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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
VI PA, RE
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 17/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perugia - Corso Vannucci 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Dogre S.r.l. - 02103780736
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 120/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 598C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 610C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 641C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 643C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 643C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 651C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 656C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 657C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 659C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 688C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 692C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 695C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 730C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 731C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 733C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 615C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 656C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 690C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Comune di Perugia non costituito
Le parti costituite insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato gli atti di accertamento del canone unico patrimoniale (CUP) contestando oltre al difetto di motivazione le rilevazioni delle superfici accertate oltre la non ricomprensione tra le superfici tassabili dei fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1 ubicate nel territorio comunale di Perugia.
Con sentenza n. 120/2024 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha respinto il ricorso della società Ricorrente_1 con condanna alle spese (3.500,00 euro) ritenendo in sintesi il messaggio pubblicitario distintivo degli impianti
Ricorrente_1 anche le fasce cromatiche di colore arancio e azzurro apposte sui fascioni laterali delle pensiline. Ha respinto anche il motivo volto alla disaplicazione della sanzione per obiettiva incertezza della normativa tributaria.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, deducendo articolati motivi così riassumibili:
I)Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per carenza di prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d. lgs. 546/1992: Controparte non ha in alcun modo provato gli elementi impositivi limitandosi ad indicare, in maniera del tutto generica, i beni oggetto di accertamento, le tariffe al metro quadrato applicabili, le date delle rilevazioni e le dimensioni delle superfici accertate, senza allegare alcun documento a supporto, impendendo, così alla Società di verificare la correttezza degli Avvisi di accertamento (pag. da 11 a 15).
II) Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo. Illegittima ricomprensione tra le superfici tassabili dei fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1: Controparte ha accertato ai fini del Canone la superficie dei fascioni delle pensiline per il solo fatto che riportano la medesima combinazione cromatica del logo della Società riportato nell'insegna. Tra l'altro gli impianti accertati possono essere suddivisi in due distinti fattispecie, a seconda della circostanza che sul fascione della pensilina sia apposta anche l'insegna con il logo della Società. Ebbene, con riferimento ad entrambe le fattispecie gli Avvisi di accertamento sono illegittimi per carenza del presupposto impositivo in quanto: (i) i colori blu e arancione riportati sui predetti fascioni non sono suscettibili di diffondere alcun messaggio pubblicitario costituendo un elemento puramente decorativo;
(ii) l'insegna della Società e il fascione costituiscono due componenti distinte e discontinue dimodoché non può integrarsi nel complesso delle due un messaggio pubblicitario di più vasta estensione (pag. da 15 a 28).
III) In via subordinata erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo alla luce dei chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 3/DF del MEF del 2023 per gli impianti pubblicitari di servizio. In via subordinata la Società eccepisce che quand'anche Controparte voglia qualificare le pensiline accertate quali “mezzi pubblicitari” ex art. 47, DPR n. 495/1992 le stesse rientrerebbero nella definizione di
“impianti pubblicitari di servizio” cosicché, alla luce dei chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 3/
DF del 2023,, le stesse dovrebbero essere assoggettate a tassazione in relazione alla sola insegna, essendo tali strutture prive per loro natura di qualsiasi finalità pubblicitaria (pag. da 29 a 30).
IV) Erroneità della sentenza per illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per carenza in capo alla Società del requisito soggettivo ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997, nonché per violazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000 relativa al legittimo affidamento. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono illegittimi in quanto non si rilevano nella condotta della Società gli elementi soggettivi della colpa o del dolo richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, non potendo rimproverare alla stessa di avere avuto un comportamento neppure negligente, avendo essa provveduto a dichiarare al Comune l'esatto stato di fatto dei fascioni (pag. da 30 a 33).
V) Erroneità della sentenza per illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma ex artt. 6, comma
2, del d. lgs. n. 472/1997, 8 del d. lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della l. n. 212/2000. Le sanzioni irrogate negli Avvisi di accertamento devono essere disapplicate sussistendo nel caso di specie obiettive condizioni di incertezza normativa. In particolare, l'interpretazione secondo la quale la mera combinazione cromatica che decora i fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento della Società non è suscettibile di diffondere un messaggio pubblicitario è stata più volte accolta dalla giurisprudenza di merito nonché dalla prassi (pag. da 33 a 36). VI) Erroneità della sentenza in ordine alla condanna della società al pagamento delle spese di giudizio: Le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in quanto esiste un corposo orientamento giurisprudenziale favorevole, in tema di applicazione del CUP alla superficie dei fascioni delle pensiline, alla
Società. (pag. da 36 a 38)
A sostegno delle proprie argomentazioni in diritto parte appellante ha allegato ampia giurisprudenza di merito relativa a controversie in cui è stata anche parte del giudizio.
