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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/12/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice est.
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 52/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesca Allegra, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Piazzetta Santa Marta n.2;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Carolina Controparte_1 C.F._2
Boghi, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Via Mentana n75;
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Avv. ALESSANDRA COLOMBO in proprio con studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione
n. 45, in qualità di curatore speciale dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI: come precisate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. del 31.7.2025
e di seguito riportate pagina 1 di 20 CONCLUSIONI di parte ricorrente:
1. dato atto della sentenza non definitiva di separazione n.733/2024 pronunciata dall'intestato Tribunale in data 03.12.2024, mantenere l'affidamento dei figli minori delle parti Persona_4 Persona_5
e ai Servizi Sociali del Comune di loro residenza fino a quando ritenuto necessario e/o Persona_6 opportuno e, successivamente, disporre l'affidamento esclusivo in favore del padre, con conferma del collocamento presso di lui in LL (LC) – Via Provinciale n.6, con autorizzazione per lui a compiere autonomamente le scelte di maggiore interesse da assumersi in favore dei minori;
2. assegnare la casa coniugale sita a LL (LC) – Via Provinciale n.6, con tutto ciò che la arreda, al padre dei minori OR , in quanto genitore collocatario;
Parte_1
3. confermare la sospensione del diritto di visita della madre in favore della figlia minore Per_4
4. ordinare al Servizio Sociale di predisporre tutti gli interventi necessari a garantire la prosecuzione degli incontri in modalità protetta della madre coi figli e nei tempi ritenuti più Per_2 Per_3 opportuni nell'interesse dei minori;
5. ordinare al Servizio Sociale di attivare e/o mantenere attivo ogni più opportuno supporto
(economico, psicologico, neuropsichiatrico) in favore dei tre minori e Per_4 Per_2 Per_3
6. disporsi l'obbligo a carico della madre di corrispondere un assegno mensile in CP_1 CP_1 favore del padre OR , quale contributo al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 Per_4
e per un importo non inferiore ad 300,00 euro per dodici mensilità annue (100,00 Per_2 Per_3 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, ovvero dell'importo che il Tribunale riterrà congruo tenendo conto della situazione patrimoniale e reddituale delle parti;
con espressa richiesta di indicazione della decorrenza dell'assegno di mantenimento;
7. disporsi l'obbligo in capo alla madre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore dei tre figli e come da Protocollo del Tribunale di Per_4 Per_2 Per_3
Lecco datato 29.03.2018, di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. –
SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in pagina 2 di 20 tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). pagina 3 di 20 Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”;
8. disporsi che l'Assegno Unico Familiare ex lege n.46/2021 sia fruito al 100% dal OR
[...]
e che parimenti siano richieste e percepite dal solo padre eventuali future misure sostitutive Pt_1 all'A.U.F., così come qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed
Enti in genere erogati in favore della famiglia, dell'infanzia o dell'adolescenza, il tutto senza animo di rimborso da parte della IG Controparte_1
9. dichiarare che i coniugi sono totalmente autosufficienti dal punto di vista economico e che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento da parte del OR alla IG Parte_1 CP_1
[...]
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, oltre spese generali
(15%) e oneri come per legge.
CONCLUSIONI di parte resistente:
1) La Sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della colpa al marito della separazione. CP_1
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale sita in LL, Via Provinciale 6 al Sig. , con tutti Parte_1
i mobili che l'arredano, in quanto attuale genitore collocatario della prole minore.
3) Confermarsi la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti
( Valvarrone, Val D'Esino , nelle persone dell' Controparte_2 CP_3 [...]
dell' e della Psicologa per le quali Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 si esprime fiducia) affinché mantengano in essere ovvero attivino ogni intervento/supporto/progetto ritenuto dagli stessi necessario/opportuno nell'interesse dei tre figli minori e dei genitori.
4) Mantenere l'affidamento dei tre figli minori ai Servizi Sociali già incaricati per il tempo ritenuto dagli stessi necessario.
Successivamente, allorquando i Servizi Sociali incaricati lo riterranno, si richiede disporre l'affido esclusivo dei tre figli minori alla madre ovvero condiviso ad ambedue i genitori.
Ci si oppone all'affidamento extrafamiliare dei minori.
In denegata ipotesi ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Tribunale e dei Servizi Sociali incaricati. pagina 4 di 20 5) Allo stato disporsi il collocamento presso il padre nell'abitazione coniugale in LL, Via
Provinciale 6. Successivamente al reperimento da parte della madre di stabile e sufficientemente remunerata attività lavorativa oltreché di reperimento di idonea soluzione abitativa la Sig.ra CP_1 si riserva di richiedere il collocamento della prole minore presso di sé. Ci si oppone al collocamento extrafamiliare dei minori.
6) Disporsi la prosecuzione delle visite/contatti telefonici della madre ai figli e Per_2 Per_3 secondo prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale di Lecco e dei Servizi Sociali incaricati affinché si garantisca la continuità. In relazione al diritto di visita della madre alla figlia ci si rimette al Per_4 prudente apprezzamento l'Ill.mo Tribunale di Lecco e dei Servizi Sociali incaricati.
7) Stante l'attuale stato di precarietà lavorativa ed il modesto reddito lavorativo mensile percepito dalla
Sig.ra si richiede allo stato disporsi, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre CP_1 figli minori, che la madre:
- ponga a disposizione dell'attuale genitore collocatario l'intero importo dell'Assegno Unico Familiare
e di ogni altro sussidio erogato dallo Stato;
- continui a contribuire al pagamento della retta mensile dell'asilo frequentato -o che frequenterà- dal figlio minore in proporzione alle proprie possibilità reddituali. Per_3
All'atto del reperimento da parte della Sig.ra di stabile e maggiormente remunerata attività CP_1 lavorativa -circostanza che sarà tempestivamente comunicata al Sig. il suddetto contributo Pt_1 mensile ordinario potrà essere rivalutato in relazione all'ammontare degli emolumenti mensili percepiti.
8) Disporsi che le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Lecco datato 29.03.2018, effettuate in favore dei tre figli minori siano sostenute integralmente (100%) dal padre, fatta salva la retta mensile dell'asilo di alla cui spesa contribuirà la Sig.ra in proporzione alle Per_3 CP_1 proprie possibilità reddituali.
All'atto del reperimento da parte della Sig.ra di stabile e maggiormente remunerata attività CP_1 lavorativa -circostanza che la stessa si impegna a tempestivamente comunicare al Sig. le Pt_1 suddette spese saranno sostenute da ciascun genitore secondo ripartizione percentuale da stabilirsi in relazione al quantum di retribuzione mensile che sarà percepita dalla Sig.ra . CP_1
In denegata ipotesi le spese straordinarie in favore dei figli saranno sin da subito sostenute tra i coniugi secondo ripartizione percentuale ritenuta dall'Ill.mo Sig. Giudice.
Ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole.
9) La Sig.ra rinuncia all'avanzata domanda di contributo economico al proprio CP_1 mantenimento da parte del marito. pagina 5 di 20 10) Disporsi che l'Assegno Unico Familiare e ogni altro sussidio statale sia percepito e riscosso interamente dal padre in quanto attuale genitore collocatario della prole.
11) La Sig.ra presterà ogni collaborazione utile nella sottoscrizione della modulistica e nella CP_1 presentazione di ogni documento richiesto.
12) Ci si oppone alla richiesta avversaria di disporre CTU sui genitori.
13) Ogni altra domanda avversaria rigettata.
14) Spese, competenze ed onorari di giudizio interamente rifusi, in denegata ipotesi compensati.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI
Voglia l'Il.mo Tribunale di Lecco, nell'interesse dei minori, mantenere la tutela di e Per_4 Per_2
all'Ente Comune di LL prevedendo un presso famiglia Persona_6 Parte_2 affidataria che consenta loro di mantenere la frequenza negli attuali contesti scolastici e le frequentazioni amicali e parentali con rientro serale e nei fine settimana dal padre collocatario.
Si chiede che i minori frequentino la madre in modalità protetta sino alla conclusione del procedimento penale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e contraevano matrimonio civile il Parte_1 Controparte_1
30.10.2006 nel Comune di Napoli, optando per il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati tre figli, nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Per_4 Per_2 nato a [...] il [...]. Per_3
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 adiva codesto Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la separazione giudiziale con addebito alla moglie . Il ricorrente, Controparte_1 riferendo di agiti violenti della moglie nei confronti dello stesso e dei figli, oltre che di tentati agiti autolesivi della moglie, che aveva lasciato la casa coniugale in data 6.12.2023, chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sè dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, nonché l'obbligo a carico della resistente di corrispondere un contributo al mantenimento a favore della prole.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la IG
, aderendo alla domanda sullo status, ma contestando la ricostruzione Controparte_1 della integralmente la ricostruzione della vita coniugale prospettata dal ricorrente. In particolare, adducendo di aver subito gravi abusi dal marito, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa famigliare, l'affido super esclusivo ed il collocamento dei figli minori presso di sé, la sospensione del diritto di visita paterno, o in via pagina 6 di 20 subordinata, la determinazione delle modalità di visita del padre a fronte dell'intervento dei Servizi
Sociali. Quanto ai profili economici, chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento ordinario per i figli nella misura di € 900,00 mensili (euro 300 per figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del ricorrente, quantomeno fino al reperimento da parte della resistente di un'occupazione lavorativa stabile e sufficientemente remunerata, allorquando le predette spese saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
chiedeva infine la corresponsione a carico del marito di un assegno di mantenimento in favore della resistente di € 200,00 mensili.
Vista l'allegazione di querele reciproche tra i coniugi per presunti maltrattamenti famigliari, con decreto del 6.2.2024 il Giudice relatore nominava l'Avv. Alessandra CO quale curatore speciale dei minori, che si costituiva in giudizio chiedendo l'affidamento dei minori all'Ente con collocamento degli stessi presso il padre, con previsione di telefonate quotidiane tra la madre e i figli ed incontri settimanali presso la casa famigliare alla presenza di un educatore e l'attivazione del P.I.P.P.I.,
l'effettuazione di indagine psicodiagnostica a carico di entrambi i genitori, di indagine sociale del nucleo famigliare e della rete famigliare allargata, in modo particolare della nonna paterna, di effettuare un colloquio con gli insegnanti di e di e di attivare incontri protetti con l'educatore Per_2 Per_4 fino a conclusione delle indagini.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice relatore, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza del 15.3.2024 i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. con cui autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori al Comune di residenza, con incarico di mantenere i minori collocati presso il padre e di regolamentare i rapporti tra questi ultimi e la madre, prevedendo telefonate quotidiane e incontri settimanali, in presenza di un educatore presso la casa familiare, senza la presenza del padre o altri suoi familiari.
