CASS
Sentenza 24 gennaio 2023
Sentenza 24 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2023, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA IB nato a [...]( ITALIA) il 16/05/1958 DI DI LI nato a [...] il [...] CA EL nato a [...] il [...] DI E DI COSTRUZIONI E VENDITA IMMOBILIARE S.R.L. avverso il decreto del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3037 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 29/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 20 ottobre 2021 la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'appello, presentato da BE NT e dai terzi interessati DI Di DI, LA NT e Di & Di Costruzioni Vendite Immobiliari s.r.l. avverso il provvedimento con cui, il 14 dicembre 2020, il Tribunale della stessa città ha disposto la confisca di beni mobili ed immobili. Il giudice della prevenzione ha, tra l'altro, stimato che NT è stato portatore, tra la prima metà degli anni '90 del secolo scorso e gli ultimi mesi del 2012, di pericolosità sociale generica ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto soggetto che, per la condotta ed il tenore di vita, deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, avere vissuto in quel torno di tempo abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. 2. BE NT ed i terzi interessati DI Di DI, LA NT e Di & Di Costruzioni Vendite Immobiliari s.r.l. propongono, con unico atto e con l'assistenza degli avv.ti Angelo Di Perna e Massimo Trigari, ricorsi per cassazione incentrato su due motivi, con il primo dei quali deducono violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di prendere atto della preclusione derivante dal giudicato formatosi in relazione al lasso temporale nel quale NT, all'esito di precedente procedura preventiva, è stato ritenuto portatore, in forza della sua accertata appartenenza ad associazione camorristica, di pericolosità sociale qualificata. Con il secondo motivo, eccepiscono, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che la Corte di appello ha formulato il giudizio di pericolosità sociale valorizzando un procedimento penale che, con riferimento alla maggior parte delle contestate fattispecie usurarie, è stato suggellato, all'esito del giudizio di primo grado, dall'adozione di sentenza assolutoria, e che le uniche ipotesi criminose accertate — peraltro ancora sub judice, essendo stato interposto appello avverso la decisione del Tribunale — attengono a dazioni esauritesi negli anni '90 e seguite, negli anni più recenti, da mere promesse, insuscettibili di produrre reddito. Lamentano, ulteriormente, che i giudici della prevenzione abbiano tratto argomento dal ricorso alla pratica dell'intestazione fittizia che, tuttavia, ha interessato beni ed utilità che non derivavano dalla commissione dei più risalenti reati, i cui profitti sono già stati interamente confiscati nell'ambito del procedimento penale per il delitto sanzionato dall'art. 416-bis cod. pen.. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I ricorrenti, il 14 settembre 2022, hanno depositato memoria di replica, con la quale hanno ribadito e sviluppato le argomentazioni sottese al libello introduttivo del presente giudizio, la cui fondatezza avrebbe ricevuto ennesima conferma dall'assoluzione di BE NT, con sentenza della Corte di appello di Salerno del 17 maggio 2022, dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e dalle residue fattispecie di usura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. BE NT è stato ritenuto portatore di pericolosità sociale generica sulla base degli elementi di fatto acquisiti nell'ambito di un procedimento penale, localmente noto come «Costanza», nel quale ha riportato condanna, in primo grado, alla pena di tredici anni di reclusione e 25.000 euro di multa quale promotore di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione, in Italia ed in Romania, di un numero indeterminato di delitti di usura, abusiva intermediazione finanziaria, riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita, e dei reati di usura, abusivo esercizio di attività di intermediazione finanziaria e creditizia, fittizia attribuzione di beni ed altre utilità. Il giudice di merito ha, in particolare, contestualizzato tra il 2000 ed il 2008 l'attività della societas sceleris capeggiata da NT, responsabile anche della protratta azione usuraria, posta in essere dagli anni '90 e sino all'autunno del 2012, nei confronti di due distinti soggetti, oltre che della violazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, commessa dal 2004 al 2012, e della fittizia intestazione a terzi di un notevole compendio patrimoniale. La Corte di appello di Salerno, nel rispondere alle obiezioni difensive articolate con l'atto di impugnazione, ha ribadito che le condotte accertate comprovano che NT ha vissuto, nel lungo arco di tempo considerato, con i proventi delle perpetrate attività illecite suscettibili di generare lucro, in tal senso deponendo, tra l'altro, il massiccio afflusso di denaro di ignota provenienza, per un importo stimabile in circa due milioni di euro, che egli ha fatto pervenire (in un periodo connotato, è bene ricordare, da tangibile e costante sproporzione tra entrate lecite ed impieghi) sui conti di società che, intestata a compiacenti prestanome e rimasta, in realtà, nella sua piena disponibilità, ha conseguito, in breve tempo, la titolarità di un corposo compendio immobiliare. 