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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1309/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TO LU, RE
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6697/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Comune di San Nicola La Strada - P.zza Municipio 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2605/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5666 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 2605/10/2025, del 13/5/2025 depositata in data 5/6/2025, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da Difensore_1 avverso l'avviso di accertamento n. 5666 del 9/12/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada (CE), notificato a mezzo servizio postale Sailpost SRL il 6/1/2025, recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta TARI, anno d'imposta 2019, per un totale complessivo di € 444,00.
A fondamento del ricorso il contribuente eccepiva:
1) il difetto di sottoscrizione dell'impugnato atto mediante l'irrituale utilizzo della firma a stampa;
2) l'irrituale notifica dell'atto presupposto ed il difetto di motivazione per reltionem;
3) il difetto di motivazione;
4) l'eccesso di potere per difetto di attività istruttoria;
5) la mancata chiarezza dei calcoli eseguiti;
6) la mancata indicazione degli estremi catastali del bene oggetto di tassazione;
7) la carenza di un contraddittorio preventivo in violazione dell'articolo 6 bis della legge numero 212 del
2000;
8) l'intervenuta decadenza in relazione all'annualità d'imposta 2019;
9) la violazione regolamentare e l'inapplicabilità delle tariffe per il 2020 attesa la ritardata pubblicazione sul sito del MEF della delibera di fissazione delle stesse;
10) l'indebita applicazione delle spese di notifica
Si costituiva il Comune sostenendo la fondatezza del proprio operato e depositando la seguente documentazione: determina affidamento incarico dell'11.03.2025; Ricorso notificato;
atto impugnato;
atto impugnato;
determina responsabile del tributo;
regolamento TARI;
regolamento IUC;
attestazione unica;
avviso di pagamento tari 2019; avviso di pagamento tari 2020; scheda imu;
scheda tari;
visura catastale immobile accertato;
giurisprudenza favorevole all'ente.
Il contribuente depositava memorie illustrative.
Il primo giudice accoglieva il ricorso volta che nell'avviso di accertamento mancava l'indicazione della quota fissa per cui il conteggio finale risultava irrimediabilmente compromesso, travolgendo l'intero avviso per carenza di specifica motivazione, nella parte inerente all'indicazione dell'importo complessivo derivante dalla moltiplicazione della tariffa al mq. per la superfice complessivamente dichiarata di mq. 96.
Rilevava altresì la decadenza dal potere impositivo non essendo applicabile la disciplina emergenziale connessa alla pandemia da COVID - 19.
Proponeva appello il Comune, censurando la sentenza impugnata per avere riconosciuto dapprima la adeguata motivazione dell'atto impugnato e per aver poi ritenuto l'atto da annullare per mancata indicazione della quota fissa.
Evidenziava che tra gli elementi essenziali dell'atto, previsti dalla Legge 296/20006, non rientrasse l'omessa indicazione della quota fissa, specificando che nell'atto fossero indicati la denominazione ed ubicazione dell'immobile, la tariffa variabile, i mq, l'annualità, il calcolo degli interessi, i componenti nucleo familiare, gli estremi delle delibere da cui era possibile determinare in modo chiaro anche il piano tariffario ed economico-finanziario TARI, con rinvio, per relationem, alle delibere comunali che avevano statuito le tariffe (fisse e variabili) applicate (delibera C.C. n. 3/2019 e 8/2020).
Con riguardo alla decadenza, censurava la sentenza impugnata che non aveva ritenuto applicabile la disciplina concernente la sospensione dei termini conseguente al periodo emergenziale da covid. Avendo la giurisprudenza ritenuto applicabile a cascata lo slittamento dei termini.
