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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/10/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 3993/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3993 dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace – lesioni , e vertente
Tra
- (c.f. rapp.to e difeso dall' avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
RO e con lo stesso elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via Origlia, n.
75, giusta procura in atti;
appellante
Contro
- (p. iva ) in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Salerno alla via Guercio, n. 319, presso lo studio dell'avv. Mario Amatruda, che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
appellata
e
- , residente in [...]; CP_2
appellata contumace
pag. 2/6
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione all'uopo notificato aveva convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la ed al fine CP_1 CP_2 di sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24.08.15, ore 10.20 circa in Pagani alla via Tramontano.
Segnatamente, la difesa dell'allora attore aveva dedotto che nelle suindicate circostanze di tempo e luogo si trovava fermo nel traffico in via Tramontano, direzione Parte_1
S. Chiara, alla guida del veicolo Volkswagen Golf tg. EN215RZ allorquando veniva tamponato da tergo dall'autovettura Ford ST tg. EC099FV, di proprietà di CP_2
e al momento condotta da . In seguito all'urto il veicolo VW Golf
[...] Persona_1 veniva sospinto in avanti contro l'autocarro della nettezza urbana tg. DC314SJ.
L'autoveicolo attoreo, pertanto, rimaneva danneggiato sia alla parte anteriore a causa dell'urto indiretto sia alla parte posteriore a causa dell'urto diretto della Ford ST.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la che CP_1 contestava la domanda in fatto ed in diritto mentre rimaneva contumace. CP_2
Istruita la causa mediante prova documentale e testimoniale la causa veniva trattenuta in decisone.
Ebbene, con la gravata sentenza il primo giudicante ha, in rigetto della domanda attorea, così statuito “ (…) dichiara la contumacia di;
rigetta la domanda;
compensa tra le parti CP_2 le spese del giudizio (…)”.
pag. 3/6 Avverso siffatto arresto interponeva appello , ribadendo la dinamica del Parte_1 sinistro (tamponamento a catena) e sostenendo che il primo giudice avesse errato nell'interpretazione del compendio probatorio. L'appellante chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva di e la condanna in solido sua e della al CP_2 CP_1 pagamento di € 5.200,00 a titolo di risarcimento danni materiali.
Si costituiva in giudizio la eccependo la correttezza della sentenza CP_1 impugnata sia sotto il profilo processuale che sostanziale. Rilevava, inoltre, la superficialità ed inesattezza delle dichiarazioni testimoniale e la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio. Concludeva, dunque, chiedendo la reiezione del proposto gravame con il favore delle spese.
rimaneva nuovamente contumace. CP_2
L'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, sulla Testimone_1 dinamica del sinistro oggetto di causa, lo stesso ha riferito, nel corso dell'udienza del
25.09.17, quanto segue: “ ricordo che il sinistro si è verificato in data 24.08.15, ore 10.00 circa, in
Pagani, non ricordo con precisione il nome della strada ma sono sicuro che vi era un distributore di benzina;
ero a bordo della mia autovettura Fiat Panda all'interno del distributore per fare benzina, ad un certo punto mentre facevo benzina ho sentito un botto e girandomi ho visto delle autovetture che erano state coinvolte in un incidente;
preciso ho visto una ST di colore chiaro, un'autovettura di colore scuro e davanti vi era un camion della nettezza urbana;
ho visto che la Ford ST tamponava la Golf e la Golf tamponava il camion che la precedeva la Golf riportava danni alla parte posteriore ed anteriore;
non posso precisare se i veicoli al momento del sinistro erano fermo o in movimento;
non sono intervenute autorità; mi sono avvicinato alla vettura ed il conducente della Golf ha chiesto la mia disponibilità per testimoniare;
nella Golf vi era una ragazza;
nella ST vi era il solo conducente;
non posso dire quante persone vi erano nel camion della nettezza urbana;
la ST riportava danni alla parte anteriore mentre il camion della nettezza urbana nulla;
preciso che non posso precisare se la Golf era ferma oppure camminava seppur
pag. 4/6 piano; ricordo che il paraurti posteriore della Golf era staccato perché vi era una vera e propria rientranza;
ribadisco che invece di aver prima sentito e poi visto, l'ho prima visto;
la Golf dopo l'urto posteriore non ha operato alcuna manovra di emergenza;
riconosco nelle foto esibite da controparte dal n. 1, 2, 3, 4 allegate al fascicolo di parte attrice i danni riportati dall'auto Golf”.