3 Considerato, poi, che NT ha continuato a dedicarsi, al contempo, a prestiti, sovente di natura usuraria, in favore di imprenditori e professionisti operanti in Campagna, località di cui egli è originario, la Corte di appello ha tratto conferma della ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed ha, quindi, avallato, nel concorso dei requisiti presupposti per l'applicazione dell'istituto, la decisione del Tribunale. 3. A fronte di un apparato argomentativo ossequioso del dettato normativo e fedele alle emergenze istruttorie, i ricorrenti adombrano, con il primo motivo, una violazione del ne bis in idem che appare, a ben vedere, insussistente. Se è vero, infatti, che, all'esito di precedente procedimento di prevenzione, NT patì la confisca del proprio patrimonio, non è men vero, per converso, che in quel contesto venne in rilievo la sua sola pericolosità sociale qualificata, ovvero la sua appartenenza ad un clan camorristico campano, nulla essendo stato contestato, in quella sede, in ordine ai comportamenti oggetto di successivo addebito e, quindi, posti a fondamento del provvedimento qui impugnato. La reciproca autonomia dei due procedimenti di prevenzione — da apprezzarsi con riferimento al tipo di pericolosità accertata, ai fatti che supportano il giudizio prognostico, al periodo di riferimento, all'oggetto dell'ablazione — esclude, dunque, in radice, che la promozione di quello più recente interferisca con il giudicato formatosi in esito all'altro. 4. Per quanto concerne il residuo motivo, va, innanzitutto, rimarcato che, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10. Tale violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione, come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può essere dedotto e, in ogni caso, ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. i 279284; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805). i 4 In tale direzione, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato non può dirsi affatto apparente e va ritenuta, dunque, sussistente e non scalfita decisivamente dai rilievi formulati dal ricorrente. Tanto vale, in specie, con riferimento alle risultanze del procedimento penale c.d. «Costanza» che, pur non definitive, valgono a sorreggere il percorso argomentativo seguito da Tribunale e Corte di appello, che non trova smentita nelle circostanze segnalate dai ricorrenti. In via preliminare, va chiarito che l'evocazione, con la più recente memoria difensiva, della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, il 17 maggio 2022, avrebbe ribaltato l'esito del giudizio di primo grado non è stata accompagnata dalla materiale produzione del documento, sì da rendere generica la deduzione, comunque afferente a pronunzia a sua volta non definitiva. Peraltro, la decisione impugnata, nel trarre argomento anche da fatti obiettivamente acclarati nella loro consistenza obiettiva, quantunque reputati non idonei a dimostrare la commissione di specifici reati di usura, si pone in linea con l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01). Le doglianze difensive al riguardo non si emancipano, in ogni caso, da un piano di insuperabile genericità perché circoscritte ad una sola porzione degli elementi valorizzati dai giudici della prevenzione, che hanno ancorato la formulata prognosi di pericolosità sociale generica anche ad altre, pregnanti fattispecie criminose, in relazione alle quali l'impostazione accusatoria ha avuto positivo riscontro in entrambi i gradi di giudizio di merito. Né, per revocare in dubbio la correttezza delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, vale eccepire — senza, vieppiù, corredare le asserzioni con il benché minimo riscontro documentale — che LO e AL, vittime dell'usura praticata da BE NT e protratta, come da contestazione, sino al 2012, non hanno tenuto fede al patto usurario a partire dall'inizio del corrente secolo o che le risorse destinate ai corposi investimenti immobiliari in Romania 5 sono state corrisposte a NT a titolo risarcitorio, per ragioni che i ricorrenti indicano, anche in questo caso senza conforto probatorio di sorta. 5. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di BE NT e dei terzi interessati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/09/2022.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3037 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 29/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 20 ottobre 2021 la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'appello, presentato da BE NT e dai terzi interessati DI Di DI, LA NT e Di & Di Costruzioni Vendite Immobiliari s.r.l. avverso il provvedimento con cui, il 14 dicembre 2020, il Tribunale della stessa città ha disposto la confisca di beni mobili ed immobili. Il giudice della prevenzione ha, tra l'altro, stimato che NT è stato portatore, tra la prima metà degli anni '90 del secolo scorso e gli ultimi mesi del 2012, di pericolosità sociale generica ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto soggetto che, per la condotta ed il tenore di vita, deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, avere vissuto in quel torno di tempo abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. 2. BE NT ed i terzi interessati DI Di DI, LA NT e Di & Di Costruzioni Vendite Immobiliari s.r.l. propongono, con unico atto e con l'assistenza degli avv.ti Angelo Di Perna e Massimo Trigari, ricorsi per cassazione incentrato su due motivi, con il primo dei quali deducono violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di prendere atto della preclusione derivante dal giudicato formatosi in relazione al lasso temporale nel quale NT, all'esito di precedente procedura preventiva, è stato ritenuto portatore, in forza della sua accertata appartenenza ad associazione camorristica, di pericolosità sociale qualificata. Con il secondo motivo, eccepiscono, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che la Corte di appello ha formulato il giudizio di pericolosità sociale valorizzando un procedimento penale che, con riferimento alla maggior parte delle contestate fattispecie usurarie, è stato suggellato, all'esito del giudizio di primo grado, dall'adozione di sentenza assolutoria, e che le uniche ipotesi criminose accertate — peraltro ancora sub judice, essendo stato interposto appello avverso la decisione del Tribunale — attengono a dazioni esauritesi negli anni '90 e seguite, negli anni più recenti, da mere promesse, insuscettibili di produrre reddito. Lamentano, ulteriormente, che i giudici della prevenzione abbiano tratto argomento dal ricorso alla pratica dell'intestazione fittizia che, tuttavia, ha interessato beni ed utilità che non derivavano dalla commissione dei più risalenti reati, i cui profitti sono già stati interamente confiscati nell'ambito del procedimento penale per il delitto sanzionato dall'art. 416-bis cod. pen.. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. I ricorrenti, il 14 settembre 2022, hanno depositato memoria di replica, con la quale hanno ribadito e sviluppato le argomentazioni sottese al libello introduttivo del presente giudizio, la cui fondatezza avrebbe ricevuto ennesima conferma dall'assoluzione di BE NT, con sentenza della Corte di appello di Salerno del 17 maggio 2022, dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e dalle residue fattispecie di usura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. BE NT è stato ritenuto portatore di pericolosità sociale generica sulla base degli elementi di fatto acquisiti nell'ambito di un procedimento penale, localmente noto come «Costanza», nel quale ha riportato condanna, in primo grado, alla pena di tredici anni di reclusione e 25.000 euro di multa quale promotore di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione, in Italia ed in Romania, di un numero indeterminato di delitti di usura, abusiva intermediazione finanziaria, riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita, e dei reati di usura, abusivo esercizio di attività di intermediazione finanziaria e creditizia, fittizia attribuzione di beni ed altre utilità. Il giudice di merito ha, in particolare, contestualizzato tra il 2000 ed il 2008 l'attività della societas sceleris capeggiata da NT, responsabile anche della protratta azione usuraria, posta in essere dagli anni '90 e sino all'autunno del 2012, nei confronti di due distinti soggetti, oltre che della violazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, commessa dal 2004 al 2012, e della fittizia intestazione a terzi di un notevole compendio patrimoniale. La Corte di appello di Salerno, nel rispondere alle obiezioni difensive articolate con l'atto di impugnazione, ha ribadito che le condotte accertate comprovano che NT ha vissuto, nel lungo arco di tempo considerato, con i proventi delle perpetrate attività illecite suscettibili di generare lucro, in tal senso deponendo, tra l'altro, il massiccio afflusso di denaro di ignota provenienza, per un importo stimabile in circa due milioni di euro, che egli ha fatto pervenire (in un periodo connotato, è bene ricordare, da tangibile e costante sproporzione tra entrate lecite ed impieghi) sui conti di società che, intestata a compiacenti prestanome e rimasta, in realtà, nella sua piena disponibilità, ha conseguito, in breve tempo, la titolarità di un corposo compendio immobiliare. 