Si costituiva con controdeduzioni il contribuente eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione processuale, volta che l'Avv. Difensore_1 non era soggetto legittimato a firmare gli atti relativi alla difesa del primo grado, nè la costituzione in giudizio e a svolgere alcuna attività processuale. La determina di conferimento dell'incarico all'avv. Difensore_1 era a firma del responsabile dell'Area I, affari legali e contenzioso, dott. Nominativo_1, mentre il responsabile del tributo TARI, legittimato alla gestione del contenzioso e della 3 costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 546/92 e dell'art. 1, comma 161, Legge 296/06 e dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013 (istitutiva della IUC di cui la TARI fa parte), risultava essere la dott.ssa Nominativo_2, responsabile dell'Area IV, finanze e tributi, giusto decreto sindacale n. 19 del 02/11/2023 e delibera di G.C. n. 97 del 23/11/2023.
Anche con riguardo al giudizio di appello, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte appellata, essendo stato conferito l'incarico all'Avv. Difensore_1 dal Sindaco pro tempore,
in violazione dell'art. 11, c. 3, D.Lgs. 546/1992 e delliart. 1, comma 161, Legge 296/06, e della normativa di settore e precisamente dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013 (istitutiva della IUC di cui la TARI fa parte) che statuisce che « Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività', nonché' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».
Nel caso di specie, per il grado di appello, il Comune non aveva adottato una determina dirigenziale per l'individuazione e per il conferimento dell'incarico per il servizio di rappresentanza legale in giudizio nell'ambito del contenzioso tributario presso le competenti Corti di Giustizia tributaria.
Sempre in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per genericità.
Nel merito chiedeva confermarsi la sentenza impugnata che correttamente aveva ritenuto l'atto, sia pure adeguatamente motivato in relazione all'an della pretesa, non era adeguatamente motivato in relazione al quantum, per la mancata indicazione della quota fissa.
Eccepiva, altresì che il primo giudice aveva aderito all'orientamento di quella parte della giurisprudenza che ritiene l'inapplicabilità a cascata della sospensione degli 85 causa COVID.
Riproponeva, altresì tutte le questioni ed eccezioni non esaminate.
Il contribuente depositava memorie illustrative Nella seduta del 13/1/2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata la contestazione relativa all'asserita illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario responsabile mediante apposizione del nominativo a stampa, anziché con firma autografa.
In materia, va preliminarmente ricordato che l'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in vigore dal 1° gennaio 2007) stabilisce che gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Quanto alle modalità della sottoscrizione, l'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede espressamente che la firma autografa, richiesta dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento, sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disposizione costituisce norma speciale, non abrogata né superata dalle successive previsioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), e che essa conserva pertanto piena efficacia (Cass. n. 9079/2015; Cass. n. 6736/2015; Cass. n.
20362/2017). A garanzia del contribuente e in ossequio ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa, la Suprema Corte ha altresì precisato che il nominativo del funzionario responsabile deve risultare da un apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 15447/2010; Cass. n. 20628/2017).
Ne consegue che deve attribuirsi prevalenza alla previsione di cui all'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, stante la sopravvivenza della norma che consente la sostituzione della sottoscrizione autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, norma destinata a prevalere, in ragione della sua specialità, anche su eventuali disposizioni difformi contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.
Il principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato la piena legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante “firma a stampa” del funzionario responsabile del tributo (Cass. n. 29820/2021; Cass. n. 6142/2024). In particolare, la Corte ha chiarito che, nel caso di avvisi di accertamento cartacei – normalmente ancora utilizzati nei confronti dei contribuenti privi di domicilio digitale – la sottoscrizione può avvenire sia in forma autografa sia mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa speciale di settore.
Tali condizioni consistono:
– nella produzione dell'atto mediante sistemi informatici automatizzati;
– nella preventiva individuazione del funzionario responsabile mediante provvedimento di livello dirigenziale;
– nell'indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, degli estremi del provvedimento di nomina, della dicitura relativa alla firma a stampa e della fonte normativa che ne legittima l'utilizzo (cfr. Cass. n.
20628/2017; Cass. n. 12756/2019; Cass. n. 31707/2018).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento reca, nella pagina contenente la firma a stampa del funzionario incaricato, sia l'indicazione delle modalità di formazione dell'atto, con espresso richiamo al sistema informatico utilizzato, sia il riferimento al provvedimento di giunta comunale con il quale il funzionario è stato nominato, la cui esistenza non è contestata dalla parte appellata.
