Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00670/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2025, proposto da
Italcantieri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e IO IE, rappresentati e difesi dall'avvocato IO IE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tar della Calabria n. 313 del 10 febbraio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n.313 del 10 febbraio 2025, con la quale questo Tribunale ha accolto il ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza del 23 settembre 2024, di conclusione del procedimento di approvazione della c.d. SAL BIS, con applicazione della revisione dei prezzi prevista dall’art.26 d.l. 17 maggio 2022, n.50, convertito con legge n.91/2022, modificato con legge n.197/2022.
Con il medesimo mezzo, ha agito altresì il difensore, in proprio, per l’ottemperanza della sentenza nel capo relativo alle spese di lite, distratte in suo favore.
2. L’Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita.
3. All’esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Collegio, con ordinanza n.206 del 2 febbraio 2026, ha dato avviso alla parte ricorrente, ai sensi dell’art.73, co.3, c.p.a., della sussistenza un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della incompatibilità dell’azione di ottemperanza per la esecuzione di una sentenza amministrativa resa in tema di silenzio ex art.117 c.p.a., avuto riguardo altresì, nel caso di specie, alla già disposta nomina di un commissario ad acta in sede di decisione del ricorso per silentium .
Ha quindi concesso termine per il deposito di memorie sulla rilevata questione, riservando, all’esito, la decisione del ricorso.
4. La parte ricorrente non ha prodotto memoria nel termine assegnatole.
5. Tanto premesso, deve dichiararsi la inammissibilità della domanda proposta dalla Italcantieri s.r.l. ed accogliersi quella proposta dal difensore.
6. Quanto alla prima, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non è ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a. per dare esecuzione ad una sentenza amministrativa in tema di silenzio ex art. 117 c.p.a., atteso che detto rito speciale già ammette, al comma 3, la possibilità di richiedere al giudice la nomina – nella stessa sentenza o a seguito di successiva istanza dell’interessato – di un commissario ad acta che dia compiuta attuazione, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, al decisum contenuto in sentenza, ed al successivo comma 4 prevede, inoltre, espressamente che “ Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario ”.
Tale speciale rito configura, pertanto, l’ottemperanza alla stregua di una fase esecutiva collegata, senza soluzione di continuità, al giudizio che definisce il ricorso avverso il silenzio-rifiuto (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 4844; T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 28 marzo 2023, n. 5339; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 12 luglio 2022, n. 1024; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25 novembre 2019, n. 5558).
Ipotizzando una diversa soluzione processuale (cioè che il giudizio di ottemperanza possa avere applicazione anche per l’esecuzione delle sentenze in materia di silenzio) si verrebbe, evidentemente, a determinare un inutile aggravamento dei rimedi processuali, dal momento che la legge prevede, appunto, uno strumento diretto per dare piena e satisfattiva esecuzione alle sentenze che hanno accertato un’inerzia amministrativa, consentendo l’immediata nomina del commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inadempiente per l’adozione dell’atto mancato (in termini, Tar Lazio, III -bis , 17 gennaio 2026, 991).
6.1. Nel caso di specie, nemmeno può procedersi alla conversione della domanda di ottemperanza in istanza di nomina di commissario ad acta formulata ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., nell’ambito del proposto giudizio contro il silenzio dell’Amministrazione (cfr. Tar Lazio, III -bis , 17 gennaio 2026, 991, cit.), giacché, con la sentenza resa all’esito del giudizio avverso il silenzio il Tribunale ha già provveduto, per il caso di perdurante inerzia, alla nomina del Commissario, cui l’interessato può quindi rivolgersi, con apposita istanza.
6.2. Deve conseguentemente dichiararsi la inammissibilità della domanda formulata dalla società ricorrente.
7. Quanto alla domanda formulata dall’avvocato Marco IE, per l’ottemperanza della sentenza, nella parte in cui si è con essa disposta la condanna alle spese di lite dell’amministrazione, con distrazione in suo favore, quale difensore antistatario, il Collegio non rinviene, per essa, la sussistenza delle preclusioni processuali evidenziate in relazione all’azione formulata dalla società ricorrente, non essendo, l’odierno ricorrente, parte del giudizio avverso il silenzio, all’esito del quale è stata resa la sentenza oggetto del presente giudizio.
La domanda è pertanto ammissibile e va accolta, risultando, in particolare, che la sentenza, notificata all’amministrazione debitrice il 10 febbraio 2025, non è stata eseguita.
Pertanto:
- l’intimata amministrazione deve eseguire compiutamente la sentenza, in relazione al capo con il quale si è disposta la condanna alle spese di lite, liquidate in favore dell’odierno ricorrente, quale difensore antistatario, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, co.4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015); non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto – in aggiunta agli interessi legali dovuti “ ex lege ” o disposti nella medesima condanna; tale ulteriore importo dovrà essere corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta ;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5 -sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499).
8. Tanto premesso, deve dichiararsi la inammissibilità della domanda formulata dalla Italcantieri s.r.l. ed accogliersi quella formulata dall’avvocato IO IE.
9. Nulla deve disporsi per le spese, quanto alla Italcantieri s.r.l., stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Quanto all’avvocato IO IE, di contro, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità della domanda proposta dalla Italcantieri s.r.l. ed accoglie quella formulata dall’avvocato IO IE, e, per l’effetto:
- ordina alla Provincia di Catanzaro di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata, in favore dell’avvocato IO IE, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore del ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) nei termini indicati in parte motiva;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di IO IE, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato;
- nulla spese per la Italcantieri s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 28 gennaio 2026, 25 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RD ND, Presidente
NI IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IC | RD ND |
IL SEGRETARIO