3 Considerato, poi, che NT ha continuato a dedicarsi, al contempo, a prestiti, sovente di natura usuraria, in favore di imprenditori e professionisti operanti in Campagna, località di cui egli è originario, la Corte di appello ha tratto conferma della ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed ha, quindi, avallato, nel concorso dei requisiti presupposti per l'applicazione dell'istituto, la decisione del Tribunale. 3. A fronte di un apparato argomentativo ossequioso del dettato normativo e fedele alle emergenze istruttorie, i ricorrenti adombrano, con il primo motivo, una violazione del ne bis in idem che appare, a ben vedere, insussistente. Se è vero, infatti, che, all'esito di precedente procedimento di prevenzione, NT patì la confisca del proprio patrimonio, non è men vero, per converso, che in quel contesto venne in rilievo la sua sola pericolosità sociale qualificata, ovvero la sua appartenenza ad un clan camorristico campano, nulla essendo stato contestato, in quella sede, in ordine ai comportamenti oggetto di successivo addebito e, quindi, posti a fondamento del provvedimento qui impugnato. La reciproca autonomia dei due procedimenti di prevenzione — da apprezzarsi con riferimento al tipo di pericolosità accertata, ai fatti che supportano il giudizio prognostico, al periodo di riferimento, all'oggetto dell'ablazione — esclude, dunque, in radice, che la promozione di quello più recente interferisca con il giudicato formatosi in esito all'altro. 4. Per quanto concerne il residuo motivo, va, innanzitutto, rimarcato che, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10. Tale violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione, come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può essere dedotto e, in ogni caso, ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. i 279284; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805). i 4 In tale direzione, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato non può dirsi affatto apparente e va ritenuta, dunque, sussistente e non scalfita decisivamente dai rilievi formulati dal ricorrente. Tanto vale, in specie, con riferimento alle risultanze del procedimento penale c.d. «Costanza» che, pur non definitive, valgono a sorreggere il percorso argomentativo seguito da Tribunale e Corte di appello, che non trova smentita nelle circostanze segnalate dai ricorrenti. In via preliminare, va chiarito che l'evocazione, con la più recente memoria difensiva, della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno, il 17 maggio 2022, avrebbe ribaltato l'esito del giudizio di primo grado non è stata accompagnata dalla materiale produzione del documento, sì da rendere generica la deduzione, comunque afferente a pronunzia a sua volta non definitiva. Peraltro, la decisione impugnata, nel trarre argomento anche da fatti obiettivamente acclarati nella loro consistenza obiettiva, quantunque reputati non idonei a dimostrare la commissione di specifici reati di usura, si pone in linea con l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01). Le doglianze difensive al riguardo non si emancipano, in ogni caso, da un piano di insuperabile genericità perché circoscritte ad una sola porzione degli elementi valorizzati dai giudici della prevenzione, che hanno ancorato la formulata prognosi di pericolosità sociale generica anche ad altre, pregnanti fattispecie criminose, in relazione alle quali l'impostazione accusatoria ha avuto positivo riscontro in entrambi i gradi di giudizio di merito. Né, per revocare in dubbio la correttezza delle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello, vale eccepire — senza, vieppiù, corredare le asserzioni con il benché minimo riscontro documentale — che LO e AL, vittime dell'usura praticata da BE NT e protratta, come da contestazione, sino al 2012, non hanno tenuto fede al patto usurario a partire dall'inizio del corrente secolo o che le risorse destinate ai corposi investimenti immobiliari in Romania 5 sono state corrisposte a NT a titolo risarcitorio, per ragioni che i ricorrenti indicano, anche in questo caso senza conforto probatorio di sorta. 5. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di BE NT e dei terzi interessati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/09/2022.