Si è costituita Dogre s.r.l. concessionario del Comune di Perugia dell'imposta eccependo l'infondatezza della pretesa "ex adverso" azionata, alla luce di considerazioni così riassumibili: - sulla questione principale dell'applicazione del CUP alla superficie dei fascioni delle pensiline cita giurisprudenza sia di legittimità che di merito aderente alla tesi opposta a quella avallata da parte ricorrente, secondo cui i fascioni di cui si discute diffondono un vero e proprio messaggio pubblicitario dal momento che i colori arancione e azzurro presenti sono evidentemente e facilmente riconducibili al marchio Ricorrente_1; - sulle sanzioni applicate non vi sarebbe la buona fede anche in relazione all'ampio contenzioso che ha coinvolto Ricorrente_1 su tutto il territorio nazionale.
Con memoria parte appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello, rappresentando come sarebbe errato invocare, come fa l'Amministrazione resistente, la fede privilegiata dei verbali di accertamento non essendovi qui alcun processo verbale. Vi sarebbe separazione grafica tra i fascioni ed il marchio Ricorrente_1 diversamente da quanto avviene per le pensiline di altre stazioni di servizio (Società_2 e Societa_3) citando anche qui giurisprudenza di merito. Insiste anche sulla invocata disapplicazione delle sanzioni.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E'materia del contendere la legittimità degli atti di accertamento del canone unico patrimoniale (CUP) di cui alla L.190/2019 notificati da Dogre s.r.l. concessionario del Comune di Perugia nella parte in cui ricomprendono nelle superfici tassabili i fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1.
Ad avviso del concessionario e del giudice di primo grado i fascioni per cui è causa diffondono un vero e proprio messaggio pubblicitario dal momento che i colori arancione e azzurro presenti sono evidentemente e facilmente riconducibili al marchio Ricorrente_1.
2.- Il primo motivo di appello è infondato.
Giova premettere che il Canone Unico Patrimoniale (CUP),in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi
816-847 della L. 160/2019, rappresenta un'entrata patrimoniale che sostituisce le preesistenti contribuzioni legate all'occupazione del suolo pubblico e alla pubblicità prevedendo un unico tributo, istituito dagli enti competenti, per concessioni, autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie. Il predetto canone è quantificato in base ad una tariffa annuale determinata dall'Ente proprietario in base alla durata dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria.
L'atto impositivo gravato contiene con sufficiente precisione l'indicazione dell'ubicazione degli impianti, dimensioni, tipo di diffusione pubblicitaria oltre al calcolo degli interessi e delle sanzioni, si da mettere in condizione il contribuente di poter comprendere le ragioni della pretesa tributaria e difendersi in giudizio (ex plurimis Cassazione 20 maggio 2022, n. 16465) risultando la motivazione funzionale oltre che alla trasparenza dell'attività dell'Ufficio alla tutela giurisdizionale.
I verbali di accertamento redatti dagli agenti accertatori fanno poi prova sino a querela di falso (ex multis Cassazione sez. V, 7 febbraio 2008, n. 2819) anche quanto alla rilevazione delle superfici accertate.
3.- Anche il secondo motivo con cui parte appellante lamenta l'inesistenza del presupposto di imposta, benchè ampiamente argomentato, non è persuasivo.
3.1.- In merito alla tassabilità al fine del CUP quali superfici tassabili dei fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento di carburante (della società Ricorrente_1 ma anche di altre compagnie petrolifere) sussiste obiettivo contrasto giurisprudenziale.
Secondo infatti un primo orientamento invocato da parte appellante il fascione della pensilina, al di fuori della superficie in cui è compresa la scritta ed il marchio, non contiene alcun messaggio pubblicitario, laddove l'area residua alla superficie dello stesso, potrebbe essere oggetto di tassazione soltanto se, a seguito di talune riscontrate caratteristiche, venisse per l'appunto ad assumere la funzione di mezzo pubblicitario. Tale struttura, viceversa, costituisce soltanto un supporto strumentale ma non un autonomo mezzo pubblicitario con l'ulteriore conseguenza che l'imposta sulla diffusione di messaggi pubblicitari deve essere rapportata soltanto alla sola dimensione dei marchi che, in applicazione dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui gli stessi sono circoscritti” (ex multis Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, sentenza n. 187/2024; C.G.T. Primo grado Roma
n. 1065/2025 ).