Ebbene, il teste si è contraddetto riguardo al momento della percezione dell'incidente, affermando inizialmente di aver "sentito un botto e girandomi ho visto", per poi rettificare sostenendo di aver "prima visto" l'urto. Questa incoerenza mette in dubbio la sua capacità di aver avuto una visuale diretta e immediata della dinamica.
Inoltre, il teste non è stato in grado di riferire né il nome della strada né se i veicoli coinvolti fossero fermi o in movimento al momento dell'urto. Tali omissioni rafforzano il sospetto che la sua percezione sia stata solo successiva e indiretta.
Oltre alle debolezze della prova orale, la dinamica prospettata dall'appellante risulta poco plausibile rispetto ai danni riscontrati sul veicolo Golf (come documentato nelle foto in atti):
L'autovettura Golf presentava una considerevole ammaccatura sulla parte anteriore
(dovuta all'urto contro il camion).
Contemporaneamente, il danno alla parte posteriore sinistra (dovuto al tamponamento della ST) risultava essere solo una lieve abrasione.
Si ritiene impensabile che l'urto da tergo, così lievemente percepito sulla carrozzeria posteriore, abbia potuto imprimere alla Golf una forza tale da spingerla in avanti con la violenza necessaria a causare i gravi danni anteriori riscontrati.
In conclusione, la mancanza di riscontri oggettivi e l'inattendibilità del testimone non hanno permesso di raggiungere la prova della responsabilità dei convenuti nei termini dedotti in giudizio, rendendo l'appello infondato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto. Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono pag. 5/6 a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi del DM
55/2014, esclusa la fase istruttoria e previa riduzione del 30% stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 3993/20 avverso la sentenza n.
4829/19 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di gravame, Parte_1 in favore della parte appellata costituita, che liquida in € 1.190,70 oltre CP_1 rimborso forfettario CPA ed IVA se dovute per legge;
c) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 6/6
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 3993/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3993 dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace – lesioni , e vertente
Tra
- (c.f. rapp.to e difeso dall' avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
RO e con lo stesso elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via Origlia, n.
75, giusta procura in atti;
appellante
Contro
- (p. iva ) in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Salerno alla via Guercio, n. 319, presso lo studio dell'avv. Mario Amatruda, che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
appellata
e
- , residente in [...]; CP_2
appellata contumace
pag. 2/6
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione all'uopo notificato aveva convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la ed al fine CP_1 CP_2 di sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24.08.15, ore 10.20 circa in Pagani alla via Tramontano.
Segnatamente, la difesa dell'allora attore aveva dedotto che nelle suindicate circostanze di tempo e luogo si trovava fermo nel traffico in via Tramontano, direzione Parte_1
S. Chiara, alla guida del veicolo Volkswagen Golf tg. EN215RZ allorquando veniva tamponato da tergo dall'autovettura Ford ST tg. EC099FV, di proprietà di CP_2
e al momento condotta da . In seguito all'urto il veicolo VW Golf
[...] Persona_1 veniva sospinto in avanti contro l'autocarro della nettezza urbana tg. DC314SJ.
L'autoveicolo attoreo, pertanto, rimaneva danneggiato sia alla parte anteriore a causa dell'urto indiretto sia alla parte posteriore a causa dell'urto diretto della Ford ST.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la che CP_1 contestava la domanda in fatto ed in diritto mentre rimaneva contumace. CP_2
Istruita la causa mediante prova documentale e testimoniale la causa veniva trattenuta in decisone.
Ebbene, con la gravata sentenza il primo giudicante ha, in rigetto della domanda attorea, così statuito “ (…) dichiara la contumacia di;
rigetta la domanda;
compensa tra le parti CP_2 le spese del giudizio (…)”.
pag. 3/6 Avverso siffatto arresto interponeva appello , ribadendo la dinamica del Parte_1 sinistro (tamponamento a catena) e sostenendo che il primo giudice avesse errato nell'interpretazione del compendio probatorio. L'appellante chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva di e la condanna in solido sua e della al CP_2 CP_1 pagamento di € 5.200,00 a titolo di risarcimento danni materiali.
