Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 6706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6706 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06706/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16641/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16641 del 2022, proposto da RA Amendolagine, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell’Interno e Questura Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della nota del Ministero dell’Interno prot. 78089 del 25.10.22, comunicata solo a mezzo whatsapp il 31 ottobre 2022, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dello stesso Ministero dell’Interno ha illegittimamente disposto il rigetto dell’istanza dell’8 aprile 2022 presentata dal ricorrente di trasferimento presso la sede di Bari ex art. 33, co. 5, legge n. 104/92;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se lesivo della propria sfera giuridica, ivi inclusa la nota prot. n. 68744 del 19 settembre 2022 di preavviso di rigetto, nonché – in subordine, ove lesivo e ove occorra – del mai conosciuto e/o comunicato parere “favorevole” della Questura di Roma;
nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica, ordinando loro di procedere al trasferimento del concludente presso la sede di Bari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. LU BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe con i quali l’Amministrazione ministeriale ha rigettato l’istanza di trasferimento presso altra sede di servizio, presentata dalla parte ricorrente in data 8 aprile 2022 ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Rilevato che nelle more del giudizio – segnatamente in data 10 febbraio 2026 – il ricorrente ha versato in atti una istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando di non avere più interesse a una delibazione di merito del presente ricorso “ essendo mutate nelle more del giudizio le circostanze e condizioni che l’avevano indotto a proporre ricorso ”, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente e considerando la piena operatività del principio dispositivo anche nel processo amministrativo, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. c) , c.p.a.;
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in ragione della definizione in rito della controversia e della specifica richiesta avanzata dalla parte ricorrente, alla quale le Amministrazioni resistenti non si sono opposte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI TR, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
LU BI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU BI | RI TR |
IL SEGRETARIO