Deve pertanto ritenersi che risultino pienamente soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla legge per la legittima sottoscrizione dell'atto mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, con conseguente infondatezza della censura sollevata sul punto.
Con riguardo al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, il Collegio ritiene che le censure sollevate dalla parte contribuente siano infondate.
L'avviso di accertamento, infatti, reca un'adeguata descrizione degli immobili interessati e degli importi dovuti. Sotto il profilo del calcolo dell'imposta, va evidenziato che la determinazione del tributo avviene mediante operazioni meramente matematiche, fondate sull'applicazione di criteri astratti previamente individuati dalla normativa di riferimento. Ne consegue che gravava sulla parte contribuente l'onere di indicare specificamente sotto quale profilo il calcolo sarebbe risultato erroneo, nonché di prospettare quale sarebbe stato il corretto criterio di determinazione dell'imposta, non potendo ritenersi condivisibili doglianze formulate in termini generici.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti in esso richiamati. Non sussiste, infatti, un obbligo generalizzato di allegazione di tutti gli atti menzionati, specie laddove si tratti di atti conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente;
tanto meno tale obbligo può ritenersi esistente con riferimento alle delibere dei consigli comunali.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo – o di riproduzione del contenuto degli atti richiamati – previsto dall'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), è funzionale a rendere intelligibili le ragioni della pretesa tributaria e riguarda esclusivamente gli atti necessari a tal fine, intesi in senso ampio e comprensivi dei presupposti di fatto. Ne restano pertanto esclusi sia gli atti irrilevanti rispetto a tale funzione, sia quelli a contenuto normativo, anche secondario, quali regolamenti e delibere comunali, che devono considerarsi giuridicamente noti in virtù dell'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione previste dalla legge (Cass. 25371/2008; Cass. civ., sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1944).
Né rileva che l'avviso non rechi gli estremi catastali del bene soggetto a tassazione, atteso che trattasi di elemento che appare ininfluente ai fini della determinazione del tributo che è invece commisurato alla superficie occupata ed al numero degli occupanti, che invece emergono chiaramente dalla lettura dell'avviso.
Il medesimo orientamento emerge dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, ove si è precisato che la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica deve essere condotta alla luce dell'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006. In tale prospettiva, qualora la rettifica sia fondata sulla variazione della superficie tassabile, della tariffa o della categoria applicata, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata ovvero della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili. Tali elementi, integrati dagli atti generali dell'ente (regolamenti o delibere comunali), risultano idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie o le indagini svolte, potendo tali profili emergere nella successiva fase contenziosa (Cass. n. 20620/2019; Cass. n. 22470/2019).
Analoghe conclusioni sono state raggiunte anche in materia di TARI, avendo la Suprema Corte affermato che la motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica risulta sufficientemente integrata mediante l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori specificazioni
(Cass., sez. V, 29 luglio 2025, n. 21872).
In via generale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di tributi locali debba considerarsi adempiuto ogniqualvolta il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, dunque, di contestarne tanto l'an quanto il quantum. In tale prospettiva, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntuale indicazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, la sola esposizione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni invocabili dall'ente impositore nella eventuale successiva fase contenziosa, restando invece demandata al giudizio di impugnazione la verifica dell'effettivo verificarsi di tali fatti e della loro concreta idoneità a sorreggere la pretesa impositiva (tra le molte: Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 26 gennaio 2021,
n. 1569; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. 24 agosto 2021, n.
23386; Cass. 18 novembre 2022, n. 34014; Cass. 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass. 31 gennaio 2024, n.
2929; Cass. 12 marzo 2024, n. 6501; Cass. 4 gennaio 2025, n. 121).
Ne consegue che l'indicazione, mediante un prospetto analitico e riepilogativo – come avvenuto nel caso di specie – degli elementi identificativi dell'immobile, della superficie imponibile, del periodo d'imposta, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata risulta pienamente sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento, in conformità ai parametri fissati dall'art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (in termini: Cass. 9 marzo 2025, n. 6259).