Va poi rilevato, come evidenziato da parte appellante, che la stessa Cassazione con recente arresto abbia affermato in subiecta materia come nel determinare l'imposta pubblicitaria occorra far riferimento al messaggio pubblicitario riferito all'azienda e non anche ai supporti su cui tali messaggi sono applicati
(Cassazione ordinanza n. 20854/2025).
Secondo un secondo orientamento, sposato da Dogre s.r.l., invece nel caso specifico la combinazione dei colori azzurro/arancione della contribuente richiama l'attenzione degli utenti, raggiungendoli, anche a distanza, sul fatto che il distributore appartenga proprio a quel marchio che utilizza lo stesso colore quale base dell'insegna pubblicitaria, sicché la targa pubblicitaria non consiste semplicemente nella decorazione della pensilina perché il fascione di quest'ultima per dimensioni, colori e grafica si pone in continuità col messaggio pubblicitario contenuto nella targa e amplia la visibilità al pubblico del marchio stesso, attirando maggiormente l'attenzione dei terzi (ex multis C.G.T. Secondo Grado Lombardia 18 agosto 2022, n. 3338;
Comm. trib. prov.le Pavia sez. I, 9/07/2020, n. 190;).
Invero come evidenziato dalla parte appellata anche la Corte di legittimità si è pronunciata anche con riguardo ai “fascioni pubblicitari”presenti su altri distributori di carburante (in questo caso si trattava della Societa_3) confermando l'applicazione dell'imposta di pubblicità sui fascioni, “dando rilievo al fatto che non vi era separazione grafica tra il marchio e il resto della superficie … È evidente che tale considerazione è proprio quella che ha effettuato la CTR, laddove, in ragione della continuità grafica tra il segno distintivo e il resto del fascione ha ritenuto tassabile l'intera superficie, proprio in qualità di intera superficie pubblicitaria”. (Corte di Cassazione Ordinanza, 21 giugno 2021, n. 17623)
3.2.- Ritiene il Collegio preferibile il suesposto secondo orientamento sia in quanto seguito dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte sia perchè dalla documentazione fotografica depositata in giudizio non vi è separazione grafica tra il marchio Ricorrente_1 ed il fascione, richiamando quest'ultimo per forma e colori il marchio (avente i medesimi colori) si da formare sostanzialmente un "unicum" tale da considerarsi quale unico impianto pubblicitario.
4.- Il terzo motivo è privo di pregio.
La pensilina non svolge soltanto una funzione di pubblica utilità data dalla copertura, avendo al contempo una evidente finalità pubblicitaria che ne comporta l'obbligo di pagare il canone. Anche la Risoluzione Ministeriale richiamata poi dalla parte appellante richiama la giurisprudenza della
Cassazione sopra riportata in punto di debenza del canone.
5.- Meritano invece accoglimento il quarto e quinto motivo dell'appello.
Come noto in materia tributaria, ai fini della disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa ovvero per errore sul fatto incolpevole, è previsto che il contribuente abbia comprovato la ricorrenza di elementi di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, tali da esonerarlo dall'applicazione delle sanzioni connesse alla sua violazione (ex multis Cassazione 29/01/2024, n. 2604).
Rileva all fine della disapplicazione anche la ricorrenza di difformi orientamenti interpretativi della giurisprudenza (ex multis Cassazione civile sez. trib., 6/03/2025, n. 5962).
Nella presente fattispecie, come sopra esposto, sussiste un obiettivo contrasto interpretativo quanto meno nella giurisprudenza di merito si da giustificare ad avviso del Collegio la disapplicazione delle sanzioni applicate.
