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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8322/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0942024901233185000 TARES 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942024901233185000 TARI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942024901233185000 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942024901233185000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto il sollecito di pagamento n. 0942024901233185000 del 27.08.2024 (€. 25.012,99), notificata in data 19.09.2024, avversata per le pretese di pagamento riferite alla TARES 2013
e alla TARI 2014-2015-2016, tributi del Comune di Reggio Calabria.
Parte ricorrente articola più censure, centrate su un pregresso giudicato, nonché sull'omessa notifica degli atti sottesi al sollecito opposto.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso in quanto l'opposto sollecito non è atto impugnabile;
inoltre deduce il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa.
In ogni caso rappresenta che le sottese cartelle di pagamento n. 094 2023 0014382469 e n. 094 2023
0024330136, per come ricavabile dalla documentazione allegata, sono state ritualmente e correttamente notificate;
inoltre eccepisce non essere maturato il termine prescrizionale, dovendosi anche tenere conto della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, eccependo e documentando la regolare notifica dei propri atti presupposti (avviso di accertamento TARES 2013, avvisi di accertamento TARI
2014, 2015 e 2016), nonché la legittimazione del concessionario a contraddire sulle notifiche delle cartelle.
Il Comune, inoltre, contesta la censura sull'intervenuto giudicato, trattandosi di decisione formalmente inconferente con le pretese contenute nel sollecito impugnato.
Parte ricorrente ha, quindi, prodotto perizia tecnica riferita alla superficie tassabile.
La stessa ricorrente ha poi presentato memorie illustrative, centrate soprattutto sulla minor superficie tassabile, che non sarebbe pari a mq. 1.174 (come ritenuto dal Comune), ma pari a mq. 227 (con risultanze catastali comunque riportanti mq 400); controeccepisce, inoltre, sulla notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza n. 836/2025 il collegio, considerato che parte ricorrente ha chiesto, in data 14.03.2025, la riunione del presente procedimento con quello, connesso, portante il numero di RGR 8989/2024, pendente presso la Sezione 5, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte per quanto di competenza.
Parte ricorrente ha presentato ulteriori memorie, anche allegando decisioni di questa Corte parzialmente favorevoli, intanto intervenute per altre annualità. Quindi l'Ente impositore e la contribuente hanno comunicato di volersi avvalere dell'istituto di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, sulla base dei seguenti elementi di conciliazione:
rideterminazione della tassa rifiuti per le annualità che vanno dal 2008 al 2023 riducendo la superficie da
1174 a 400 mq;
azzeramento delle sanzioni per le annualità che vanno dal 2013 al 2023;
compensazione integrale delle spese di lite.
La tassa, pertanto, è stata concordemente rideterminata per come risultante dai prospetti uniti all'accordo, depositato nel fascicolo processuale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto accordo conciliativo va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per accordo conciliativo tra le parti e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8322/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0942024901233185000 TARES 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942024901233185000 TARI 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942024901233185000 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0942024901233185000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto il sollecito di pagamento n. 0942024901233185000 del 27.08.2024 (€. 25.012,99), notificata in data 19.09.2024, avversata per le pretese di pagamento riferite alla TARES 2013
e alla TARI 2014-2015-2016, tributi del Comune di Reggio Calabria.
Parte ricorrente articola più censure, centrate su un pregresso giudicato, nonché sull'omessa notifica degli atti sottesi al sollecito opposto.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso in quanto l'opposto sollecito non è atto impugnabile;
inoltre deduce il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa.
In ogni caso rappresenta che le sottese cartelle di pagamento n. 094 2023 0014382469 e n. 094 2023
0024330136, per come ricavabile dalla documentazione allegata, sono state ritualmente e correttamente notificate;
inoltre eccepisce non essere maturato il termine prescrizionale, dovendosi anche tenere conto della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, eccependo e documentando la regolare notifica dei propri atti presupposti (avviso di accertamento TARES 2013, avvisi di accertamento TARI
2014, 2015 e 2016), nonché la legittimazione del concessionario a contraddire sulle notifiche delle cartelle.
Il Comune, inoltre, contesta la censura sull'intervenuto giudicato, trattandosi di decisione formalmente inconferente con le pretese contenute nel sollecito impugnato.
Parte ricorrente ha, quindi, prodotto perizia tecnica riferita alla superficie tassabile.
La stessa ricorrente ha poi presentato memorie illustrative, centrate soprattutto sulla minor superficie tassabile, che non sarebbe pari a mq. 1.174 (come ritenuto dal Comune), ma pari a mq. 227 (con risultanze catastali comunque riportanti mq 400); controeccepisce, inoltre, sulla notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza n. 836/2025 il collegio, considerato che parte ricorrente ha chiesto, in data 14.03.2025, la riunione del presente procedimento con quello, connesso, portante il numero di RGR 8989/2024, pendente presso la Sezione 5, ha trasmesso gli atti al Presidente della Corte per quanto di competenza.
Parte ricorrente ha presentato ulteriori memorie, anche allegando decisioni di questa Corte parzialmente favorevoli, intanto intervenute per altre annualità. Quindi l'Ente impositore e la contribuente hanno comunicato di volersi avvalere dell'istituto di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, sulla base dei seguenti elementi di conciliazione:
rideterminazione della tassa rifiuti per le annualità che vanno dal 2008 al 2023 riducendo la superficie da
1174 a 400 mq;
azzeramento delle sanzioni per le annualità che vanno dal 2013 al 2023;
compensazione integrale delle spese di lite.
La tassa, pertanto, è stata concordemente rideterminata per come risultante dai prospetti uniti all'accordo, depositato nel fascicolo processuale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto accordo conciliativo va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per accordo conciliativo tra le parti e compensa le spese.