Quanto alle censure relative alla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto, risultano fondate le osservazioni formulate dal Comune, il quale ha correttamente evidenziato che l'atto impugnato è un avviso di accertamento esecutivo e, in quanto tale, costituisce il primo e unico atto con cui l'ente impositore manifesta la propria pretesa tributaria nei confronti del contribuente obbligato, rectius, al pagamento della tassa.
Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è priva di fondamento, poiché il primo atto della sequenza procedimentale tributaria è rappresentato proprio dall'avviso di accertamento, che coincide con l'atto oggetto di impugnazione.
Quanto alla contestazione concernente la prova della ricorrenza delle condizioni per il versamento del tributo, va rilevato che la stessa difesa non contesta in modo specifico la titolarità, in capo alla parte appellata, di un immobile sito nel Comune di San Nicola La Strada. Essa, peraltro, non tiene conto della documentazione già prodotta in atti dall'ente locale nel giudizio di primo grado la quale fornisce puntuale dimostrazione sia della titolarità dell'immobile sia della sussistenza dei presupposti impositivi del tributo oggetto di causa.
Il ricorso è infondato anche con riferimento alla dedotta decadenza quinquennale dalla riscossione del tributo, volta che, alla data della notifica dell'avviso di accertamento, il termine decadenziale non risultava ancora spirato.
Parimenti infondata è la deduzione circa la pretesa incomprensibilità del calcolo di sanzioni e interessi, atteso che l'avviso impugnato contiene un prospetto analitico dal quale risultano agevolmente evincibili i criteri seguiti e le ragioni giustificative delle singole voci richieste.
Del tutto pretestuose appaiono, altresì, le contestazioni concernenti la legittimità delle delibere comunali con le quali sono state fissate le scadenze per il pagamento delle rate del tributo per le annualità oggetto di causa. Il ritardo nella pubblicazione delle delibere sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze non incide, infatti, sulla loro efficacia, attenendo esclusivamente a una forma di pubblicità che non è idonea a incidere sulla portata precettiva degli atti medesimi.
Né assume rilievo la deduzione secondo cui il Comune avrebbe dovuto fissare specifiche scadenze di pagamento, posto che, nella fattispecie, al contribuente è contestato l'omesso versamento del tributo per annualità ormai pregresse, rispetto alle quali i termini ordinari di adempimento risultano ampiamente decorsi.
Risulta, infine, fondata soltanto in parte l'ultima censura sollevata dalla parte contribuente, limitatamente alle spese richieste per la notifica degli atti antecedenti all'avviso di accertamento (avvisi bonari e solleciti). Alla luce della disciplina di cui al decreto del Ministero delle finanze 14 aprile 2023, risulta dovuta esclusivamente la somma di euro 7,83 per la notifica dell'avviso di accertamento, dovendosi invece escludere la ripetibilità delle ulteriori somme di euro 2,00 ed euro 1,90, riferibili alla spedizione di atti per i quali la normativa invocata non consente il recupero nei confronti del contribuente. Tali importi restano, pertanto, a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, applicabile ratione temporis.
Il ricorso originario deve quindi essere accolto limitatamente all'accertamento della non debenza della somma complessiva di euro 3,90.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente soccombenza della parte contribuente, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
riserva la decisione oggi 19 gennaio 2026, sciogliendo la riserrva del 13 gennaio 2026, così decide: accoglie in parte il ricorso originario della parte contribuente e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 3,90, confermando per il resto la pretesa di cui all'avviso impugnato;
condanna parte contribuente al rimborso delle spese del doppio grado che liquida in complessivi Euro 280,00 per il giudizio di primo grado, ed Euro 340,00 per il secondo grado, oltre accessori
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TO LU, RE
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6697/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Comune di San Nicola La Strada - P.zza Municipio 1 81020 San Nicola La Strada CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2605/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 05/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5666 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 2605/10/2025, del 13/5/2025 depositata in data 5/6/2025, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da Difensore_1 avverso l'avviso di accertamento n. 5666 del 9/12/2024, emesso dal comune di San Nicola la Strada (CE), notificato a mezzo servizio postale Sailpost SRL il 6/1/2025, recante una richiesta per omesso/parziale versamento imposta TARI, anno d'imposta 2019, per un totale complessivo di € 444,00.