Incaricava inoltre il Servizio di prevedere un aiuto domestico e, in accoglimento delle richieste del
Curatore Speciale, di azionare il progetto “P.I.P.P.I.”, con indagine psicodiagnostica su entrambi i genitori, con particolare approfondimento delle capacità genitoriali, indagine sociale del nucleo famigliare e della rete famigliare allargata, in modo particolare della nonna paterna, di effettuare un colloquio con gli insegnanti di e di di attivare incontri con l'educatore sia in Per_2 Per_4 presenza della madre che del padre protetti fino a conclusione delle indagini, di attivare tutti gli ulteriori sostegni proposti dai Servizi Sociali.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.7.2024, il Giudice delegato preso atto della relazione dei servizi del 20.6.2024 e delle preoccupazioni espresse in udienza dal curatore speciale in merito al benessere dei minori, confermava l'incarico già conferito al Servizio
Tutela Minori competente per il Comune di LL, disponendo il monitoraggio dell'evoluzione delle pagina 7 di 20 cure sanitarie necessarie al minore , visto il suo imminente ricovero per operazione Persona_6 chirurgica e il successivo periodo di convalescenza, verificando, in particolare, che presso l'abitazione del padre riceva le cure prescritte, anche sotto il profilo del mantenimento della necessaria Per_3 igiene e pulizia (ad esempio: disponibilità di una culla adeguata in cui dormire, evitando di condividere il letto con i nonni), invitando i genitori ad informare tempestivamente il Servizio dell'evoluzione della situazione. Disponeva l'iscrizione ad opera del Servizio di all'asilo nido per l'anno scolastico Per_3
2024/2025 e di verificare l'effettiva presa in carico del minore presso il Servizio di Persona_5
Neuropsichiatria infantile, acquisendo informazioni sull'esito delle valutazioni in corso presso i servizi specialistici. Disponeva inoltre di verificare, anche per il tramite dell'educatrice domiciliare, che il sig.
dia esecuzione agli impegni assunti in udienza rispetto al divieto di utilizzo smodato e sregolato Pt_1 per dei dispositivi elettronici nonché di predisporre anche per lui un letto nella cameretta con Per_2 la sorella;
di curare l'esecuzione dell'indagine psicodiagnostica sulla sig.ra , ordinando il CP_1 deposito di una relazione di aggiornamento entro il 15.10.2024.
All'udienza del 19.11.2024 le parti chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione giudiziale, resa dal Tribunale di Lecco, con sentenza del 26.11.2024. Con separata ordinanza, il
Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio richiamando i provvedimenti temporanei e urgenti già emessi. Con successiva ordinanza emessa il 24.2.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.2.2025, il Giudice incaricava i Servizi Sociali di attivare con urgenza gli interventi proposti, ossia sostegno alla genitorialità e intervento educativo per entrambi i genitori, prosecuzione degli incontri protetti tra la madre e i figli e secondo le modalità in atto, sostegno alla madre nel Per_3 Per_2 reperimento di un'occupazione lavorativa e un'abitazione nel territorio lecchese, attivazione di supporto psicologico per e inserimento di in contesti educativi che Per_2 Per_4 Per_2 agevolino esperienze personali di crescita e rapporti con i pari, prosecuzione di tutte le attività ricreative, scolastiche ed extrascolastiche in particolare per e descritte nelle relazioni Per_2 Per_4 depositate e riportate nel verbale dell'udienza del 7.2.2025. Il Giudice, inoltre, rigettava le prove orali avanzate dalle parti e, ritenuta la necessità di verificare la situazione familiare e il benessere dei minori all'esito di un periodo di osservazione mantenendo allo stato i minori collocati presso il padre, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 15.7.2025.
Con istanza urgente del 29.5.2025 il curatore speciale, dando atto dell'avvenuta audizione in data
5.11.2024 della figlia in sede di incidente probatorio nell'ambito del procedimento penale a Per_4 carico della madre (ove la minore aveva riferito gli accadimenti avvenuti nel periodo precedente all'allontanamento dalla casa familiare della madre), chiedeva la fissazione dell'udienza di audizione della minore, a seguito dell'incontro avvenuto presso il servizio in data 21.5.2025. Il Giudice, preso pagina 8 di 20 atto di quanto relazionato dal curatore speciale, confermava la sospensione degli incontri madre/figlia, fissando l'audizione di quest'ultima per il 17.6.2025.
In data 16.6.2025, i servizi sociali depositavano una relazione di aggiornamento ove chiedevano per l'invio presso la NPI territorialmente competente al fine di valutare lo stato di benessere psico Per_4 emotivo e presso un centro per i DCA per la valutazione ed eventuale presa in carico per un disturbo del comportamento alimentare, e successivo inserimento in idonea struttura;
per l'affido Per_2 etero familiare professionale o in subordine, in caso di assenza di famiglie idonee all'abbinamento con il minore, l'inserimento in comunità educativa, al fine di allontanarlo da un contesto di pregiudizio che fatica a rispondere non solo ai bisogni primari, ma che risulta di pregiudizio dal punto di vista relazionale, soprattutto in termini di alienazione della figura materna;
per l'affido etero Per_3 familiare, al fine di non coinvolgere il bambino, durante la crescita, nelle ben note dinamiche della famiglia paterna e poter così salvaguardare il rapporto con entrambi i genitori, in una cornice di riferimento stabile, affettiva e scevra da conflitti.
All'esito dell'audizione della minore, il Giudice delegato con ordinanza emessa in data 17.6.2025, invitava nuovamente i Servizi Sociali ad attivare gli interventi già indicati nell'ordinanza del 24.2.2025,
o a dare atto delle ragioni per le quali non si era proceduto all'attivazione, sia con riferimento ai minori, che ai genitori. Con relazione di chiarimento depositata in data 30.6.2025 il Servizio Sociale evidenziava che l'attivazione degli interventi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori non era stata ritenuta utile dagli specialisti dell'ASST, che avevano effettuato le valutazioni psicodiagnostiche, e che erano stati effettuati tentativi di incontri congiunti tra i genitori rivelatisi fallimentari. Dava atto della prosecuzione dell'intervento educativo per entrambi i genitori e degli incontri protetti tra la madre e i figli e secondo le modalità in atto e dell'avvenuta Per_3 Per_2 attivazione del supporto psicologico per e dall'aprile 2025 e che i minori risultano Per_4 Per_2 essere inseriti in contesti educativi extrascolastici quali il doposcuola per e il Polo Educativo di Per_4
LL NI. Infine, il Servizio riferiva le difficoltà di reperimento di un'attività lavorativa sul territorio analoga a quella attuale per la madre, occupata con contratto a tempo indeterminato a Finale
Emilia. In base a tali elementi, il Servizio ribadiva la propria richiesta di affido etero-famigliare per i minori.
All'udienza del 15.07.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di remissione della causa in decisione e per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. Depositate le note scritte, nonché le memorie conclusive, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 9 di 20 Preliminarmente il Collegio reputa che la causa sia matura per la decisione allo stato degli atti, non ritenendo necessari ulteriori adempimenti istruttori, poiché la documentazione prodotta in giudizio, il contenuto degli scritti difensivi e gli elementi probatori acquisiti attraverso gli aggiornamenti forniti dai
Servizi Sociali del Comune di LL, che hanno in carico il nucleo famigliare, offrono gli elementi sufficienti ai fini del decidere ogni questione sottoposta al Tribunale.
Occorre poi dare atto dell'avvenuta pronuncia parziale sullo status, resa con sentenza non definitiva n.
733/2024 emessa in data 26.11.2024 e pubblicata il 3.12.2024 con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Va inoltre rilevato che le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito, rendendo pertanto superflua alcuna pronuncia del Tribunale sul punto.
Ciò premesso, il presente giudizio pende, allo stato, sulle questioni relative all'affidamento dei minori ed al loro collocamento, oltre che sulle domande economiche relative al contributo per il mantenimento della prole.
Con riferimento all'affidamento dei tre figli minori e si osserva quanto Per_4 Per_2 Per_3 segue. Entrambi genitori, modificando le proprie domande come formulate nei rispettivi atti introduttivi, nelle conclusioni hanno chiesto di mantenere l'affidamento dei tre figli ai Servizi Sociali già incaricati per il tempo ritenuto necessario e di disporre successivamente: il padre, l'affidamento esclusivo dei tre figli in suo favore, con conferma del collocamento presso di lui e con autorizzazione a compiere autonomamente le scelte di maggiore interesse da assumersi in favore dei minori;
la madre, di contro, l'affido esclusivo dei tre figli minori in suo favore, ovvero condiviso ad ambedue i genitori.
Entrambi i genitori si sono opposti all'affidamento extrafamiliare dei minori.
A sua volta, il Curatore Speciale ha chiesto di mantenere l'affido dei minori all'Ente, prevedendo un
“affido leggero” presso famiglia affidataria che consenta loro di mantenere la frequenza negli attuali contesti scolastici e le frequentazioni amicali e parentali con rientro serale e nei fine settimana dal padre collocatario, con frequentazioni con la madre in modalità protetta sino alla conclusione del procedimento penale. La proposta di affidamento etero-famigliare dei minori veniva altresì formulata dal Servizio nelle modalità indicate con le relazioni del 16.6.2025 e 30.6.2025 di cui si è dato atto.
Ebbene, di fronte anche alla concorde richiesta delle parti sul punto, ritiene il Tribunale che per i tre figli minori debba essere confermato l'affido all'Ente, già disposto con ordinanza del 15.3.2024, individuato nel Comune di LL, che continuerà ad assumere, in via esclusiva, le determinazioni afferenti le scelte di residenza, istruzione, educazione e cura, nonché con riferimento agli aspetti relativi al collocamento e alle frequentazioni con il genitore non collocatario, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. pagina 10 di 20 Per meglio chiarire le ragioni delle suddette conclusioni, giova ricostruire brevemente la complessiva vicenda processuale che ci occupa, così come emersa dalle reciproche difese nonchè dalle plurime relazioni dei Servizi Sociali e dei servizi specialistici all'uopo incaricati, agli atti.
Anzitutto, nel proprio ricorso, il OR dava atto degli atteggiamenti violenti della moglie nei Pt_1 confronti del ricorrente e dei tre figli minori, consistiti in momenti di ira incontrollabile che sfociano in aggressioni fisiche e verbali nei confronti della intera famiglia, usando parolacce nei confronti dei figli
e come stronza, infame, bastardo. Inoltre, il padre ha riferito che la madre in Per_4 Per_2 un'occasione avrebbe puntato un coltello da cucina alla gola della figlia e che veniva Per_4 Per_2 percosso e scaraventato nell'armadio della loro camera. Spesso, nei momenti di instabilità, la avrebbe lanciato per aria gli oggetti che le capitavano sottomano ed avrebbe tentato di CP_1 compiere agiti autolesivi davanti ai figli, ingerendo candeggina o simulando il taglio delle vene. Tali agiti, come detto, sono stati riportati dalla minore nel corso dell'incidente probatorio in data Per_4
5.11.2024 nell'ambito del procedimento penale a carico della madre, ancora pendente.
Nel corso del giudizio è poi emerso pacificamente che la IG a seguito di un litigio con la CP_1 figlia per futili motivi, avrebbe lasciato la casa coniugale in data 6.12.2023, stabilendosi Per_4 dapprima temporaneamente presso i propri genitori, per poi trasferirsi stabilmente presso la sorella a
Finale Emilia.