Si costituiva in giudizio la eccependo la correttezza della sentenza CP_1 impugnata sia sotto il profilo processuale che sostanziale. Rilevava, inoltre, la superficialità ed inesattezza delle dichiarazioni testimoniale e la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio. Concludeva, dunque, chiedendo la reiezione del proposto gravame con il favore delle spese.
rimaneva nuovamente contumace. CP_2
L'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, sulla Testimone_1 dinamica del sinistro oggetto di causa, lo stesso ha riferito, nel corso dell'udienza del
25.09.17, quanto segue: “ ricordo che il sinistro si è verificato in data 24.08.15, ore 10.00 circa, in
Pagani, non ricordo con precisione il nome della strada ma sono sicuro che vi era un distributore di benzina;
ero a bordo della mia autovettura Fiat Panda all'interno del distributore per fare benzina, ad un certo punto mentre facevo benzina ho sentito un botto e girandomi ho visto delle autovetture che erano state coinvolte in un incidente;
preciso ho visto una ST di colore chiaro, un'autovettura di colore scuro e davanti vi era un camion della nettezza urbana;
ho visto che la Ford ST tamponava la Golf e la Golf tamponava il camion che la precedeva la Golf riportava danni alla parte posteriore ed anteriore;
non posso precisare se i veicoli al momento del sinistro erano fermo o in movimento;
non sono intervenute autorità; mi sono avvicinato alla vettura ed il conducente della Golf ha chiesto la mia disponibilità per testimoniare;
nella Golf vi era una ragazza;
nella ST vi era il solo conducente;
non posso dire quante persone vi erano nel camion della nettezza urbana;
la ST riportava danni alla parte anteriore mentre il camion della nettezza urbana nulla;
preciso che non posso precisare se la Golf era ferma oppure camminava seppur
pag. 4/6 piano; ricordo che il paraurti posteriore della Golf era staccato perché vi era una vera e propria rientranza;
ribadisco che invece di aver prima sentito e poi visto, l'ho prima visto;
la Golf dopo l'urto posteriore non ha operato alcuna manovra di emergenza;
riconosco nelle foto esibite da controparte dal n. 1, 2, 3, 4 allegate al fascicolo di parte attrice i danni riportati dall'auto Golf”.
Ebbene, il teste si è contraddetto riguardo al momento della percezione dell'incidente, affermando inizialmente di aver "sentito un botto e girandomi ho visto", per poi rettificare sostenendo di aver "prima visto" l'urto. Questa incoerenza mette in dubbio la sua capacità di aver avuto una visuale diretta e immediata della dinamica.
Inoltre, il teste non è stato in grado di riferire né il nome della strada né se i veicoli coinvolti fossero fermi o in movimento al momento dell'urto. Tali omissioni rafforzano il sospetto che la sua percezione sia stata solo successiva e indiretta.
Oltre alle debolezze della prova orale, la dinamica prospettata dall'appellante risulta poco plausibile rispetto ai danni riscontrati sul veicolo Golf (come documentato nelle foto in atti):
L'autovettura Golf presentava una considerevole ammaccatura sulla parte anteriore
(dovuta all'urto contro il camion).
Contemporaneamente, il danno alla parte posteriore sinistra (dovuto al tamponamento della ST) risultava essere solo una lieve abrasione.
Si ritiene impensabile che l'urto da tergo, così lievemente percepito sulla carrozzeria posteriore, abbia potuto imprimere alla Golf una forza tale da spingerla in avanti con la violenza necessaria a causare i gravi danni anteriori riscontrati.
In conclusione, la mancanza di riscontri oggettivi e l'inattendibilità del testimone non hanno permesso di raggiungere la prova della responsabilità dei convenuti nei termini dedotti in giudizio, rendendo l'appello infondato.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto. Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono pag. 5/6 a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi del DM
55/2014, esclusa la fase istruttoria e previa riduzione del 30% stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 3993/20 avverso la sentenza n.
4829/19 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di gravame, Parte_1 in favore della parte appellata costituita, che liquida in € 1.190,70 oltre CP_1 rimborso forfettario CPA ed IVA se dovute per legge;
c) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 6/6