A fondamento del ricorso il contribuente eccepiva:
1) il difetto di sottoscrizione dell'impugnato atto mediante l'irrituale utilizzo della firma a stampa;
2) l'irrituale notifica dell'atto presupposto ed il difetto di motivazione per reltionem;
3) il difetto di motivazione;
4) l'eccesso di potere per difetto di attività istruttoria;
5) la mancata chiarezza dei calcoli eseguiti;
6) la mancata indicazione degli estremi catastali del bene oggetto di tassazione;
7) la carenza di un contraddittorio preventivo in violazione dell'articolo 6 bis della legge numero 212 del
2000;
8) l'intervenuta decadenza in relazione all'annualità d'imposta 2019;
9) la violazione regolamentare e l'inapplicabilità delle tariffe per il 2020 attesa la ritardata pubblicazione sul sito del MEF della delibera di fissazione delle stesse;
10) l'indebita applicazione delle spese di notifica
Si costituiva il Comune sostenendo la fondatezza del proprio operato e depositando la seguente documentazione: determina affidamento incarico dell'11.03.2025; Ricorso notificato;
atto impugnato;
atto impugnato;
determina responsabile del tributo;
regolamento TARI;
regolamento IUC;
attestazione unica;
avviso di pagamento tari 2019; avviso di pagamento tari 2020; scheda imu;
scheda tari;
visura catastale immobile accertato;
giurisprudenza favorevole all'ente.
Il contribuente depositava memorie illustrative.
Il primo giudice accoglieva il ricorso volta che nell'avviso di accertamento mancava l'indicazione della quota fissa per cui il conteggio finale risultava irrimediabilmente compromesso, travolgendo l'intero avviso per carenza di specifica motivazione, nella parte inerente all'indicazione dell'importo complessivo derivante dalla moltiplicazione della tariffa al mq. per la superfice complessivamente dichiarata di mq. 96.
Rilevava altresì la decadenza dal potere impositivo non essendo applicabile la disciplina emergenziale connessa alla pandemia da COVID - 19.
Proponeva appello il Comune, censurando la sentenza impugnata per avere riconosciuto dapprima la adeguata motivazione dell'atto impugnato e per aver poi ritenuto l'atto da annullare per mancata indicazione della quota fissa.
Evidenziava che tra gli elementi essenziali dell'atto, previsti dalla Legge 296/20006, non rientrasse l'omessa indicazione della quota fissa, specificando che nell'atto fossero indicati la denominazione ed ubicazione dell'immobile, la tariffa variabile, i mq, l'annualità, il calcolo degli interessi, i componenti nucleo familiare, gli estremi delle delibere da cui era possibile determinare in modo chiaro anche il piano tariffario ed economico-finanziario TARI, con rinvio, per relationem, alle delibere comunali che avevano statuito le tariffe (fisse e variabili) applicate (delibera C.C. n. 3/2019 e 8/2020).
Con riguardo alla decadenza, censurava la sentenza impugnata che non aveva ritenuto applicabile la disciplina concernente la sospensione dei termini conseguente al periodo emergenziale da covid. Avendo la giurisprudenza ritenuto applicabile a cascata lo slittamento dei termini.
Si costituiva con controdeduzioni il contribuente eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione processuale, volta che l'Avv. Difensore_1 non era soggetto legittimato a firmare gli atti relativi alla difesa del primo grado, nè la costituzione in giudizio e a svolgere alcuna attività processuale. La determina di conferimento dell'incarico all'avv. Difensore_1 era a firma del responsabile dell'Area I, affari legali e contenzioso, dott. Nominativo_1, mentre il responsabile del tributo TARI, legittimato alla gestione del contenzioso e della 3 costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 546/92 e dell'art. 1, comma 161, Legge 296/06 e dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013 (istitutiva della IUC di cui la TARI fa parte), risultava essere la dott.ssa Nominativo_2, responsabile dell'Area IV, finanze e tributi, giusto decreto sindacale n. 19 del 02/11/2023 e delibera di G.C. n. 97 del 23/11/2023.