6.- E' fondato infine per le stesse ragioni anche il sesto motivo dell'appello inerente la stauizione del primo giudice sulle spese di lite, sussistendo giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
7.- Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello va in parte respinto ed in parte accolto, come da motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite atteso l'esaminato contrasto giurisprudenziale su punti decisivi della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
VI PA, RE
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 17/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perugia - Corso Vannucci 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Dogre S.r.l. - 02103780736
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 120/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 598C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 610C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 641C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 643C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 643C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 649C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 651C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 656C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 657C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 659C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 688C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 692C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 695C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 730C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 731C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 733C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 615C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 656C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 690C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 265/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Comune di Perugia non costituito
Le parti costituite insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato gli atti di accertamento del canone unico patrimoniale (CUP) contestando oltre al difetto di motivazione le rilevazioni delle superfici accertate oltre la non ricomprensione tra le superfici tassabili dei fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1 ubicate nel territorio comunale di Perugia.
Con sentenza n. 120/2024 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha respinto il ricorso della società Ricorrente_1 con condanna alle spese (3.500,00 euro) ritenendo in sintesi il messaggio pubblicitario distintivo degli impianti
Ricorrente_1 anche le fasce cromatiche di colore arancio e azzurro apposte sui fascioni laterali delle pensiline. Ha respinto anche il motivo volto alla disaplicazione della sanzione per obiettiva incertezza della normativa tributaria.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, deducendo articolati motivi così riassumibili:
I)Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per carenza di prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d. lgs. 546/1992: Controparte non ha in alcun modo provato gli elementi impositivi limitandosi ad indicare, in maniera del tutto generica, i beni oggetto di accertamento, le tariffe al metro quadrato applicabili, le date delle rilevazioni e le dimensioni delle superfici accertate, senza allegare alcun documento a supporto, impendendo, così alla Società di verificare la correttezza degli Avvisi di accertamento (pag. da 11 a 15).
II) Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo. Illegittima ricomprensione tra le superfici tassabili dei fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1: Controparte ha accertato ai fini del Canone la superficie dei fascioni delle pensiline per il solo fatto che riportano la medesima combinazione cromatica del logo della Società riportato nell'insegna. Tra l'altro gli impianti accertati possono essere suddivisi in due distinti fattispecie, a seconda della circostanza che sul fascione della pensilina sia apposta anche l'insegna con il logo della Società. Ebbene, con riferimento ad entrambe le fattispecie gli Avvisi di accertamento sono illegittimi per carenza del presupposto impositivo in quanto: (i) i colori blu e arancione riportati sui predetti fascioni non sono suscettibili di diffondere alcun messaggio pubblicitario costituendo un elemento puramente decorativo;
(ii) l'insegna della Società e il fascione costituiscono due componenti distinte e discontinue dimodoché non può integrarsi nel complesso delle due un messaggio pubblicitario di più vasta estensione (pag. da 15 a 28).
III) In via subordinata erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo alla luce dei chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 3/DF del MEF del 2023 per gli impianti pubblicitari di servizio. In via subordinata la Società eccepisce che quand'anche Controparte voglia qualificare le pensiline accertate quali “mezzi pubblicitari” ex art. 47, DPR n. 495/1992 le stesse rientrerebbero nella definizione di
“impianti pubblicitari di servizio” cosicché, alla luce dei chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 3/
DF del 2023,, le stesse dovrebbero essere assoggettate a tassazione in relazione alla sola insegna, essendo tali strutture prive per loro natura di qualsiasi finalità pubblicitaria (pag. da 29 a 30).
IV) Erroneità della sentenza per illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per carenza in capo alla Società del requisito soggettivo ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997, nonché per violazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000 relativa al legittimo affidamento. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono illegittimi in quanto non si rilevano nella condotta della Società gli elementi soggettivi della colpa o del dolo richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, non potendo rimproverare alla stessa di avere avuto un comportamento neppure negligente, avendo essa provveduto a dichiarare al Comune l'esatto stato di fatto dei fascioni (pag. da 30 a 33).
V) Erroneità della sentenza per illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma ex artt. 6, comma
2, del d. lgs. n. 472/1997, 8 del d. lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della l. n. 212/2000. Le sanzioni irrogate negli Avvisi di accertamento devono essere disapplicate sussistendo nel caso di specie obiettive condizioni di incertezza normativa. In particolare, l'interpretazione secondo la quale la mera combinazione cromatica che decora i fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento della Società non è suscettibile di diffondere un messaggio pubblicitario è stata più volte accolta dalla giurisprudenza di merito nonché dalla prassi (pag. da 33 a 36). VI) Erroneità della sentenza in ordine alla condanna della società al pagamento delle spese di giudizio: Le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in quanto esiste un corposo orientamento giurisprudenziale favorevole, in tema di applicazione del CUP alla superficie dei fascioni delle pensiline, alla
Società. (pag. da 36 a 38)
A sostegno delle proprie argomentazioni in diritto parte appellante ha allegato ampia giurisprudenza di merito relativa a controversie in cui è stata anche parte del giudizio.
