalla formale conoscenza del sequestro purché il medesimo termine venga rispettato con riferimento all'esecuzione di esso se successiva (come si trarrebbe da Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213 - 01); il Tribunale e la parte civile avrebbero invece indicato, come prova della precedente ed effettiva conoscenza del provvedimento cautelare da parte dell'imputato, la lettura di esso all'udienza del 14 ottobre 2024 alla presenza dell'avv. Giorgio Guerra, suo difensore di fiducia (che, come chiarito dalla giurisprudenza, non ha diritto ad alcun avviso), nonché dalla successiva lettura del dispositivo della sentenza in pari data (senza neppure considerare che non consta quanto sia stato effettivamente comunicato dall'avv. Guerra al US all'esito della detta udienza, dato che quest'ultimo non aveva eletto domicilio presso il difensore); di conseguenza, dovrebbe aversi riguardo alla conoscenza dell'effettiva apposizione del vincolo cautelare che dovrebbe desumersi dall'esecuzione del sequestro;
e non potrebbe valere, per far decorrere il termine a impugnare, neppure la notifica effettuata a mezzo PEC il 18 ottobre 2024 a GHM s.r.1, Altavilla s.r.1, Tena Holding s.r.l. (perché delle prime due il US è solo socio e, dunque, non è destinatario nemmeno formale della notifica;
e, quanto alla Tena Holding, pur essendone socio e amministratore e quantunque il messaggio PEC risulti consegnato, perché non risulta in alcun modo che esso sia stato letto e il suo contenuto sia stato appreso dall'odierno ricorrente in data 18 ottobre 2024, constando al più una mera presunzione di conoscenza derivante dal dato formale, da considerarsi insufficiente). 2 Residuerebbe, dunque, la notifica effettuata il 30 ottobre 2024 alla Horefa s.r.I., ricevuta a mani proprie da NI US quale amministratore unico, quantunque non sia stato rispettato il disposto degli artt. 678 e 543 cod. proc. civ. - che prevedono la notifica al debitore pignorato, da indirizzarsi, dunque, nel procedimento penale all'imputato nei confronti del quale è disposto il sequestro -, constando che in sostanza l'esecuzione non sia ancora stata completata. Inoltre, anche a voler far decorrere il termine per impugnare dal 30 ottobre 2024, data in cui il US ha ricevuto a mani proprie la notifica del provvedimento di sequestro, il riesame sarebbe tempestivo;
e alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi anche fissando la decorrenza del termine il 28 ottobre 2024, giorno in cui l'imputato ha conferito procura, in forza della quale è stato presento il riesame nella stessa data al Tribunale di Ravenna, incompetente ex art. 324 comma 5, cod. proc. pen.: difatti, l'impugnazione dichiarata tardiva è stata presentata e trasmessa il 31 ottobre 2024. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 324, comma 6, 127 e 125 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, in quanto sarebbe stata omessa la notifica dell'avviso dell'udienza camerale - innanzi al Tribunale - al codifensore dell'imputato, avv. Giorgio Guerra, come tempestivamente eccepito in udienza davanti allo stesso Giudice del riesame. Il Collegio di merito non avrebbe nulla argomentato sul punto;
tuttavia, si tratterebbe di una questione preliminare che determinerebbe la violazione del diritto di difesa, da cui conseguirebbe l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (in quanto, se si determinasse la regressione del procedimento alla fase preliminare della costituzione delle parti, sarebbe comunque spirato il termine di efficacia della misura previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., esplicitamente richiamato dal successivo art. 324, comma 7). 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla società Horefa s.r.l. e il rigetto per le rimanenti due società (cfr. requisitoria). L'avvocato Domenico Di Terlizzi ha replicato a quanto rassegnato dal Procuratore generale insistendo per l'integrale accoglimento del ricorso, tenuto conto pure che l'esecuzione del sequestro di tutte le partecipazioni sociale deve collocarsi il 13 novembre 2024 (giorno in cui il sequestro risulta iscritto nel registro delle imprese, come si trarrebbe dalle visure camerali delle quattro società: cfr. memoria difensiva). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel complesso, infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., la richiesta di riesame reale «è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione 3 del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro». La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di apprezzare la tempestività della richiesta di riesame, «la conoscenza dell'avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma è anche quella che di fatto consegua all'attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla», puntualizzando che ciò consente la proposizione dell'impugnazione anteriormente all'apposizione del vincolo (Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, Allegretti, Rv. 272657 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 43389 del 16/10/2023, Cicognani, Rv. 285234 - 01, che - proprio in tema di riesame del decreto di sequestro conservativo - ha riconosciuto l'interesse del destinatario del provvedimento a rimuovere il titolo anche prima dell'apposizione del vincolo) ossia al perfezionamento dell'iter che a ciò conduce. Tanto che, a chiare lettere, si è indicato come decorrenza del termine perentorio in discorso «la data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro o dell'esecuzione del provvedimento, non rilevando la formale conoscenza legale di esso» e «non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, completo di dispositivo e motivazione» (Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016, Nicolosi, Rv. 268632 - 01). In altri termini, la lettera della norma - e la distinzione che essa compie tra avvenuto sequestro o esecuzione del provvedimento, quale momento alternativo dal quale far decorrere il termine a impugnare - depone nel senso di avere riguardo, tra i due momenti, a quello che cronologicamente si verifica per primo, senza che possa differirsi la decorrenza dei dieci giorni dal completamento (non menzionato dalla norma) dell'esecuzione della cautela. Ed è proprio la distinzione tra avvenuto sequestro ed esecuzione che non consente tale ultima conclusione, invocata dalla difesa, neppure valorizzando il termine «avvenuto». Nel caso in esame non è in contestazione che la società Tena Holding, di cui il US - oltre che socio - è amministratore abbia ricevuto la notifica del provvedimento di sequestro (quindi, in persona dello stesso ricorrente) il 18 ottobre 2024 a mezzo PEC, ritualmente pervenuto: e sul punto le censure della difesa in ordine alla conoscenza dell'atto, proprio in ragione del suo ricevimento col detto mezzo, sono del tutto generiche - ed anzi ipotetiche - e non idonee a vanificare l'effetto conoscitivo che deve attribuirsi a tale notifica (Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016, Nicolosi, Rv. 268632 - 01); piuttosto, la prospettazione difensiva trova un dato patentemente distonico nel conferimento, da parte del US, di procura speciale il 28 ottobre 2024 per proporre riesame, vale a dire due giorni prima di ricevere la notifica a mani proprie del provvedimento cautelare. Mette conto segnalare che tale notifica è atto esecutivo del sequestro, da compiersi nelle forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili (art. 316, comma 3, cod. proc. pen.), ossia nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 678, comma 1, cod. proc. civ.) mediante atto notificato nel caso di specie anche all'ente, soggetto terzo le cui partecipazioni sono oggetto della cautela (art. 543, comma 1, cod. 4 proc. civ.; Sez. 5, n. 2757 del 12/05/2000, Pini, Rv. 217810 - 01); e, sulla scorta di quanto già chiarito dalla giurisprudenza richiamata, a fronte della conoscenza dell'esecuzione del sequestro (tramite il ricevimento della notifica del provvedimento che l'ha disposto), non rileva la qualità nella quale l'imputato ha ricevuto la medesima notifica né, come esposto, il completamento dell'esecuzione; tanto meno rilevano gli asseriti vizi della stessa esecuzione che avrebbero dovuto essere vagliati in presenza della tempestiva proposizione del riesame che, come si osserverà appena oltre, non ha avuto luogo;
e neppure, una volta che il US è venuto a conoscenza del provvedimento, non può distinguersi tra le società le cui partecipazioni sono le res attinte dal sequestro. Ne deriva che è tardiva la richiesta di riesame presentata al Tribunale di Bologna il 2 novembre 2024, giudice competente;
ed è parimenti tardiva la richiesta di riesame presentata il 28 ottobre 2024 al Tribunale di Ravenna, che è pervenuta il 31 ottobre 2024 al Tribunale competente: e proprio in ragione di tale tardività non occorre immorare sul disposto dell'art. 87- bis, comma 7, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che sanziona con l'inammissibilità l'impugnazione presentata a un indirizzo di PEC non riferibile al giudice competente a decidere il riesame (cfr., sia pure in relazione alla disciplina anteriore alla novella appena citata, da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01). È, dunque, irrilevante la pur erronea valorizzazione da parte della Corte di appello della lettura in udienza dell'ordinanza oggetto di riesame e a fortiori del dispositivo della sentenza che ha deciso il secondo grado di giudizio di cognizione instaurato nei confronti dell'imputato. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte dell'irrituale (perché tardiva) instaurazione del gravame - che, peraltro, ove non fosse stata già dichiarata, sarebbe stata rilevabile ex officio anche in questa sede (ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) - non può essere rilevata alcuna nullità. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/04/2025.