Anche con riguardo al giudizio di appello, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di parte appellata, essendo stato conferito l'incarico all'Avv. Difensore_1 dal Sindaco pro tempore,
in violazione dell'art. 11, c. 3, D.Lgs. 546/1992 e delliart. 1, comma 161, Legge 296/06, e della normativa di settore e precisamente dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013 (istitutiva della IUC di cui la TARI fa parte) che statuisce che « Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività', nonché' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso».
Nel caso di specie, per il grado di appello, il Comune non aveva adottato una determina dirigenziale per l'individuazione e per il conferimento dell'incarico per il servizio di rappresentanza legale in giudizio nell'ambito del contenzioso tributario presso le competenti Corti di Giustizia tributaria.
Sempre in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per genericità.
Nel merito chiedeva confermarsi la sentenza impugnata che correttamente aveva ritenuto l'atto, sia pure adeguatamente motivato in relazione all'an della pretesa, non era adeguatamente motivato in relazione al quantum, per la mancata indicazione della quota fissa.
Eccepiva, altresì che il primo giudice aveva aderito all'orientamento di quella parte della giurisprudenza che ritiene l'inapplicabilità a cascata della sospensione degli 85 causa COVID.
Riproponeva, altresì tutte le questioni ed eccezioni non esaminate.
Il contribuente depositava memorie illustrative Nella seduta del 13/1/2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata la contestazione relativa all'asserita illegittimità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del funzionario responsabile mediante apposizione del nominativo a stampa, anziché con firma autografa.
In materia, va preliminarmente ricordato che l'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in vigore dal 1° gennaio 2007) stabilisce che gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. Quanto alle modalità della sottoscrizione, l'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede espressamente che la firma autografa, richiesta dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento, sia sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, qualora gli atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disposizione costituisce norma speciale, non abrogata né superata dalle successive previsioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), e che essa conserva pertanto piena efficacia (Cass. n. 9079/2015; Cass. n. 6736/2015; Cass. n.
20362/2017). A garanzia del contribuente e in ossequio ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa, la Suprema Corte ha altresì precisato che il nominativo del funzionario responsabile deve risultare da un apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 15447/2010; Cass. n. 20628/2017).
Ne consegue che deve attribuirsi prevalenza alla previsione di cui all'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, stante la sopravvivenza della norma che consente la sostituzione della sottoscrizione autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, norma destinata a prevalere, in ragione della sua specialità, anche su eventuali disposizioni difformi contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.
Il principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha confermato la piena legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante “firma a stampa” del funzionario responsabile del tributo (Cass. n. 29820/2021; Cass. n. 6142/2024). In particolare, la Corte ha chiarito che, nel caso di avvisi di accertamento cartacei – normalmente ancora utilizzati nei confronti dei contribuenti privi di domicilio digitale – la sottoscrizione può avvenire sia in forma autografa sia mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa speciale di settore.
Tali condizioni consistono:
– nella produzione dell'atto mediante sistemi informatici automatizzati;
– nella preventiva individuazione del funzionario responsabile mediante provvedimento di livello dirigenziale;
– nell'indicazione, all'interno dell'avviso di accertamento, degli estremi del provvedimento di nomina, della dicitura relativa alla firma a stampa e della fonte normativa che ne legittima l'utilizzo (cfr. Cass. n.
20628/2017; Cass. n. 12756/2019; Cass. n. 31707/2018).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento reca, nella pagina contenente la firma a stampa del funzionario incaricato, sia l'indicazione delle modalità di formazione dell'atto, con espresso richiamo al sistema informatico utilizzato, sia il riferimento al provvedimento di giunta comunale con il quale il funzionario è stato nominato, la cui esistenza non è contestata dalla parte appellata.