La IG , per converso, nei propri scritti difensivi ha fornito una versione diametralmente CP_1 opposta della situazione famigliare, esponendo di essere stata vittima di condotte psicologicamente, verbalmente e fisicamente violente palesate nel corso dell'intera durata del matrimonio -e ancor prima all'epoca del fidanzamento- perpetrate dal marito, anche alla presenza dei figli minori. Inoltre, la resistente riferiva che il rientro presso la casa famigliare le era stato impedito dal marito, che le impediva anche di vedere i figli.
Entrambi i coniugi hanno dato atto di aver presentato querele reciproche per presunti maltrattamenti famigliari, che risultano versate in atti.
Alla luce delle gravi accuse reciprocamente mosse dalle parti, il Giudice aveva nominato in data
6.2.2024 il Curatore Speciale dei minori e, in data 14.3.2024, aveva disposto l'affido dei tre figli minori al Comune di LL, con connotazioni limitative della responsabilità genitoriale e con incarico all'Ente di mantenere il collocamento dei minori presso il padre, convivente con la nonna paterna e saltuariamente con il nonno paterno.
Va evidenziato che nelle relazioni depositate dal Servizio Sociale è emersa sin dall'inizio della presa in carico l'elevata complessità della situazione famigliare, connotata da dinamiche tese alla ricerca di alleanze, al ricatto affettivo e all'aderenza a un pensiero rigido, che non consente ai figli pagina 11 di 20 l'avvicinamento affettivo all'uno e all'altro genitore, né tanto meno l'individuazione e il rispetto di sentimenti e vissuti personali.
In particolare, i Servizi affidatari, per il tramite anche dei servizi specialistici, hanno messo in evidenza il coinvolgimento dei figli minori nelle dinamiche di conflitto tra il OR (con la sua famiglia Pt_1
d'origine, con lui convivente) e la IG , reso anche attraverso rivendicazioni e CP_1 svalutazioni verso la madre;
nonché la mancanza di comunicazione tra i genitori per esplicito rifiuto del OR , che non ha mostrato nel corso della presa in carico una reale collaborazione alle proposte Pt_1 del Servizio. Il servizio in particolare ha sottolineato la marcata sfiducia del OR rispetto al Pt_1
Servizio ed agli interventi proposti, che si riflette in una collaborazione solo di forma, alcuna motivazione a mantenere in essere gli interventi (che vengono vissuti come una forzatura) nonché a ingaggiarsi in una genitorialità condivisa con la , nemmeno nell'interesse dei figli e che gli CP_1 importanti segnali di malessere, da un punto di vista comportamentale di da un punto di Per_2 vista fisico ed emotivo di , segnali che paiono non essere colti dal genitore collocatario e che Per_4 non possono essere oggetto di confronto con lo stesso (a fronte della totale sfiducia verso l'operato dei servizi. Quanto alla IG , date la sua lontananza e la vicenda penale che preclude una sua CP_1 partecipazione alla cura e alla gestione quotidiana dei figli e che determina riflessi importanti sulle dinamiche relazionali tra lei e i figli, e vista la forte conflittualità del nei suoi confronti esplicitata Pt_1 dallo stesso, il Servizio riteneva che la stessa non potesse garantire una presenza solida per i figli.
Per quanto concerne nello specifico la situazione dei minori, il Servizio ha espresso più volte la preoccupazione per lo stato di salute fisica e psico – emotivo della figlia maggiore oggi di
Per_4 anni 16, segnalando la necessità per la ragazza di accedere a un servizio di Neuropsichiatria Infantile oltre che a un Centro specializzato in Disturbi del Comportamento Alimentare, visto il suo stato di evidente sovrappeso. sta ripetendo la prima superiore dopo la bocciatura dello scorso anno e
Per_4 dalle relazioni del Servizio è emerso che si trovi costretta a vivere un conflitto di lealtà per le dinamiche disfunzionali famigliari in cui è inserita. È stata inoltre rilevata la sua adultizzazione all'interno del nucleo familiare e l'inversione di ruolo per cui si è dovuta far carico nel corso
Per_4 del tempo, sia riguardo alla cura dei fratelli minori, sia rispetto all'espletamento di alcune faccende domestiche, in particolare quando la madre era al lavoro in orari serali. Il servizio ha segnalato che il padre non ha mai problematizzato la condizione di salute della figlia, dimostrando in generale un'incapacità a collaborare e leggere i bisogni di Non si dimentichi, poi, che sin da
Per_4 Per_4 subito ha manifestato la ferma opposizione ad incontrare la madre, confermata nell'audizione avanti il
Giudice delegato avvenuta in data 17.6.2025. In tale sede la minore, premettendo di essersi fatta portavoce anche dei suoi fratelli, ha dichiarato di avere un bel rapporto con la nonna paterna (è come se pagina 12 di 20 fosse mia mamma) e che la madre l'aveva sempre trattata male da quando siamo venuti al nord. La minore ha altresì esposto di essere arrabbiata con il servizio, riferendosi all'episodio avvenuto in data
3.2.2025, segnalato con istanza urgente del curatore speciale, con cui veniva richiesta l'immediata sospensione delle visite madre/figlia, poi disposta dal Giudice delegato a seguito dell'audizione della minore.
di otto anni, nelle relazioni del servizio viene descritto come un bambino ipercinetico e Per_2 agitato, con un tono di voce costantemente molto elevato, che utilizza un linguaggio scurrile, che fatica a mantenere l'attenzione e la concentrazione su qualsiasi attività per più di pochi minuti, che ha reazioni spropositate, con urla e agiti aggressivi verso gli oggetti. Anche la scuola nella relazione del
4.3.2025, oltre ad aver evidenziato le difficoltà del minore negli apprendimenti e nelle relazioni con i compagni, ha rilevato la fragilità emotiva del minore, spesso incline a perdere il controllo e ad assumere atteggiamenti non corretti. Tali difficoltà del minore sono state confermate anche nella relazione della NPI del 10.3.2025. L'Educatrice domiciliare ha inoltre riferito che in casa il bambino non ha alcun giocattolo, ma solo dispositivi elettronici, che utilizza in modo sregolato. Anche gli operatori del Polo Educativo hanno evidenziato nella relazione del 15.5.2025 che il minore risultava agitato, nervoso, incapace di seguire qualsiasi indicazione educativa e normativa, pur rilevando che a partire da gennaio 2025 ha iniziato a verbalizzare maggiormente le sue fatiche, a mantenere un comportamento più adeguato al contesto ed il miglioramento della relazione con i pari. Il Polo
Educativo ha rilevato che il padre risponde tempestivamente alle varie comunicazioni mandate dagli educatori ed è sempre puntuale a ritirare il figlio al termine del servizio chiedendo un confronto con gli educatori in merito all'andamento del comportamento del figlio. Dalle relazioni del Servizio è invece emerso che il padre è risultato poco incline a cogliere le fragilità del figlio, non riuscendo a problematizzare alcun aspetto dei suoi comportamenti, con la costante tendenza a normalizzare qualsiasi situazione problematica. La madre, d'altro canto, continua a tutt'oggi ad incontrare i figli e presso l'abitazione famigliare a cadenza settimanale, alla presenza di Per_2 Per_3 un'educatrice. Il Servizio ha segnalato il buon andamento degli incontri e la capacità della madre di riuscire a contenere e a non cedere all'emotività suscitata occasionalmente dalle provocazioni Per_2
e dai rifiuti del figlio. L'educatrice domiciliare ha riferito il cambio di atteggiamento di che Per_2 prima dell'incontro verbalizza di non voler vedere la mamma, mentre all'arrivo della IG appare sereno e a lei si relaziona con affetto e tranquillità. Il Servizio sul punto ha rilevato la fatica del bambino, come se dovesse rispondere al mandato familiare di conflitto con la madre (quando in presenza del padre e dei nonni), e potesse sentirsi libero di accedere alla madre solo quando si trova da solo, per un certo tempo, con lei. La sofferenza emotiva del minore non pare essere stata colta dal pagina 13 di 20 padre e dai nonni, ma viene negata e minimizzata, con aperta colpevolizzazione ai danni del bambino, quando non aderente al mandato familiare contro la madre.
Infine, per quanto concerne il piccolo di 3 anni, il Servizio ha dato atto nell'ultima relazione Per_3 dell'avvenuta iscrizione del minore presso il nido “Lo spazio di Bea” nel gennaio 2025 e che la frequenza di un contesto educativo extra familiare abbia permesso al minore di sviluppare una serie di competenze tipiche dell'età che, fino a pochi mesi fa erano ipostimolate (prensione, motricità, lallazione, ...). La madre va a prendere al nido una volta alla settimana. viene Per_3 Per_3 descritto nelle relazioni come un bambino facilmente adattabile al contesto e poco richiestivo.
La conferma dell'affidamento dei tre minori all'Ente, risulta quindi allo stato indispensabile, stante l'evidente patologia del nucleo familiare emersa, dovuta a comportamenti dei genitori pregiudizievoli degli interessi dei figli, per l'elevato livello di conflittualità tra loro esistente e per il profondo coinvolgimento dei figli nel dissidio, e vista l'assoluta incapacità delle parti, come relazionata dal
Servizio, ognuna per motivazioni diverse, ad esercitare una corretta genitorialità, ad occuparsi della sana e serena crescita dei minori e ad assumere le corrette decisioni nel loro esclusivo interesse.
Sul punto va osservato che secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione al quale il
Collegio intende dare continuità (cfr. da ultimo Cass. 32290/2023) l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art.
5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184 (norma inserita dall'art. 28, comma 1, (D.lgs. n. 149/2022) costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare. Il provvedimento che dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali con limitazione della responsabilità genitoriale costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. 16569/2021) e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità. I contenuti di tale provvedimento devono essere conformati alla proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5-bis l.
184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questo è persona diversa dai genitori. pagina 14 di 20 Alla luce dei principi espressi da tale orientamento giurisprudenziale, il Collegio non ritiene di aderire alla richiesta di affidamento etero-famigliare dei minori come formulata del Servizio e dal Curatore
Speciale.
