Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14646 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Risarcimento1 4646 /02- Composta dagli Ill.m Sigg. Magistrat R.G.N. 15507/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Cron.34088 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Rep. 3810 Dott. MA FINOCCHIARO Consigliere Ud. 06/02/02 CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UPPICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal SigIL SOLE 24 ORE per diritu domiciliato in ROMA VIA il 16 OFT, 2002 MISCIA MARIO, elettivamente IL CANCELLIERE DELLA GIULIANI 80, presso lo studio dell'avvocato 1 ROBERTO CROCE, difeso dall'avvocato GENNARO MALINCONICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA UNIVERSO ASSICURAZIONI SPA, DE LUCA PASQUALE, DE LUCA VINCENZO;
- intimati avversO la sentenza n. 1532/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE emessa il 10/6/1998, UFFICIO CA. Richiesta copia depositata il 29/06/98; RG.328/1997,2002 dal Sig. CROC per diritti € 6.19 339 udita la relazione della causa svolta nella pubblica || 13.5.03 IL CANCELLIERE 1 udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Ennic MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che ha concluso perfaccaccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 12.9 e 5.10.1986 MI MA conve- niva in giudizio davanti al tribunale di Napoli De LU AS, De LU EN e la Universo Ass.ni spa, rispettivamente asserito proprietario, conducente e as- sicuratore dell'autocarro tg. CE-55450, per ivi sentir- li condannare in solido al risarcimento dei danni ri- portati dalla sua autovettura alfa sud tg. NA-B97619 nel sinistro stradale verificatosi in Napoli alla via Delle Puglie in data 11.9.1985, concretatosi nell'investimento dell'autovettura ad opera del condu- cente dell'autocarro, esso De LU EN. Dei convenuti si costituiva in giudizio solo l'assicuratore che chiedeva il rigetto della domanda. Con sentenza n. 5651/96, depositata il 13.6.96, l'adito tribunale dichiarava improcedibile la domanda a sensi dell'art. 23 l. 990/69 perché non provata la pro- prietà dell'autocarro in capo a De LU AS. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 10.6.98, dep. il 2 29.6.98, che ha rigettato l'appello proposto dal Mi- scia. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Mi- scia, esponendo tre motivi. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- di legge e contraddittorietà di motivazione su un ne punto decisivo della controversia, si assume che la Corte di merito, pur avendo rilevato che dal certifica- to del PRA, relativo all'autovettura tg. CE-055450, ri- sultava che la medesima era intestata, quale proprieta- rio, a De LU AS, ha poi affermato che il MI nemmeno in appello aveva provato che il responsabile del danno era il De LU AS, quale proprietario dell'autovettura danneggiante, perché dal predetto cer- tificato risultava solo che costui aveva provveduto al- la demolizione della medesima autovettura e non anche che costui era proprietario della stessa autovettura al momento del sinistro. Il motivo è fondato. Le conclusioni tratte dalla Corte di merito dall'esame del certificato cronologico del PRA dell'autovettura tg. CE-055450 contrastano con gli elementi personali e materiali della medesima auto- vettura che sono stati descritti dalla stessa Corte di 3 merito come ricavati dal certificato del PRA. Ed invero, è la Corte di merito a rilevare che il certificato rilasciato dal PRA in data 16.1.97 si rife- risce all'autovettura in oggetto e che la medesima nel у 1995, vale a dire a distanza di dieci anni dall'incidente che ne occupa, stata condotta alla de- molizione dal suo proprietario De LU AS. Trattandosi di un certificato cronologico ove non p sono indicati altri intestatari dell'autovettura, s era e R evidente che potesse rilevarsi che il De LU AS fosse stato l'unico proprietario e, in assenza di spe- cifica contestazione, che fosse egli l'effettivo re- sponsabile del danno denunciato dal MI. Ne consegue che, accolto il primo motivo e assorbi- ti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rin- 4567 10,33 vio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, 739,44 8061 - 12,00 alla quale va rimessa anche la decisione sulle spese di 151,44 questo grado di giudizio.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri;
cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma addì 6.2.2002. CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viñorio fea IL CANCELLIERE Innocenzo B a