Deve pertanto ritenersi che risultino pienamente soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla legge per la legittima sottoscrizione dell'atto mediante indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, con conseguente infondatezza della censura sollevata sul punto.
Con riguardo al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, il Collegio ritiene che le censure sollevate dalla parte contribuente siano infondate.
L'avviso di accertamento, infatti, reca un'adeguata descrizione degli immobili interessati e degli importi dovuti. Sotto il profilo del calcolo dell'imposta, va evidenziato che la determinazione del tributo avviene mediante operazioni meramente matematiche, fondate sull'applicazione di criteri astratti previamente individuati dalla normativa di riferimento. Ne consegue che gravava sulla parte contribuente l'onere di indicare specificamente sotto quale profilo il calcolo sarebbe risultato erroneo, nonché di prospettare quale sarebbe stato il corretto criterio di determinazione dell'imposta, non potendo ritenersi condivisibili doglianze formulate in termini generici.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti in esso richiamati. Non sussiste, infatti, un obbligo generalizzato di allegazione di tutti gli atti menzionati, specie laddove si tratti di atti conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente;
tanto meno tale obbligo può ritenersi esistente con riferimento alle delibere dei consigli comunali.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo – o di riproduzione del contenuto degli atti richiamati – previsto dall'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), è funzionale a rendere intelligibili le ragioni della pretesa tributaria e riguarda esclusivamente gli atti necessari a tal fine, intesi in senso ampio e comprensivi dei presupposti di fatto. Ne restano pertanto esclusi sia gli atti irrilevanti rispetto a tale funzione, sia quelli a contenuto normativo, anche secondario, quali regolamenti e delibere comunali, che devono considerarsi giuridicamente noti in virtù dell'avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione previste dalla legge (Cass. 25371/2008; Cass. civ., sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1944).
Né rileva che l'avviso non rechi gli estremi catastali del bene soggetto a tassazione, atteso che trattasi di elemento che appare ininfluente ai fini della determinazione del tributo che è invece commisurato alla superficie occupata ed al numero degli occupanti, che invece emergono chiaramente dalla lettura dell'avviso.
Il medesimo orientamento emerge dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, ove si è precisato che la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica deve essere condotta alla luce dell'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006. In tale prospettiva, qualora la rettifica sia fondata sulla variazione della superficie tassabile, della tariffa o della categoria applicata, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata ovvero della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili. Tali elementi, integrati dagli atti generali dell'ente (regolamenti o delibere comunali), risultano idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie o le indagini svolte, potendo tali profili emergere nella successiva fase contenziosa (Cass. n. 20620/2019; Cass. n. 22470/2019).
Analoghe conclusioni sono state raggiunte anche in materia di TARI, avendo la Suprema Corte affermato che la motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica risulta sufficientemente integrata mediante l'indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera, senza necessità di ulteriori specificazioni
(Cass., sez. V, 29 luglio 2025, n. 21872).
In via generale, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di tributi locali debba considerarsi adempiuto ogniqualvolta il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, dunque, di contestarne tanto l'an quanto il quantum. In tale prospettiva, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntuale indicazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, la sola esposizione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, idonei a delimitare l'ambito delle ragioni invocabili dall'ente impositore nella eventuale successiva fase contenziosa, restando invece demandata al giudizio di impugnazione la verifica dell'effettivo verificarsi di tali fatti e della loro concreta idoneità a sorreggere la pretesa impositiva (tra le molte: Cass. 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 26 gennaio 2021,
n. 1569; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. 24 agosto 2021, n.
23386; Cass. 18 novembre 2022, n. 34014; Cass. 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass. 31 gennaio 2024, n.
2929; Cass. 12 marzo 2024, n. 6501; Cass. 4 gennaio 2025, n. 121).