Nonostante le valutazioni sulle capacità genitoriali espresse dal Servizio - come sopra riportate e confermate nelle plurime relazioni depositate nel corso del presente giudizio - abbiano portato a concludere per l'opportunità della previsione per di un affido etero familiare professionale o, Per_2 in caso di assenza di famiglie idonee, l'inserimento in comunità educativa, e per l'affido etero Per_3 familiare tout court, e nonostante il curatore speciale abbia indicato la soluzione dell'affido leggero di tutti e tre i minori presso una famiglia affidataria - in modo da consentire loro di mantenere la frequenza negli attuali contesti scolastici e le frequentazioni amicali e parentali con rientro serale e nei fine settimana dal padre attualmente collocatari - va osservato quanto segue. In primis, le soluzioni proposte appaiono formulate solo genericamente, non avendo indicato né il servizio né il curatore un progetto specifico in tal senso, ad esempio adoperandosi per la ricerca di una famiglia affidataria o di una diversa struttura idonea ad ospitare i minori. In aggiunta, le soluzioni proposte non paiono proporzionate né giustificate dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali dei minori, per non aver sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità, vista anche la mancata attivazione parziale degli incarichi demandati al Servizio, tra cui la presa in carico psicologica di presso il Consultorio e la presa Per_2 in carico di presso la NPI. Per_3
Va invero valorizzato il miglioramento di avvenuto nell'ultimo periodo, come riportato dalla Per_2 relazione del Polo Educativo del 15.5.2025; l'avvenuta iscrizione all'asilo nido di che ha Per_3 permesso al minore permesso significativi miglioramenti in termini di prensione, motricità e lallazione di cui si è dato atto. Infine, ha iniziato il percorso di sostegno psicologico e avrebbe Per_4 comunicato alla Curatrice che vorrebbe incontrare la madre dopo tale percorso che, per quanto la riguarda, ritiene possa essere importante e per lei utile per quello che ha subito (cfr. mail del 12.5.2025 allegata alla relazione del servizio del 16.6.2025). L'Educatrice ha riferito inoltre di un costante atteggiamento collaborante e positivo della madre nei confronti dei figli e del Servizio, mettendo in luce una progressiva ricostruzione della relazione della madre con entrambi i figli maschi fondata sulla cura, l'accoglienza e la capacità della IG nel sintonizzarsi affettivamente ai figli;
il Polo Educativo ha, come già detto, rilevato l'interesse dimostrato dal padre al percorso di Per_2
Anche la situazione abitativa, descritta inizialmente nelle relazioni come scarsamente idonea alle esigenze del nucleo famigliare, in particolare rispetto al riposo notturno dei minori, appare ad oggi molto migliorata. Anche rispetto alle condizioni dell'abitazione ha riferito nel corso della Per_4
pagina 15 di 20 propria audizione: “Abbiamo cambiato la disposizione delle stanze, abbiamo invertito almeno anche mio fratello ha un letto. Nella mia stanza abbiamo un letto a castello e uno a cassettone, predisposto per quando non sarà più nella culla. Ora la casa è decisamente migliorata, è anche più Per_3 luminosa, abbiamo pitturato anche le pareti, sembra più grande. Siamo tutti lì con i nonni”.
Alla luce della situazione attuale, pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre l'affido etero-famigliare dei minori, il cui affidamento va confermato all'Ente territorialmente competente, mantenendo l'attuale collocamento presso il padre, in considerazione della circostanza che i minori venivano già collocati presso il padre con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessi in data 15.3.2024, che l'Ente affidatario non ha ritenuto di modificare e che non vi sono emergenze successive che determinino di differentemente regolamentare.
Sul punto non si dimentichi poi che dal dicembre 2024 la IG , madre del OR Parte_3
, è stabilmente domiciliata con il nucleo familiare, ove vive periodicamente anche il padre del Pt_1 OR . Dalle relazioni del servizio e dalle affermazioni di emerge che la nonna paterna Pt_1 Per_4 supporta la vita quotidiana del figlio e dei nipoti. Nelle visite domiciliari, è emerso l'aiuto offerto concretamente dalla nonna nella gestione domestica, ed il forte legame affettivo con i nipoti.
Nonostante i limiti mostrati dalla IG rispetto alle difficoltà di e di dal Pt_3 Per_2 Per_4 punto di vista scolastico o dell'alimentazione e malgrado abbia espresso in maniera esplicita la propria disistima verso la ex nuora come riferiti nelle relazioni del Servizio, si ritiene che la figura della nonna paterna costituisca allo stato un punto di riferimento fondamentale per il OR e per i nipoti, tale Pt_1 da ulteriormente avvalorare la conferma del collocamento dei minori presso l'abitazione paterna.
Per quanto concerne la casa familiare, va ricordato in punto di diritto che l'abitazione dove la famiglia ha vissuto viene assegnata dal giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a rimanere nell'ambiente domestico dove sono cresciuti (vedasi art. 337 sexies cpc che ha riprodotto il vecchio art. 155 quater cc). Di conseguenza ed anche a fronte della richiesta concorde delle parti sul punto, essa viene assegnata al OR , quale genitore Pt_1 collocatario dei minori (ex multis Cass. Civ. , sez. VI, 24254/18).
Nondimeno si osserva che la situazione, sicuramente migliorata, è ancora in divenire e necessita di essere ulteriormente consolidata, non risultando possibile allo stato formulare un giudizio prognostico circa la valutazione delle capacità genitoriali che emergeranno nel corso della prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali.
Il nucleo necessita infatti di ulteriore supporto nel graduale processo di ricostruzione di un equilibrio familiare e sociale, che si ritiene allo stato prematuro rimettere all'autonoma gestione delle parti. Si ritiene pertanto che tutti gli interventi di sostegno intrapresi nei confronti del nucleo debbano pagina 16 di 20 proseguire sotto la stretta sorveglianza dei Servizi Sociali, valutando se del caso un eventuale cambio di équipe, stante la sostanziale sfiducia nell'operato degli attuali operatori riferita dal medesimo Servizio nell'ultima relazione depositata il 29.9.2025.
Per tali ragioni si ritiene quindi opportuno rinnovare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del
Comune di residenza, attualmente LL, per il periodo massimo di anni 2 dalla presente decisione, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile al caso di specie. Trascorso tale periodo di tempo, in assenza di proroghe, l'affidamento dei tre minori diverrà condiviso ad entrambi i genitori, salvo diverse iniziative delle parti o dei servizi sociali. I servizi sociali affidatari manterranno il collocamento dei bambini presso il padre e proseguiranno negli incontri dei figli e con la madre, Per_2 Per_3 secondo le modalità già in essere, presso la casa famigliare ed alla presenza di un educatore e con tutte le cautele reputate necessarie in considerazione della situazione dei minori, con facoltà modificare il calendario allorché ciò risulti maggiormente adeguato al loro interesse, prevedendo in caso di andamento positivo il progressivo ampliamento delle visite fino alla liberalizzazione, riferendo al
Giudice Tutelare eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere attivato per la vigilanza o, in ipotesi più gravi ed urgenti e al PM presso il TM competente.
Con riferimento agli ulteriori interventi in favore del nucleo familiare, il Collegio dispone che gli operatori proseguano con tutti gli interventi in corso e nei nuovi demandati, come dettagliatamente indicato in dispositivo, mantenendo un monitoraggio della situazione famigliare, attivando in particolare per le parti un percorso di sostegno individuale alla genitorialità.
Con riferimento, infine, al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Con riguardo alla IG nel corso del giudizio è CP_1 emerso che la stessa ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale percepisce circa euro
8.000 annui lordi (cfr. CUD 2025). Per quanto riguarda il è emerso un reddito costante negli Pt_1 ultimi tre anni pari a circa euro 24.000 lordi. Sul punto, stante anche la richiesta del ricorrente e la seppur minima disponibilità economica della resistente, ritiene il Tribunale che debba essere sin d'ora disposto un assegno mensile a carico della a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 che si stima equo stabilire in complessivi € 200 per i tre figli, tenuto conto delle esigue disponibilità economiche della madre e della partecipazione di quest'ultima al pagamento delle spese straordinarie, tra cui la retta dell'asilo di Va inoltre disposto a carico di entrambi i genitori il versamento Per_3 del 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli, regolamentate secondo il protocollo d'intesa in vigore presso questo Tribunale.
pagina 17 di 20 Quanto al curatore speciale, in considerazione del fatto che la nomina si è resa necessaria a causa della sostanziale inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per porre le spese di lite di quest'ultimo integralmente a carico solidale delle parti. Il pagamento dovrà essere effettuato in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002, stante l'ammissione dell'avv.
CO al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese e competenze di giudizio possono restare compensate, in ragione della reciproca soccombenza sulle rispettive domande proposte nel giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ferma la pronuncia sullo status di cui alla sentenza n. 733/2024 pubblicata il 03/12/2024 di separazione personale dei coniugi e così provvede: Parte_1 Controparte_1
- conferma l'affido dei minori e all'Ente, che allo stato si Per_4 Per_2 Persona_6 individua nel Comune di LL, per la durata di 2 anni decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, con conseguente contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nelle decisioni di maggior interesse che riguardano i minori in ambito scolastico, educativo, sanitario, nonché con riferimento agli aspetti relativi al collocamento, alla residenza, alle pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e alle frequentazioni con il genitore non collocatario. Alla scadenza dei due anni, in mancanza di proroga, viene sin d'ora disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il padre, salvo diverse iniziative delle parti o dei
Servizi Sociali;
- dispone che l'Ente affidatario mantenga i minori collocati presso il padre, nell'abitazione di
LL, via Provinciale n. 6;
- conferma la sospensione delle frequentazioni tra e la madre;
Per_4
- incarica i Servizi sociali territorialmente competenti (che allo stato si individuano in quelli del
Comune di LL) di:
➢ proseguire con il monitoraggio familiare;
➢ mantenere l'attuale calendario delle frequentazioni madre/figli e presso la Per_2 Per_3 casa famigliare alla presenza di un educatore, con facoltà di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse dei figli minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con la madre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del nucleo, prevedendo in caso di andamento positivo il progressivo ampliamento pagina 18 di 20 delle visite fino alla liberalizzazione, ovvero con facoltà di sospensione in caso di riscontrato pregiudizio per i minori;
➢ proseguire con la presa in carico dei genitori, mantenendo/attivando tutti gli opportuni interventi educativi e/o sostegno della genitorialità, di supporto psicologico e psicoterapeutico;
➢ sostenere la IG nel reperimento di un'occupazione lavorativa e un'abitazione nel CP_1
territorio lecchese;
➢ proseguire/attivare il percorso di sostegno psicologico del minore presso il Consultorio Per_2
territoriale e la presa in carico del minore presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, nonché attivare tutti gli interventi ritenuti necessari e a favore dello stesso, favorendo il proseguimento della frequentazione di contesti educativi che agevolino esperienze personali di crescita e rapporti con i pari;
➢ proseguire il percorso di sostegno psicologico della minore Per_4
➢ proseguire tutte le attività ricreative, scolastiche ed extrascolastiche in atto in particolare per i minori e Per_2 Per_4
➢ monitorare la prosecuzione della frequenza di all'asilo, attivando tutti gli interventi Per_3
ritenuti necessari e a favore dello stesso, attivando la presa in carico del minore presso il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile;
➢ svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti da e con ciascun genitore e Per_3 Per_2 sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori medesimi, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
➢ invita entrambi i genitori ad intraprendere tutti i percorsi di cura e di sostegno suggeriti e ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
- pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 ordinario della prole, a l'importo complessivo di € 200,00 mensili soggetto a Parte_1 pagina 19 di 20 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2026;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto;
- l'assegno unico verrà percepito integralmente dal padre collocatario;
- condanna le parti in via solidale tra loro a rifondere all'avv. Alessandra CO, in qualità di curatore speciale dei minori, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.200 per compenso professionale, oltre al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento avvenga a favore dell'Erario;
- nel rapporto processuale tra e , compensa le spese di lite tra le parti. Pt_1 Pt_4
Lecco, 4 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice est.