Si è costituita Dogre s.r.l. concessionario del Comune di Perugia dell'imposta eccependo l'infondatezza della pretesa "ex adverso" azionata, alla luce di considerazioni così riassumibili: - sulla questione principale dell'applicazione del CUP alla superficie dei fascioni delle pensiline cita giurisprudenza sia di legittimità che di merito aderente alla tesi opposta a quella avallata da parte ricorrente, secondo cui i fascioni di cui si discute diffondono un vero e proprio messaggio pubblicitario dal momento che i colori arancione e azzurro presenti sono evidentemente e facilmente riconducibili al marchio Ricorrente_1; - sulle sanzioni applicate non vi sarebbe la buona fede anche in relazione all'ampio contenzioso che ha coinvolto Ricorrente_1 su tutto il territorio nazionale.
Con memoria parte appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello, rappresentando come sarebbe errato invocare, come fa l'Amministrazione resistente, la fede privilegiata dei verbali di accertamento non essendovi qui alcun processo verbale. Vi sarebbe separazione grafica tra i fascioni ed il marchio Ricorrente_1 diversamente da quanto avviene per le pensiline di altre stazioni di servizio (Società_2 e Societa_3) citando anche qui giurisprudenza di merito. Insiste anche sulla invocata disapplicazione delle sanzioni.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E'materia del contendere la legittimità degli atti di accertamento del canone unico patrimoniale (CUP) di cui alla L.190/2019 notificati da Dogre s.r.l. concessionario del Comune di Perugia nella parte in cui ricomprendono nelle superfici tassabili i fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1.
Ad avviso del concessionario e del giudice di primo grado i fascioni per cui è causa diffondono un vero e proprio messaggio pubblicitario dal momento che i colori arancione e azzurro presenti sono evidentemente e facilmente riconducibili al marchio Ricorrente_1.
2.- Il primo motivo di appello è infondato.
Giova premettere che il Canone Unico Patrimoniale (CUP),in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi
816-847 della L. 160/2019, rappresenta un'entrata patrimoniale che sostituisce le preesistenti contribuzioni legate all'occupazione del suolo pubblico e alla pubblicità prevedendo un unico tributo, istituito dagli enti competenti, per concessioni, autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie. Il predetto canone è quantificato in base ad una tariffa annuale determinata dall'Ente proprietario in base alla durata dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria.
L'atto impositivo gravato contiene con sufficiente precisione l'indicazione dell'ubicazione degli impianti, dimensioni, tipo di diffusione pubblicitaria oltre al calcolo degli interessi e delle sanzioni, si da mettere in condizione il contribuente di poter comprendere le ragioni della pretesa tributaria e difendersi in giudizio (ex plurimis Cassazione 20 maggio 2022, n. 16465) risultando la motivazione funzionale oltre che alla trasparenza dell'attività dell'Ufficio alla tutela giurisdizionale.
I verbali di accertamento redatti dagli agenti accertatori fanno poi prova sino a querela di falso (ex multis Cassazione sez. V, 7 febbraio 2008, n. 2819) anche quanto alla rilevazione delle superfici accertate.
3.- Anche il secondo motivo con cui parte appellante lamenta l'inesistenza del presupposto di imposta, benchè ampiamente argomentato, non è persuasivo.
3.1.- In merito alla tassabilità al fine del CUP quali superfici tassabili dei fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento di carburante (della società Ricorrente_1 ma anche di altre compagnie petrolifere) sussiste obiettivo contrasto giurisprudenziale.
Secondo infatti un primo orientamento invocato da parte appellante il fascione della pensilina, al di fuori della superficie in cui è compresa la scritta ed il marchio, non contiene alcun messaggio pubblicitario, laddove l'area residua alla superficie dello stesso, potrebbe essere oggetto di tassazione soltanto se, a seguito di talune riscontrate caratteristiche, venisse per l'appunto ad assumere la funzione di mezzo pubblicitario. Tale struttura, viceversa, costituisce soltanto un supporto strumentale ma non un autonomo mezzo pubblicitario con l'ulteriore conseguenza che l'imposta sulla diffusione di messaggi pubblicitari deve essere rapportata soltanto alla sola dimensione dei marchi che, in applicazione dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui gli stessi sono circoscritti” (ex multis Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, sentenza n. 187/2024; C.G.T. Primo grado Roma
n. 1065/2025 ).