Ne consegue che l'indicazione, mediante un prospetto analitico e riepilogativo – come avvenuto nel caso di specie – degli elementi identificativi dell'immobile, della superficie imponibile, del periodo d'imposta, dell'aliquota applicata e dell'imposta liquidata risulta pienamente sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento, in conformità ai parametri fissati dall'art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (in termini: Cass. 9 marzo 2025, n. 6259).
Quanto alle censure relative alla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto, risultano fondate le osservazioni formulate dal Comune, il quale ha correttamente evidenziato che l'atto impugnato è un avviso di accertamento esecutivo e, in quanto tale, costituisce il primo e unico atto con cui l'ente impositore manifesta la propria pretesa tributaria nei confronti del contribuente obbligato, rectius, al pagamento della tassa.
Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti è priva di fondamento, poiché il primo atto della sequenza procedimentale tributaria è rappresentato proprio dall'avviso di accertamento, che coincide con l'atto oggetto di impugnazione.
Quanto alla contestazione concernente la prova della ricorrenza delle condizioni per il versamento del tributo, va rilevato che la stessa difesa non contesta in modo specifico la titolarità, in capo alla parte appellata, di un immobile sito nel Comune di San Nicola La Strada. Essa, peraltro, non tiene conto della documentazione già prodotta in atti dall'ente locale nel giudizio di primo grado la quale fornisce puntuale dimostrazione sia della titolarità dell'immobile sia della sussistenza dei presupposti impositivi del tributo oggetto di causa.
Il ricorso è infondato anche con riferimento alla dedotta decadenza quinquennale dalla riscossione del tributo, volta che, alla data della notifica dell'avviso di accertamento, il termine decadenziale non risultava ancora spirato.
Parimenti infondata è la deduzione circa la pretesa incomprensibilità del calcolo di sanzioni e interessi, atteso che l'avviso impugnato contiene un prospetto analitico dal quale risultano agevolmente evincibili i criteri seguiti e le ragioni giustificative delle singole voci richieste.
Del tutto pretestuose appaiono, altresì, le contestazioni concernenti la legittimità delle delibere comunali con le quali sono state fissate le scadenze per il pagamento delle rate del tributo per le annualità oggetto di causa. Il ritardo nella pubblicazione delle delibere sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze non incide, infatti, sulla loro efficacia, attenendo esclusivamente a una forma di pubblicità che non è idonea a incidere sulla portata precettiva degli atti medesimi.
Né assume rilievo la deduzione secondo cui il Comune avrebbe dovuto fissare specifiche scadenze di pagamento, posto che, nella fattispecie, al contribuente è contestato l'omesso versamento del tributo per annualità ormai pregresse, rispetto alle quali i termini ordinari di adempimento risultano ampiamente decorsi.
Risulta, infine, fondata soltanto in parte l'ultima censura sollevata dalla parte contribuente, limitatamente alle spese richieste per la notifica degli atti antecedenti all'avviso di accertamento (avvisi bonari e solleciti). Alla luce della disciplina di cui al decreto del Ministero delle finanze 14 aprile 2023, risulta dovuta esclusivamente la somma di euro 7,83 per la notifica dell'avviso di accertamento, dovendosi invece escludere la ripetibilità delle ulteriori somme di euro 2,00 ed euro 1,90, riferibili alla spedizione di atti per i quali la normativa invocata non consente il recupero nei confronti del contribuente. Tali importi restano, pertanto, a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, applicabile ratione temporis.
Il ricorso originario deve quindi essere accolto limitatamente all'accertamento della non debenza della somma complessiva di euro 3,90.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente soccombenza della parte contribuente, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
riserva la decisione oggi 19 gennaio 2026, sciogliendo la riserrva del 13 gennaio 2026, così decide: accoglie in parte il ricorso originario della parte contribuente e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di € 3,90, confermando per il resto la pretesa di cui all'avviso impugnato;
condanna parte contribuente al rimborso delle spese del doppio grado che liquida in complessivi Euro 280,00 per il giudizio di primo grado, ed Euro 340,00 per il secondo grado, oltre accessori