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 52/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesca Allegra, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Piazzetta Santa Marta n.2;
RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Carolina Controparte_1 C.F._2
Boghi, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Via Mentana n75;
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Avv. ALESSANDRA COLOMBO in proprio con studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione
n. 45, in qualità di curatore speciale dei figli minori , e Per_1 Per_2 Per_3
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI: come precisate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. del 31.7.2025
e di seguito riportate pagina 1 di 20 CONCLUSIONI di parte ricorrente:
1. dato atto della sentenza non definitiva di separazione n.733/2024 pronunciata dall'intestato Tribunale in data 03.12.2024, mantenere l'affidamento dei figli minori delle parti Persona_4 Persona_5
e ai Servizi Sociali del Comune di loro residenza fino a quando ritenuto necessario e/o Persona_6 opportuno e, successivamente, disporre l'affidamento esclusivo in favore del padre, con conferma del collocamento presso di lui in LL (LC) – Via Provinciale n.6, con autorizzazione per lui a compiere autonomamente le scelte di maggiore interesse da assumersi in favore dei minori;
2. assegnare la casa coniugale sita a LL (LC) – Via Provinciale n.6, con tutto ciò che la arreda, al padre dei minori OR , in quanto genitore collocatario;
Parte_1
3. confermare la sospensione del diritto di visita della madre in favore della figlia minore Per_4
4. ordinare al Servizio Sociale di predisporre tutti gli interventi necessari a garantire la prosecuzione degli incontri in modalità protetta della madre coi figli e nei tempi ritenuti più Per_2 Per_3 opportuni nell'interesse dei minori;
5. ordinare al Servizio Sociale di attivare e/o mantenere attivo ogni più opportuno supporto
(economico, psicologico, neuropsichiatrico) in favore dei tre minori e Per_4 Per_2 Per_3
6. disporsi l'obbligo a carico della madre di corrispondere un assegno mensile in CP_1 CP_1 favore del padre OR , quale contributo al mantenimento ordinario dei figli Parte_1 Per_4
e per un importo non inferiore ad 300,00 euro per dodici mensilità annue (100,00 Per_2 Per_3 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, ovvero dell'importo che il Tribunale riterrà congruo tenendo conto della situazione patrimoniale e reddituale delle parti;
con espressa richiesta di indicazione della decorrenza dell'assegno di mantenimento;
7. disporsi l'obbligo in capo alla madre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore dei tre figli e come da Protocollo del Tribunale di Per_4 Per_2 Per_3
Lecco datato 29.03.2018, di seguito testualmente riportato:
“- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. –
SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in pagina 2 di 20 tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come
DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i Genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei Genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture). pagina 3 di 20 Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno)”;
8. disporsi che l'Assegno Unico Familiare ex lege n.46/2021 sia fruito al 100% dal OR
[...]
e che parimenti siano richieste e percepite dal solo padre eventuali future misure sostitutive Pt_1 all'A.U.F., così come qualsivoglia beneficio di welfare erogato da Stato, Regioni, Province, Comuni ed
Enti in genere erogati in favore della famiglia, dell'infanzia o dell'adolescenza, il tutto senza animo di rimborso da parte della IG Controparte_1
9. dichiarare che i coniugi sono totalmente autosufficienti dal punto di vista economico e che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento da parte del OR alla IG Parte_1 CP_1
[...]
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, oltre spese generali
(15%) e oneri come per legge.
CONCLUSIONI di parte resistente:
1) La Sig.ra rinuncia alla domanda di addebito della colpa al marito della separazione. CP_1
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale sita in LL, Via Provinciale 6 al Sig. , con tutti Parte_1
i mobili che l'arredano, in quanto attuale genitore collocatario della prole minore.
3) Confermarsi la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti
( Valvarrone, Val D'Esino , nelle persone dell' Controparte_2 CP_3 [...]
dell' e della Psicologa per le quali Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 si esprime fiducia) affinché mantengano in essere ovvero attivino ogni intervento/supporto/progetto ritenuto dagli stessi necessario/opportuno nell'interesse dei tre figli minori e dei genitori.
4) Mantenere l'affidamento dei tre figli minori ai Servizi Sociali già incaricati per il tempo ritenuto dagli stessi necessario.
Successivamente, allorquando i Servizi Sociali incaricati lo riterranno, si richiede disporre l'affido esclusivo dei tre figli minori alla madre ovvero condiviso ad ambedue i genitori.
Ci si oppone all'affidamento extrafamiliare dei minori.
In denegata ipotesi ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Tribunale e dei Servizi Sociali incaricati. pagina 4 di 20 5) Allo stato disporsi il collocamento presso il padre nell'abitazione coniugale in LL, Via
Provinciale 6. Successivamente al reperimento da parte della madre di stabile e sufficientemente remunerata attività lavorativa oltreché di reperimento di idonea soluzione abitativa la Sig.ra CP_1 si riserva di richiedere il collocamento della prole minore presso di sé. Ci si oppone al collocamento extrafamiliare dei minori.
6) Disporsi la prosecuzione delle visite/contatti telefonici della madre ai figli e Per_2 Per_3 secondo prudente apprezzamento dell'Ill.mo Tribunale di Lecco e dei Servizi Sociali incaricati affinché si garantisca la continuità. In relazione al diritto di visita della madre alla figlia ci si rimette al Per_4 prudente apprezzamento l'Ill.mo Tribunale di Lecco e dei Servizi Sociali incaricati.
7) Stante l'attuale stato di precarietà lavorativa ed il modesto reddito lavorativo mensile percepito dalla
Sig.ra si richiede allo stato disporsi, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre CP_1 figli minori, che la madre:
- ponga a disposizione dell'attuale genitore collocatario l'intero importo dell'Assegno Unico Familiare
e di ogni altro sussidio erogato dallo Stato;
- continui a contribuire al pagamento della retta mensile dell'asilo frequentato -o che frequenterà- dal figlio minore in proporzione alle proprie possibilità reddituali. Per_3
All'atto del reperimento da parte della Sig.ra di stabile e maggiormente remunerata attività CP_1 lavorativa -circostanza che sarà tempestivamente comunicata al Sig. il suddetto contributo Pt_1 mensile ordinario potrà essere rivalutato in relazione all'ammontare degli emolumenti mensili percepiti.
8) Disporsi che le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Lecco datato 29.03.2018, effettuate in favore dei tre figli minori siano sostenute integralmente (100%) dal padre, fatta salva la retta mensile dell'asilo di alla cui spesa contribuirà la Sig.ra in proporzione alle Per_3 CP_1 proprie possibilità reddituali.
All'atto del reperimento da parte della Sig.ra di stabile e maggiormente remunerata attività CP_1 lavorativa -circostanza che la stessa si impegna a tempestivamente comunicare al Sig. le Pt_1 suddette spese saranno sostenute da ciascun genitore secondo ripartizione percentuale da stabilirsi in relazione al quantum di retribuzione mensile che sarà percepita dalla Sig.ra . CP_1
In denegata ipotesi le spese straordinarie in favore dei figli saranno sin da subito sostenute tra i coniugi secondo ripartizione percentuale ritenuta dall'Ill.mo Sig. Giudice.
Ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole.
9) La Sig.ra rinuncia all'avanzata domanda di contributo economico al proprio CP_1 mantenimento da parte del marito. pagina 5 di 20 10) Disporsi che l'Assegno Unico Familiare e ogni altro sussidio statale sia percepito e riscosso interamente dal padre in quanto attuale genitore collocatario della prole.
11) La Sig.ra presterà ogni collaborazione utile nella sottoscrizione della modulistica e nella CP_1 presentazione di ogni documento richiesto.
12) Ci si oppone alla richiesta avversaria di disporre CTU sui genitori.
13) Ogni altra domanda avversaria rigettata.
14) Spese, competenze ed onorari di giudizio interamente rifusi, in denegata ipotesi compensati.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI
Voglia l'Il.mo Tribunale di Lecco, nell'interesse dei minori, mantenere la tutela di e Per_4 Per_2
all'Ente Comune di LL prevedendo un presso famiglia Persona_6 Parte_2 affidataria che consenta loro di mantenere la frequenza negli attuali contesti scolastici e le frequentazioni amicali e parentali con rientro serale e nei fine settimana dal padre collocatario.
Si chiede che i minori frequentino la madre in modalità protetta sino alla conclusione del procedimento penale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e contraevano matrimonio civile il Parte_1 Controparte_1
30.10.2006 nel Comune di Napoli, optando per il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati tre figli, nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Per_4 Per_2 nato a [...] il [...]. Per_3
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 adiva codesto Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la separazione giudiziale con addebito alla moglie . Il ricorrente, Controparte_1 riferendo di agiti violenti della moglie nei confronti dello stesso e dei figli, oltre che di tentati agiti autolesivi della moglie, che aveva lasciato la casa coniugale in data 6.12.2023, chiedeva disporsi l'affido esclusivo a sè dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, nonché l'obbligo a carico della resistente di corrispondere un contributo al mantenimento a favore della prole.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la IG
, aderendo alla domanda sullo status, ma contestando la ricostruzione Controparte_1 della integralmente la ricostruzione della vita coniugale prospettata dal ricorrente. In particolare, adducendo di aver subito gravi abusi dal marito, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale con addebito a carico del marito, l'assegnazione della casa famigliare, l'affido super esclusivo ed il collocamento dei figli minori presso di sé, la sospensione del diritto di visita paterno, o in via pagina 6 di 20 subordinata, la determinazione delle modalità di visita del padre a fronte dell'intervento dei Servizi
Sociali. Quanto ai profili economici, chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento ordinario per i figli nella misura di € 900,00 mensili (euro 300 per figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie a carico del ricorrente, quantomeno fino al reperimento da parte della resistente di un'occupazione lavorativa stabile e sufficientemente remunerata, allorquando le predette spese saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
chiedeva infine la corresponsione a carico del marito di un assegno di mantenimento in favore della resistente di € 200,00 mensili.
Vista l'allegazione di querele reciproche tra i coniugi per presunti maltrattamenti famigliari, con decreto del 6.2.2024 il Giudice relatore nominava l'Avv. Alessandra CO quale curatore speciale dei minori, che si costituiva in giudizio chiedendo l'affidamento dei minori all'Ente con collocamento degli stessi presso il padre, con previsione di telefonate quotidiane tra la madre e i figli ed incontri settimanali presso la casa famigliare alla presenza di un educatore e l'attivazione del P.I.P.P.I.,
l'effettuazione di indagine psicodiagnostica a carico di entrambi i genitori, di indagine sociale del nucleo famigliare e della rete famigliare allargata, in modo particolare della nonna paterna, di effettuare un colloquio con gli insegnanti di e di e di attivare incontri protetti con l'educatore Per_2 Per_4 fino a conclusione delle indagini.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice relatore, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza del 15.3.2024 i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. con cui autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori al Comune di residenza, con incarico di mantenere i minori collocati presso il padre e di regolamentare i rapporti tra questi ultimi e la madre, prevedendo telefonate quotidiane e incontri settimanali, in presenza di un educatore presso la casa familiare, senza la presenza del padre o altri suoi familiari.
