Art. 2. 1. All'onere di L. 17.255.074.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede, per l'anno 1990, a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali" e, per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte del predetto accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.