TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 670
TAR
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per ottemperanza a sentenza su silenzio

    La giurisprudenza amministrativa consolidata esclude l'ammissibilità del ricorso ex art. 112 c.p.a. per sentenze su silenzio, in quanto il rito speciale ex art. 117 c.p.a. prevede già strumenti di esecuzione tramite commissario ad acta. La conversione della domanda è esclusa poiché il giudice aveva già provveduto alla nomina del commissario nella sentenza precedente.

  • Accolto
    Ammissibilità e accoglimento della domanda per spese di lite

    La domanda è ammissibile poiché il difensore non era parte del giudizio originario. L'amministrazione non ha eseguito la sentenza notificata, pertanto la domanda è accolta. L'amministrazione è ordinata a pagare le spese entro trenta giorni. Viene determinata una penalità di mora ex art. 114, co.4, lett. e) c.p.a. nella misura degli interessi legali. Viene nominato un commissario ad acta per il caso di inadempimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 670
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 670
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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