Va poi rilevato, come evidenziato da parte appellante, che la stessa Cassazione con recente arresto abbia affermato in subiecta materia come nel determinare l'imposta pubblicitaria occorra far riferimento al messaggio pubblicitario riferito all'azienda e non anche ai supporti su cui tali messaggi sono applicati
(Cassazione ordinanza n. 20854/2025).
Secondo un secondo orientamento, sposato da Dogre s.r.l., invece nel caso specifico la combinazione dei colori azzurro/arancione della contribuente richiama l'attenzione degli utenti, raggiungendoli, anche a distanza, sul fatto che il distributore appartenga proprio a quel marchio che utilizza lo stesso colore quale base dell'insegna pubblicitaria, sicché la targa pubblicitaria non consiste semplicemente nella decorazione della pensilina perché il fascione di quest'ultima per dimensioni, colori e grafica si pone in continuità col messaggio pubblicitario contenuto nella targa e amplia la visibilità al pubblico del marchio stesso, attirando maggiormente l'attenzione dei terzi (ex multis C.G.T. Secondo Grado Lombardia 18 agosto 2022, n. 3338;
Comm. trib. prov.le Pavia sez. I, 9/07/2020, n. 190;).
Invero come evidenziato dalla parte appellata anche la Corte di legittimità si è pronunciata anche con riguardo ai “fascioni pubblicitari”presenti su altri distributori di carburante (in questo caso si trattava della Societa_3) confermando l'applicazione dell'imposta di pubblicità sui fascioni, “dando rilievo al fatto che non vi era separazione grafica tra il marchio e il resto della superficie … È evidente che tale considerazione è proprio quella che ha effettuato la CTR, laddove, in ragione della continuità grafica tra il segno distintivo e il resto del fascione ha ritenuto tassabile l'intera superficie, proprio in qualità di intera superficie pubblicitaria”. (Corte di Cassazione Ordinanza, 21 giugno 2021, n. 17623)
3.2.- Ritiene il Collegio preferibile il suesposto secondo orientamento sia in quanto seguito dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte sia perchè dalla documentazione fotografica depositata in giudizio non vi è separazione grafica tra il marchio Ricorrente_1 ed il fascione, richiamando quest'ultimo per forma e colori il marchio (avente i medesimi colori) si da formare sostanzialmente un "unicum" tale da considerarsi quale unico impianto pubblicitario.
4.- Il terzo motivo è privo di pregio.
La pensilina non svolge soltanto una funzione di pubblica utilità data dalla copertura, avendo al contempo una evidente finalità pubblicitaria che ne comporta l'obbligo di pagare il canone. Anche la Risoluzione Ministeriale richiamata poi dalla parte appellante richiama la giurisprudenza della
Cassazione sopra riportata in punto di debenza del canone.
5.- Meritano invece accoglimento il quarto e quinto motivo dell'appello.
Come noto in materia tributaria, ai fini della disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa ovvero per errore sul fatto incolpevole, è previsto che il contribuente abbia comprovato la ricorrenza di elementi di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, tali da esonerarlo dall'applicazione delle sanzioni connesse alla sua violazione (ex multis Cassazione 29/01/2024, n. 2604).
Rileva all fine della disapplicazione anche la ricorrenza di difformi orientamenti interpretativi della giurisprudenza (ex multis Cassazione civile sez. trib., 6/03/2025, n. 5962).
Nella presente fattispecie, come sopra esposto, sussiste un obiettivo contrasto interpretativo quanto meno nella giurisprudenza di merito si da giustificare ad avviso del Collegio la disapplicazione delle sanzioni applicate.
6.- E' fondato infine per le stesse ragioni anche il sesto motivo dell'appello inerente la stauizione del primo giudice sulle spese di lite, sussistendo giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
7.- Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello va in parte respinto ed in parte accolto, come da motivazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite atteso l'esaminato contrasto giurisprudenziale su punti decisivi della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie parzialmente l'appello nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.