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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 18/02/2026, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2561/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15080/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190016015317504 TASSA AUTOMOBIL 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1553/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento nr. 09720190016015317504 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Roma, relativa a € 266,24 di tassa automobilistica
2016 notificata il 10.07.2025.
Con il primo motivo deduce la prescrizione del credito: la richiesta di pagamento è prescritta, poiché la notifica è avvenuta oltre tre anni dalla scadenza del tributo (31.12.2016 - 31.12.2019), come previsto dall'art. 3 D.L. 02/1986 e confermato da giurisprudenza tributaria.
Con il secondo la nullità della pretesa: non è stato notificato alcun avviso di accertamento al contribuente, in violazione delle regole che garantiscono il diritto di difesa (Cass. 16412/2007). Senza atti presupposti validamente notificati, la cartella risulta illegittima.
Con il terzo l' Illegittimità della sanzione agli eredi: Nella cartella è richiesta una sanzione di € 56,23 che, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997 e della sentenza Cass. 25315/2022, non può essere trasmessa agli eredi e va annullata.
la Regione Lazio contesta integralmente la domanda attorea relativa alla cartella di pagamento n. 09720190016015317000, riferita alla tassa automobilistica 2016 per il veicolo Targa_1, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso su mancata notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione dei tributi.
Dal prospetto Rendiweb, la cartella risulta notificata il 10/07/2025, con ruolo esecutivo dal 22/10/2018. La notifica è avvenuta ai sensi della L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 85, che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, come confermato dalla Corte Costituzionale (sent.
n. 152/2018) e Cassazione Civile (n. 9672/2018). la Regione comunica che la cartella è stata ricalcolata, con discarico delle sanzioni dovute al decesso del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella riguarda tassa automobilistica relativa all'annualità 2016, la notifica in data 10.07.2025 è dunque stata effettuta quando dopo la prescrizione era già maturata.
La circostanza che il ruolo è stato reso esecutivo il 22.10.2018 non incide sui tempi della prescrizione e il fatto che - come previsto dalla legge regionale n. 12/2011- detta iscrizione sia avvenuta, legittimamente, senza previo avviso al contribunte, non produce alcun effetto in ordine ai tempi di prescrizione anzi conferma il fatto dell'assenza - in quanto non richiesti- di atti interruttivi, quali in primis l'avviso.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in favore dell'antistatario, segue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento della soma di euro 150, 00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario.
Roma, 5 febbraio 2026
La Giudice Paola Filippi
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILIPPI PAOLA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15080/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190016015317504 TASSA AUTOMOBIL 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1553/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento nr. 09720190016015317504 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Roma, relativa a € 266,24 di tassa automobilistica
2016 notificata il 10.07.2025.
Con il primo motivo deduce la prescrizione del credito: la richiesta di pagamento è prescritta, poiché la notifica è avvenuta oltre tre anni dalla scadenza del tributo (31.12.2016 - 31.12.2019), come previsto dall'art. 3 D.L. 02/1986 e confermato da giurisprudenza tributaria.
Con il secondo la nullità della pretesa: non è stato notificato alcun avviso di accertamento al contribuente, in violazione delle regole che garantiscono il diritto di difesa (Cass. 16412/2007). Senza atti presupposti validamente notificati, la cartella risulta illegittima.
Con il terzo l' Illegittimità della sanzione agli eredi: Nella cartella è richiesta una sanzione di € 56,23 che, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997 e della sentenza Cass. 25315/2022, non può essere trasmessa agli eredi e va annullata.
la Regione Lazio contesta integralmente la domanda attorea relativa alla cartella di pagamento n. 09720190016015317000, riferita alla tassa automobilistica 2016 per il veicolo Targa_1, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso su mancata notifica dell'avviso di accertamento e prescrizione dei tributi.
Dal prospetto Rendiweb, la cartella risulta notificata il 10/07/2025, con ruolo esecutivo dal 22/10/2018. La notifica è avvenuta ai sensi della L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 85, che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, come confermato dalla Corte Costituzionale (sent.
n. 152/2018) e Cassazione Civile (n. 9672/2018). la Regione comunica che la cartella è stata ricalcolata, con discarico delle sanzioni dovute al decesso del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella riguarda tassa automobilistica relativa all'annualità 2016, la notifica in data 10.07.2025 è dunque stata effettuta quando dopo la prescrizione era già maturata.
La circostanza che il ruolo è stato reso esecutivo il 22.10.2018 non incide sui tempi della prescrizione e il fatto che - come previsto dalla legge regionale n. 12/2011- detta iscrizione sia avvenuta, legittimamente, senza previo avviso al contribunte, non produce alcun effetto in ordine ai tempi di prescrizione anzi conferma il fatto dell'assenza - in quanto non richiesti- di atti interruttivi, quali in primis l'avviso.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in favore dell'antistatario, segue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento della soma di euro 150, 00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario.
Roma, 5 febbraio 2026
La Giudice Paola Filippi