Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa ricorre la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca qualora eventi storicamente veri siano stati rappresentati in forma giuridicamente non corretta. (Fattispecie relativa ad articolo di stampa che indicava il querelante come accusato di fatti di usura, laddove lo stesso era stato rinviato a giudizio per il delitto di estorsione).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Diffamazione: non punibile il giornalista che pubblica per errore la notizia di un rinvio a giudizioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua …
Leggi di più… - 4. Diffamazione a mezzo stampa: la pubblicazione di una notizia imprecisa non esclude la scriminante dellesercizio del diritto di cronacaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 25 gennaio 2021
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15093/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di diffamazione a mezzo stampa, chiedendosi, in particolare, se tale fattispecie delittuosa possa essere integrata anche dalla pubblicazione di una notizia che, pur essendo vera, presenti delle imprecisioni. La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata dalla vicenda che aveva visto come protagonista un giornalista, il quale, all'esito del giudizio di primo grado, si era visto condannare per il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 595 del c.p., per aver divulgato una notizia in cui riferiva che a due soggetti era stata …
Leggi di più… - 5. Nessun reato per cronaca giudiziaria inesatta, ma non falsa (Cass. 15093/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2020
Non c'è reato quando la difformità fra quanto riportato nell'articolo e il fatto storico occorso si sostanzi in una mera inesattezza, inidonea a superare la verità del fatto, insuscettibile di modificare la struttura essenziale del narrato e che si riveli in concreto inoffensiva dell'altrui reputazione. L'inesattezza è idonea ad integrare l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale oppure inesattezze in altri casi definite secondarie in quanto non idonee ad intaccare il nucleo, vero, essenziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2010, n. 6410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6410 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
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64 1 0/ 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale
Udienza in Camera di Consiglio del 14 gennaio 2010
composta dagli Ill.mi Signori:
Dr. Giangiulio Ambrosini, Presidente
Dr. Arturo Carrozza, Consigliere N. Registro Generale 35672/09 sent n. 42 Dr. Mario Rotella, Consigliere
Dr. Gennaro Marasca, Consigliere
Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato dalla parte civile CA RA, nato il [...] nel procedimento contro
Corso VIOLA DI CAMPALTO, nato 1'8.6.1996
Roberto NAPOLETANO, nato il [...] avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Roma del 9.4.2009
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli
E' presente il difensore di parte civile, avv. Davide Brunelli del Foro di Perugia.
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Giovanni D'Angelo) che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza
Il difensore di parte civile chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. CA Longari di Roma, in sostituzione dell'avv. Meandri in difesa degli imputati, chiede il rigetto del ricorso di parte civile.
A
In fatto ed in diritto.
La parte civile CA RA, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza preliminare conclusasi il 9.4.2009, nel proc. a carico del giornalista Corso VIOLA DI CAMPALTO e del direttore responsabile del quotidiano "Il Messaggero" Roberto NAPOLITANO, incriminati in relazione ad un articolo comparso sul citato giornale (cronaca dell'Umbria) del 29.9.2006. Il GUP ha, invero, ritenuto che non si riscontrasse il necessario elemento soggettivo richiesto dal reato di diffamazione nell'aver intitolato il pezzo "Video Poker usati per l'usura" e con sottotitolo "Sotto accusa il re del caffé e due imprenditori per avere estorto un bar” alludendo anche ad un'organizzazione pronta ad estorcere i bar della città”, quando - invece il RA venne rinviato a giudizio per estorsione e non per usura.
b) in relazione all'accertata infedeltà nella ricostruzione della vicenda, poiché il bar oggetto dell'asserita estorsione non poteva esser oggetto di estorsione, essendo in proprietà dello stesso (concesso a terzi in locazione), ed enfatico quanto suggestivo era il richiamo ad una associazione per delinquere;
tanto che un diverso GUP (presso il Tribunale di Roma) ha rinviato a giudizio gli imputati a cui era stato mosso identico addebito;
c) in relazione alla configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, avuto riguardo all'infedeltà narrativa della notizia
In diritto.
Il ricorso è infondato e non viene accolto: dal rigetto consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
L'evento giuridico del reato di diffamazione si concreta nella lesione della reputazione della persona offesa. Lo scrutinio sulla penale responsabilità dell'autore di pubblicazioni di cronaca non può prescindere dall'accertare preliminarmente siffatta offesa, dovendosi dedicare in un momento logicamente successivo al vaglio della corrispondenza del fatto narrato alle espressioni di stampa. La lesione della altrui reputazione rappresenta, invero, un referente essenziale per ammettere la tutela penale.
Dagli atti processuali si apprende che l'addebito mosso al RA dall'Autorità Giudiziaria non era, in realtà, connesso alla responsabilità per il reato di usura, bensì a quello di estorsione. Se, quindi, è possibile ravvisare discrepanza in termini di veridicità del narrato, non è, però, apprezzabile l'offesa all'altrui reputazione nell'addebitare la colpevolezza per usura, anziché per estorsione, dal momento che quest'ultima fattispecie
- per quanto è dato desumere dal trattamento sanzionatorio (nella previsione del minimo edittale) è considerata dal legislatore più grave della prima. Osservazione che rinviene maggiore convalida nel rilievo che le frasi incriminate dedotte nel capo di accusa (tra cui anche il sottotitolo) espressamente richiamano condotte di estorsione, così da sostanzialmente rettificare l'imprecisa indicazione del titolo ed eliminare il residuo impalpabile portato lesivo del pezzo di cronaca.
Ancora. Alla medesima conclusione, che non ravvisa effettivo rilievo penale al fatto, può giungersi anche richiamando la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca a favore del giornalista, proprio perché è stata (processualmente) dimostrata come vera una condotta di rilevanza penale, posta in essere dal presunto diffamato, comportamento riprovevole in guisa non sostanzialmente inferiore a quella rappresentata dal giornalista. In tal caso, infatti, il bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero e l'interesse della parte alla tutela della propria reputazione non consente di far soccombere la necessità dell'esercizio dell'informazione su eventi storicamente veri, ancorché rappresentati in guisa giuridicamente scorretta. Infatti, le infedeltà narrative, segnalate dal ricorrente non modificano il giudizio di lesività di rilievo penale della condotta, una volta data per accertata (allo stato degli atti) la sostanza estorsiva e le relative modalità operative. Né lo scostamento dalla realtà giuridica si presenta come rilevante, secondo l'accusa avanzata dal PM. ed accolta dalla pronuncia impugnata (minaccia ad esercenti di bar, coinvolgenti macchine per videopoker, pluralità di concorrenti condannati) ascritta al ricorrente. Pertanto, i rilievi descrittivi si configurano come inesattezze irrilevanti per la comunicazione della notizia, che venne diffusa tra estranei a studiosi di diritto. Né la distinzione tra il delitto di usura e quello di estorsione era in grado modificare sostanzialmente il giudizio sull'operato dell'attuale ricorrente. Osservazioni che escludono per il riguardo oggettivo il reato, prius logico antecedente alla prospettazione del ricorrente, modulata sull'elemento soggettivo ed il terzo motivo attinente all'esimente del diritto di cronaca.
Dal rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2010
Il Presidente ales cons. est.
Depositata in Cancelleria Roma, li 17 FEB. 2010
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
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