Incaricava inoltre il Servizio di prevedere un aiuto domestico e, in accoglimento delle richieste del
Curatore Speciale, di azionare il progetto “P.I.P.P.I.”, con indagine psicodiagnostica su entrambi i genitori, con particolare approfondimento delle capacità genitoriali, indagine sociale del nucleo famigliare e della rete famigliare allargata, in modo particolare della nonna paterna, di effettuare un colloquio con gli insegnanti di e di di attivare incontri con l'educatore sia in Per_2 Per_4 presenza della madre che del padre protetti fino a conclusione delle indagini, di attivare tutti gli ulteriori sostegni proposti dai Servizi Sociali.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.7.2024, il Giudice delegato preso atto della relazione dei servizi del 20.6.2024 e delle preoccupazioni espresse in udienza dal curatore speciale in merito al benessere dei minori, confermava l'incarico già conferito al Servizio
Tutela Minori competente per il Comune di LL, disponendo il monitoraggio dell'evoluzione delle pagina 7 di 20 cure sanitarie necessarie al minore , visto il suo imminente ricovero per operazione Persona_6 chirurgica e il successivo periodo di convalescenza, verificando, in particolare, che presso l'abitazione del padre riceva le cure prescritte, anche sotto il profilo del mantenimento della necessaria Per_3 igiene e pulizia (ad esempio: disponibilità di una culla adeguata in cui dormire, evitando di condividere il letto con i nonni), invitando i genitori ad informare tempestivamente il Servizio dell'evoluzione della situazione. Disponeva l'iscrizione ad opera del Servizio di all'asilo nido per l'anno scolastico Per_3
2024/2025 e di verificare l'effettiva presa in carico del minore presso il Servizio di Persona_5
Neuropsichiatria infantile, acquisendo informazioni sull'esito delle valutazioni in corso presso i servizi specialistici. Disponeva inoltre di verificare, anche per il tramite dell'educatrice domiciliare, che il sig.
dia esecuzione agli impegni assunti in udienza rispetto al divieto di utilizzo smodato e sregolato Pt_1 per dei dispositivi elettronici nonché di predisporre anche per lui un letto nella cameretta con Per_2 la sorella;
di curare l'esecuzione dell'indagine psicodiagnostica sulla sig.ra , ordinando il CP_1 deposito di una relazione di aggiornamento entro il 15.10.2024.
All'udienza del 19.11.2024 le parti chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione giudiziale, resa dal Tribunale di Lecco, con sentenza del 26.11.2024. Con separata ordinanza, il
Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio richiamando i provvedimenti temporanei e urgenti già emessi. Con successiva ordinanza emessa il 24.2.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.2.2025, il Giudice incaricava i Servizi Sociali di attivare con urgenza gli interventi proposti, ossia sostegno alla genitorialità e intervento educativo per entrambi i genitori, prosecuzione degli incontri protetti tra la madre e i figli e secondo le modalità in atto, sostegno alla madre nel Per_3 Per_2 reperimento di un'occupazione lavorativa e un'abitazione nel territorio lecchese, attivazione di supporto psicologico per e inserimento di in contesti educativi che Per_2 Per_4 Per_2 agevolino esperienze personali di crescita e rapporti con i pari, prosecuzione di tutte le attività ricreative, scolastiche ed extrascolastiche in particolare per e descritte nelle relazioni Per_2 Per_4 depositate e riportate nel verbale dell'udienza del 7.2.2025. Il Giudice, inoltre, rigettava le prove orali avanzate dalle parti e, ritenuta la necessità di verificare la situazione familiare e il benessere dei minori all'esito di un periodo di osservazione mantenendo allo stato i minori collocati presso il padre, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 15.7.2025.
Con istanza urgente del 29.5.2025 il curatore speciale, dando atto dell'avvenuta audizione in data
5.11.2024 della figlia in sede di incidente probatorio nell'ambito del procedimento penale a Per_4 carico della madre (ove la minore aveva riferito gli accadimenti avvenuti nel periodo precedente all'allontanamento dalla casa familiare della madre), chiedeva la fissazione dell'udienza di audizione della minore, a seguito dell'incontro avvenuto presso il servizio in data 21.5.2025. Il Giudice, preso pagina 8 di 20 atto di quanto relazionato dal curatore speciale, confermava la sospensione degli incontri madre/figlia, fissando l'audizione di quest'ultima per il 17.6.2025.
In data 16.6.2025, i servizi sociali depositavano una relazione di aggiornamento ove chiedevano per l'invio presso la NPI territorialmente competente al fine di valutare lo stato di benessere psico Per_4 emotivo e presso un centro per i DCA per la valutazione ed eventuale presa in carico per un disturbo del comportamento alimentare, e successivo inserimento in idonea struttura;
per l'affido Per_2 etero familiare professionale o in subordine, in caso di assenza di famiglie idonee all'abbinamento con il minore, l'inserimento in comunità educativa, al fine di allontanarlo da un contesto di pregiudizio che fatica a rispondere non solo ai bisogni primari, ma che risulta di pregiudizio dal punto di vista relazionale, soprattutto in termini di alienazione della figura materna;
per l'affido etero Per_3 familiare, al fine di non coinvolgere il bambino, durante la crescita, nelle ben note dinamiche della famiglia paterna e poter così salvaguardare il rapporto con entrambi i genitori, in una cornice di riferimento stabile, affettiva e scevra da conflitti.
All'esito dell'audizione della minore, il Giudice delegato con ordinanza emessa in data 17.6.2025, invitava nuovamente i Servizi Sociali ad attivare gli interventi già indicati nell'ordinanza del 24.2.2025,
o a dare atto delle ragioni per le quali non si era proceduto all'attivazione, sia con riferimento ai minori, che ai genitori. Con relazione di chiarimento depositata in data 30.6.2025 il Servizio Sociale evidenziava che l'attivazione degli interventi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori non era stata ritenuta utile dagli specialisti dell'ASST, che avevano effettuato le valutazioni psicodiagnostiche, e che erano stati effettuati tentativi di incontri congiunti tra i genitori rivelatisi fallimentari. Dava atto della prosecuzione dell'intervento educativo per entrambi i genitori e degli incontri protetti tra la madre e i figli e secondo le modalità in atto e dell'avvenuta Per_3 Per_2 attivazione del supporto psicologico per e dall'aprile 2025 e che i minori risultano Per_4 Per_2 essere inseriti in contesti educativi extrascolastici quali il doposcuola per e il Polo Educativo di Per_4
LL NI. Infine, il Servizio riferiva le difficoltà di reperimento di un'attività lavorativa sul territorio analoga a quella attuale per la madre, occupata con contratto a tempo indeterminato a Finale
Emilia. In base a tali elementi, il Servizio ribadiva la propria richiesta di affido etero-famigliare per i minori.
All'udienza del 15.07.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di remissione della causa in decisione e per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. Depositate le note scritte, nonché le memorie conclusive, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 9 di 20 Preliminarmente il Collegio reputa che la causa sia matura per la decisione allo stato degli atti, non ritenendo necessari ulteriori adempimenti istruttori, poiché la documentazione prodotta in giudizio, il contenuto degli scritti difensivi e gli elementi probatori acquisiti attraverso gli aggiornamenti forniti dai
Servizi Sociali del Comune di LL, che hanno in carico il nucleo famigliare, offrono gli elementi sufficienti ai fini del decidere ogni questione sottoposta al Tribunale.
Occorre poi dare atto dell'avvenuta pronuncia parziale sullo status, resa con sentenza non definitiva n.
733/2024 emessa in data 26.11.2024 e pubblicata il 3.12.2024 con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Va inoltre rilevato che le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito, rendendo pertanto superflua alcuna pronuncia del Tribunale sul punto.
Ciò premesso, il presente giudizio pende, allo stato, sulle questioni relative all'affidamento dei minori ed al loro collocamento, oltre che sulle domande economiche relative al contributo per il mantenimento della prole.
Con riferimento all'affidamento dei tre figli minori e si osserva quanto Per_4 Per_2 Per_3 segue. Entrambi genitori, modificando le proprie domande come formulate nei rispettivi atti introduttivi, nelle conclusioni hanno chiesto di mantenere l'affidamento dei tre figli ai Servizi Sociali già incaricati per il tempo ritenuto necessario e di disporre successivamente: il padre, l'affidamento esclusivo dei tre figli in suo favore, con conferma del collocamento presso di lui e con autorizzazione a compiere autonomamente le scelte di maggiore interesse da assumersi in favore dei minori;
la madre, di contro, l'affido esclusivo dei tre figli minori in suo favore, ovvero condiviso ad ambedue i genitori.
Entrambi i genitori si sono opposti all'affidamento extrafamiliare dei minori.
A sua volta, il Curatore Speciale ha chiesto di mantenere l'affido dei minori all'Ente, prevedendo un
“affido leggero” presso famiglia affidataria che consenta loro di mantenere la frequenza negli attuali contesti scolastici e le frequentazioni amicali e parentali con rientro serale e nei fine settimana dal padre collocatario, con frequentazioni con la madre in modalità protetta sino alla conclusione del procedimento penale. La proposta di affidamento etero-famigliare dei minori veniva altresì formulata dal Servizio nelle modalità indicate con le relazioni del 16.6.2025 e 30.6.2025 di cui si è dato atto.
Ebbene, di fronte anche alla concorde richiesta delle parti sul punto, ritiene il Tribunale che per i tre figli minori debba essere confermato l'affido all'Ente, già disposto con ordinanza del 15.3.2024, individuato nel Comune di LL, che continuerà ad assumere, in via esclusiva, le determinazioni afferenti le scelte di residenza, istruzione, educazione e cura, nonché con riferimento agli aspetti relativi al collocamento e alle frequentazioni con il genitore non collocatario, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. pagina 10 di 20 Per meglio chiarire le ragioni delle suddette conclusioni, giova ricostruire brevemente la complessiva vicenda processuale che ci occupa, così come emersa dalle reciproche difese nonchè dalle plurime relazioni dei Servizi Sociali e dei servizi specialistici all'uopo incaricati, agli atti.
Anzitutto, nel proprio ricorso, il OR dava atto degli atteggiamenti violenti della moglie nei Pt_1 confronti del ricorrente e dei tre figli minori, consistiti in momenti di ira incontrollabile che sfociano in aggressioni fisiche e verbali nei confronti della intera famiglia, usando parolacce nei confronti dei figli
e come stronza, infame, bastardo. Inoltre, il padre ha riferito che la madre in Per_4 Per_2 un'occasione avrebbe puntato un coltello da cucina alla gola della figlia e che veniva Per_4 Per_2 percosso e scaraventato nell'armadio della loro camera. Spesso, nei momenti di instabilità, la avrebbe lanciato per aria gli oggetti che le capitavano sottomano ed avrebbe tentato di CP_1 compiere agiti autolesivi davanti ai figli, ingerendo candeggina o simulando il taglio delle vene. Tali agiti, come detto, sono stati riportati dalla minore nel corso dell'incidente probatorio in data Per_4
5.11.2024 nell'ambito del procedimento penale a carico della madre, ancora pendente.
Nel corso del giudizio è poi emerso pacificamente che la IG a seguito di un litigio con la CP_1 figlia per futili motivi, avrebbe lasciato la casa coniugale in data 6.12.2023, stabilendosi Per_4 dapprima temporaneamente presso i propri genitori, per poi trasferirsi stabilmente presso la sorella a
Finale Emilia.
La IG , per converso, nei propri scritti difensivi ha fornito una versione diametralmente CP_1 opposta della situazione famigliare, esponendo di essere stata vittima di condotte psicologicamente, verbalmente e fisicamente violente palesate nel corso dell'intera durata del matrimonio -e ancor prima all'epoca del fidanzamento- perpetrate dal marito, anche alla presenza dei figli minori. Inoltre, la resistente riferiva che il rientro presso la casa famigliare le era stato impedito dal marito, che le impediva anche di vedere i figli.
Entrambi i coniugi hanno dato atto di aver presentato querele reciproche per presunti maltrattamenti famigliari, che risultano versate in atti.
Alla luce delle gravi accuse reciprocamente mosse dalle parti, il Giudice aveva nominato in data
6.2.2024 il Curatore Speciale dei minori e, in data 14.3.2024, aveva disposto l'affido dei tre figli minori al Comune di LL, con connotazioni limitative della responsabilità genitoriale e con incarico all'Ente di mantenere il collocamento dei minori presso il padre, convivente con la nonna paterna e saltuariamente con il nonno paterno.
Va evidenziato che nelle relazioni depositate dal Servizio Sociale è emersa sin dall'inizio della presa in carico l'elevata complessità della situazione famigliare, connotata da dinamiche tese alla ricerca di alleanze, al ricatto affettivo e all'aderenza a un pensiero rigido, che non consente ai figli pagina 11 di 20 l'avvicinamento affettivo all'uno e all'altro genitore, né tanto meno l'individuazione e il rispetto di sentimenti e vissuti personali.
In particolare, i Servizi affidatari, per il tramite anche dei servizi specialistici, hanno messo in evidenza il coinvolgimento dei figli minori nelle dinamiche di conflitto tra il OR (con la sua famiglia Pt_1
d'origine, con lui convivente) e la IG , reso anche attraverso rivendicazioni e CP_1 svalutazioni verso la madre;
nonché la mancanza di comunicazione tra i genitori per esplicito rifiuto del OR , che non ha mostrato nel corso della presa in carico una reale collaborazione alle proposte Pt_1 del Servizio. Il servizio in particolare ha sottolineato la marcata sfiducia del OR rispetto al Pt_1
Servizio ed agli interventi proposti, che si riflette in una collaborazione solo di forma, alcuna motivazione a mantenere in essere gli interventi (che vengono vissuti come una forzatura) nonché a ingaggiarsi in una genitorialità condivisa con la , nemmeno nell'interesse dei figli e che gli CP_1 importanti segnali di malessere, da un punto di vista comportamentale di da un punto di Per_2 vista fisico ed emotivo di , segnali che paiono non essere colti dal genitore collocatario e che Per_4 non possono essere oggetto di confronto con lo stesso (a fronte della totale sfiducia verso l'operato dei servizi. Quanto alla IG , date la sua lontananza e la vicenda penale che preclude una sua CP_1 partecipazione alla cura e alla gestione quotidiana dei figli e che determina riflessi importanti sulle dinamiche relazionali tra lei e i figli, e vista la forte conflittualità del nei suoi confronti esplicitata Pt_1 dallo stesso, il Servizio riteneva che la stessa non potesse garantire una presenza solida per i figli.
Per quanto concerne nello specifico la situazione dei minori, il Servizio ha espresso più volte la preoccupazione per lo stato di salute fisica e psico – emotivo della figlia maggiore oggi di
Per_4 anni 16, segnalando la necessità per la ragazza di accedere a un servizio di Neuropsichiatria Infantile oltre che a un Centro specializzato in Disturbi del Comportamento Alimentare, visto il suo stato di evidente sovrappeso. sta ripetendo la prima superiore dopo la bocciatura dello scorso anno e
Per_4 dalle relazioni del Servizio è emerso che si trovi costretta a vivere un conflitto di lealtà per le dinamiche disfunzionali famigliari in cui è inserita. È stata inoltre rilevata la sua adultizzazione all'interno del nucleo familiare e l'inversione di ruolo per cui si è dovuta far carico nel corso
Per_4 del tempo, sia riguardo alla cura dei fratelli minori, sia rispetto all'espletamento di alcune faccende domestiche, in particolare quando la madre era al lavoro in orari serali. Il servizio ha segnalato che il padre non ha mai problematizzato la condizione di salute della figlia, dimostrando in generale un'incapacità a collaborare e leggere i bisogni di Non si dimentichi, poi, che sin da
Per_4 Per_4 subito ha manifestato la ferma opposizione ad incontrare la madre, confermata nell'audizione avanti il
Giudice delegato avvenuta in data 17.6.2025. In tale sede la minore, premettendo di essersi fatta portavoce anche dei suoi fratelli, ha dichiarato di avere un bel rapporto con la nonna paterna (è come se pagina 12 di 20 fosse mia mamma) e che la madre l'aveva sempre trattata male da quando siamo venuti al nord. La minore ha altresì esposto di essere arrabbiata con il servizio, riferendosi all'episodio avvenuto in data
3.2.2025, segnalato con istanza urgente del curatore speciale, con cui veniva richiesta l'immediata sospensione delle visite madre/figlia, poi disposta dal Giudice delegato a seguito dell'audizione della minore.
di otto anni, nelle relazioni del servizio viene descritto come un bambino ipercinetico e Per_2 agitato, con un tono di voce costantemente molto elevato, che utilizza un linguaggio scurrile, che fatica a mantenere l'attenzione e la concentrazione su qualsiasi attività per più di pochi minuti, che ha reazioni spropositate, con urla e agiti aggressivi verso gli oggetti. Anche la scuola nella relazione del
4.3.2025, oltre ad aver evidenziato le difficoltà del minore negli apprendimenti e nelle relazioni con i compagni, ha rilevato la fragilità emotiva del minore, spesso incline a perdere il controllo e ad assumere atteggiamenti non corretti. Tali difficoltà del minore sono state confermate anche nella relazione della NPI del 10.3.2025. L'Educatrice domiciliare ha inoltre riferito che in casa il bambino non ha alcun giocattolo, ma solo dispositivi elettronici, che utilizza in modo sregolato. Anche gli operatori del Polo Educativo hanno evidenziato nella relazione del 15.5.2025 che il minore risultava agitato, nervoso, incapace di seguire qualsiasi indicazione educativa e normativa, pur rilevando che a partire da gennaio 2025 ha iniziato a verbalizzare maggiormente le sue fatiche, a mantenere un comportamento più adeguato al contesto ed il miglioramento della relazione con i pari. Il Polo
Educativo ha rilevato che il padre risponde tempestivamente alle varie comunicazioni mandate dagli educatori ed è sempre puntuale a ritirare il figlio al termine del servizio chiedendo un confronto con gli educatori in merito all'andamento del comportamento del figlio. Dalle relazioni del Servizio è invece emerso che il padre è risultato poco incline a cogliere le fragilità del figlio, non riuscendo a problematizzare alcun aspetto dei suoi comportamenti, con la costante tendenza a normalizzare qualsiasi situazione problematica. La madre, d'altro canto, continua a tutt'oggi ad incontrare i figli e presso l'abitazione famigliare a cadenza settimanale, alla presenza di Per_2 Per_3 un'educatrice. Il Servizio ha segnalato il buon andamento degli incontri e la capacità della madre di riuscire a contenere e a non cedere all'emotività suscitata occasionalmente dalle provocazioni Per_2
e dai rifiuti del figlio. L'educatrice domiciliare ha riferito il cambio di atteggiamento di che Per_2 prima dell'incontro verbalizza di non voler vedere la mamma, mentre all'arrivo della IG appare sereno e a lei si relaziona con affetto e tranquillità. Il Servizio sul punto ha rilevato la fatica del bambino, come se dovesse rispondere al mandato familiare di conflitto con la madre (quando in presenza del padre e dei nonni), e potesse sentirsi libero di accedere alla madre solo quando si trova da solo, per un certo tempo, con lei. La sofferenza emotiva del minore non pare essere stata colta dal pagina 13 di 20 padre e dai nonni, ma viene negata e minimizzata, con aperta colpevolizzazione ai danni del bambino, quando non aderente al mandato familiare contro la madre.
Infine, per quanto concerne il piccolo di 3 anni, il Servizio ha dato atto nell'ultima relazione Per_3 dell'avvenuta iscrizione del minore presso il nido “Lo spazio di Bea” nel gennaio 2025 e che la frequenza di un contesto educativo extra familiare abbia permesso al minore di sviluppare una serie di competenze tipiche dell'età che, fino a pochi mesi fa erano ipostimolate (prensione, motricità, lallazione, ...). La madre va a prendere al nido una volta alla settimana. viene Per_3 Per_3 descritto nelle relazioni come un bambino facilmente adattabile al contesto e poco richiestivo.
La conferma dell'affidamento dei tre minori all'Ente, risulta quindi allo stato indispensabile, stante l'evidente patologia del nucleo familiare emersa, dovuta a comportamenti dei genitori pregiudizievoli degli interessi dei figli, per l'elevato livello di conflittualità tra loro esistente e per il profondo coinvolgimento dei figli nel dissidio, e vista l'assoluta incapacità delle parti, come relazionata dal
Servizio, ognuna per motivazioni diverse, ad esercitare una corretta genitorialità, ad occuparsi della sana e serena crescita dei minori e ad assumere le corrette decisioni nel loro esclusivo interesse.
Sul punto va osservato che secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione al quale il
Collegio intende dare continuità (cfr. da ultimo Cass. 32290/2023) l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall'art.
5-bis della legge 4 maggio 1983 n. 184 (norma inserita dall'art. 28, comma 1, (D.lgs. n. 149/2022) costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in ragione della natura e delle funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare. Il provvedimento che dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali con limitazione della responsabilità genitoriale costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. 16569/2021) e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità. I contenuti di tale provvedimento devono essere conformati alla proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare un'adeguata vigilanza sull'operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell'art.
5-bis l.
184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questo è persona diversa dai genitori. pagina 14 di 20 Alla luce dei principi espressi da tale orientamento giurisprudenziale, il Collegio non ritiene di aderire alla richiesta di affidamento etero-famigliare dei minori come formulata del Servizio e dal Curatore
Speciale.
Nonostante le valutazioni sulle capacità genitoriali espresse dal Servizio - come sopra riportate e confermate nelle plurime relazioni depositate nel corso del presente giudizio - abbiano portato a concludere per l'opportunità della previsione per di un affido etero familiare professionale o, Per_2 in caso di assenza di famiglie idonee, l'inserimento in comunità educativa, e per l'affido etero Per_3 familiare tout court, e nonostante il curatore speciale abbia indicato la soluzione dell'affido leggero di tutti e tre i minori presso una famiglia affidataria - in modo da consentire loro di mantenere la frequenza negli attuali contesti scolastici e le frequentazioni amicali e parentali con rientro serale e nei fine settimana dal padre attualmente collocatari - va osservato quanto segue. In primis, le soluzioni proposte appaiono formulate solo genericamente, non avendo indicato né il servizio né il curatore un progetto specifico in tal senso, ad esempio adoperandosi per la ricerca di una famiglia affidataria o di una diversa struttura idonea ad ospitare i minori. In aggiunta, le soluzioni proposte non paiono proporzionate né giustificate dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali dei minori, per non aver sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità, vista anche la mancata attivazione parziale degli incarichi demandati al Servizio, tra cui la presa in carico psicologica di presso il Consultorio e la presa Per_2 in carico di presso la NPI. Per_3
Va invero valorizzato il miglioramento di avvenuto nell'ultimo periodo, come riportato dalla Per_2 relazione del Polo Educativo del 15.5.2025; l'avvenuta iscrizione all'asilo nido di che ha Per_3 permesso al minore permesso significativi miglioramenti in termini di prensione, motricità e lallazione di cui si è dato atto. Infine, ha iniziato il percorso di sostegno psicologico e avrebbe Per_4 comunicato alla Curatrice che vorrebbe incontrare la madre dopo tale percorso che, per quanto la riguarda, ritiene possa essere importante e per lei utile per quello che ha subito (cfr. mail del 12.5.2025 allegata alla relazione del servizio del 16.6.2025). L'Educatrice ha riferito inoltre di un costante atteggiamento collaborante e positivo della madre nei confronti dei figli e del Servizio, mettendo in luce una progressiva ricostruzione della relazione della madre con entrambi i figli maschi fondata sulla cura, l'accoglienza e la capacità della IG nel sintonizzarsi affettivamente ai figli;
il Polo Educativo ha, come già detto, rilevato l'interesse dimostrato dal padre al percorso di Per_2
Anche la situazione abitativa, descritta inizialmente nelle relazioni come scarsamente idonea alle esigenze del nucleo famigliare, in particolare rispetto al riposo notturno dei minori, appare ad oggi molto migliorata. Anche rispetto alle condizioni dell'abitazione ha riferito nel corso della Per_4
pagina 15 di 20 propria audizione: “Abbiamo cambiato la disposizione delle stanze, abbiamo invertito almeno anche mio fratello ha un letto. Nella mia stanza abbiamo un letto a castello e uno a cassettone, predisposto per quando non sarà più nella culla. Ora la casa è decisamente migliorata, è anche più Per_3 luminosa, abbiamo pitturato anche le pareti, sembra più grande. Siamo tutti lì con i nonni”.
Alla luce della situazione attuale, pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre l'affido etero-famigliare dei minori, il cui affidamento va confermato all'Ente territorialmente competente, mantenendo l'attuale collocamento presso il padre, in considerazione della circostanza che i minori venivano già collocati presso il padre con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. emessi in data 15.3.2024, che l'Ente affidatario non ha ritenuto di modificare e che non vi sono emergenze successive che determinino di differentemente regolamentare.
Sul punto non si dimentichi poi che dal dicembre 2024 la IG , madre del OR Parte_3
, è stabilmente domiciliata con il nucleo familiare, ove vive periodicamente anche il padre del Pt_1 OR . Dalle relazioni del servizio e dalle affermazioni di emerge che la nonna paterna Pt_1 Per_4 supporta la vita quotidiana del figlio e dei nipoti. Nelle visite domiciliari, è emerso l'aiuto offerto concretamente dalla nonna nella gestione domestica, ed il forte legame affettivo con i nipoti.
Nonostante i limiti mostrati dalla IG rispetto alle difficoltà di e di dal Pt_3 Per_2 Per_4 punto di vista scolastico o dell'alimentazione e malgrado abbia espresso in maniera esplicita la propria disistima verso la ex nuora come riferiti nelle relazioni del Servizio, si ritiene che la figura della nonna paterna costituisca allo stato un punto di riferimento fondamentale per il OR e per i nipoti, tale Pt_1 da ulteriormente avvalorare la conferma del collocamento dei minori presso l'abitazione paterna.
Per quanto concerne la casa familiare, va ricordato in punto di diritto che l'abitazione dove la famiglia ha vissuto viene assegnata dal giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a rimanere nell'ambiente domestico dove sono cresciuti (vedasi art. 337 sexies cpc che ha riprodotto il vecchio art. 155 quater cc). Di conseguenza ed anche a fronte della richiesta concorde delle parti sul punto, essa viene assegnata al OR , quale genitore Pt_1 collocatario dei minori (ex multis Cass. Civ. , sez. VI, 24254/18).
Nondimeno si osserva che la situazione, sicuramente migliorata, è ancora in divenire e necessita di essere ulteriormente consolidata, non risultando possibile allo stato formulare un giudizio prognostico circa la valutazione delle capacità genitoriali che emergeranno nel corso della prosecuzione del monitoraggio dei servizi sociali.
Il nucleo necessita infatti di ulteriore supporto nel graduale processo di ricostruzione di un equilibrio familiare e sociale, che si ritiene allo stato prematuro rimettere all'autonoma gestione delle parti. Si ritiene pertanto che tutti gli interventi di sostegno intrapresi nei confronti del nucleo debbano pagina 16 di 20 proseguire sotto la stretta sorveglianza dei Servizi Sociali, valutando se del caso un eventuale cambio di équipe, stante la sostanziale sfiducia nell'operato degli attuali operatori riferita dal medesimo Servizio nell'ultima relazione depositata il 29.9.2025.
Per tali ragioni si ritiene quindi opportuno rinnovare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del
Comune di residenza, attualmente LL, per il periodo massimo di anni 2 dalla presente decisione, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile al caso di specie. Trascorso tale periodo di tempo, in assenza di proroghe, l'affidamento dei tre minori diverrà condiviso ad entrambi i genitori, salvo diverse iniziative delle parti o dei servizi sociali. I servizi sociali affidatari manterranno il collocamento dei bambini presso il padre e proseguiranno negli incontri dei figli e con la madre, Per_2 Per_3 secondo le modalità già in essere, presso la casa famigliare ed alla presenza di un educatore e con tutte le cautele reputate necessarie in considerazione della situazione dei minori, con facoltà modificare il calendario allorché ciò risulti maggiormente adeguato al loro interesse, prevedendo in caso di andamento positivo il progressivo ampliamento delle visite fino alla liberalizzazione, riferendo al
Giudice Tutelare eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere attivato per la vigilanza o, in ipotesi più gravi ed urgenti e al PM presso il TM competente.
Con riferimento agli ulteriori interventi in favore del nucleo familiare, il Collegio dispone che gli operatori proseguano con tutti gli interventi in corso e nei nuovi demandati, come dettagliatamente indicato in dispositivo, mantenendo un monitoraggio della situazione famigliare, attivando in particolare per le parti un percorso di sostegno individuale alla genitorialità.
Con riferimento, infine, al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli. Con riguardo alla IG nel corso del giudizio è CP_1 emerso che la stessa ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale percepisce circa euro
8.000 annui lordi (cfr. CUD 2025). Per quanto riguarda il è emerso un reddito costante negli Pt_1 ultimi tre anni pari a circa euro 24.000 lordi. Sul punto, stante anche la richiesta del ricorrente e la seppur minima disponibilità economica della resistente, ritiene il Tribunale che debba essere sin d'ora disposto un assegno mensile a carico della a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1 che si stima equo stabilire in complessivi € 200 per i tre figli, tenuto conto delle esigue disponibilità economiche della madre e della partecipazione di quest'ultima al pagamento delle spese straordinarie, tra cui la retta dell'asilo di Va inoltre disposto a carico di entrambi i genitori il versamento Per_3 del 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli, regolamentate secondo il protocollo d'intesa in vigore presso questo Tribunale.
pagina 17 di 20 Quanto al curatore speciale, in considerazione del fatto che la nomina si è resa necessaria a causa della sostanziale inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per porre le spese di lite di quest'ultimo integralmente a carico solidale delle parti. Il pagamento dovrà essere effettuato in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002, stante l'ammissione dell'avv.
CO al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese e competenze di giudizio possono restare compensate, in ragione della reciproca soccombenza sulle rispettive domande proposte nel giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ferma la pronuncia sullo status di cui alla sentenza n. 733/2024 pubblicata il 03/12/2024 di separazione personale dei coniugi e così provvede: Parte_1 Controparte_1
- conferma l'affido dei minori e all'Ente, che allo stato si Per_4 Per_2 Persona_6 individua nel Comune di LL, per la durata di 2 anni decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, con conseguente contestuale limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nelle decisioni di maggior interesse che riguardano i minori in ambito scolastico, educativo, sanitario, nonché con riferimento agli aspetti relativi al collocamento, alla residenza, alle pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e alle frequentazioni con il genitore non collocatario. Alla scadenza dei due anni, in mancanza di proroga, viene sin d'ora disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso il padre, salvo diverse iniziative delle parti o dei
Servizi Sociali;
- dispone che l'Ente affidatario mantenga i minori collocati presso il padre, nell'abitazione di
LL, via Provinciale n. 6;
- conferma la sospensione delle frequentazioni tra e la madre;
Per_4
- incarica i Servizi sociali territorialmente competenti (che allo stato si individuano in quelli del
Comune di LL) di:
➢ proseguire con il monitoraggio familiare;
➢ mantenere l'attuale calendario delle frequentazioni madre/figli e presso la Per_2 Per_3 casa famigliare alla presenza di un educatore, con facoltà di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse dei figli minori, tenuto conto delle loro condizioni di benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con la madre, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del nucleo, prevedendo in caso di andamento positivo il progressivo ampliamento pagina 18 di 20 delle visite fino alla liberalizzazione, ovvero con facoltà di sospensione in caso di riscontrato pregiudizio per i minori;
➢ proseguire con la presa in carico dei genitori, mantenendo/attivando tutti gli opportuni interventi educativi e/o sostegno della genitorialità, di supporto psicologico e psicoterapeutico;
➢ sostenere la IG nel reperimento di un'occupazione lavorativa e un'abitazione nel CP_1
territorio lecchese;
➢ proseguire/attivare il percorso di sostegno psicologico del minore presso il Consultorio Per_2
territoriale e la presa in carico del minore presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, nonché attivare tutti gli interventi ritenuti necessari e a favore dello stesso, favorendo il proseguimento della frequentazione di contesti educativi che agevolino esperienze personali di crescita e rapporti con i pari;
➢ proseguire il percorso di sostegno psicologico della minore Per_4
➢ proseguire tutte le attività ricreative, scolastiche ed extrascolastiche in atto in particolare per i minori e Per_2 Per_4
➢ monitorare la prosecuzione della frequenza di all'asilo, attivando tutti gli interventi Per_3
ritenuti necessari e a favore dello stesso, attivando la presa in carico del minore presso il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile;
➢ svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti da e con ciascun genitore e Per_3 Per_2 sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori medesimi, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
➢ invita entrambi i genitori ad intraprendere tutti i percorsi di cura e di sostegno suggeriti e ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
- pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 ordinario della prole, a l'importo complessivo di € 200,00 mensili soggetto a Parte_1 pagina 19 di 20 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza da gennaio 2026;
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto;
- l'assegno unico verrà percepito integralmente dal padre collocatario;
- condanna le parti in via solidale tra loro a rifondere all'avv. Alessandra CO, in qualità di curatore speciale dei minori, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.200 per compenso professionale, oltre al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento avvenga a favore dell'Erario;
- nel rapporto processuale tra e , compensa le spese di lite tra le parti. Pt_1 Pt_4
Lecco, 4 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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