CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1494/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5894/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 17/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7986 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7986 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7986 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7986 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12350 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12356 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12356 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12356 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n.7986 del 30/07/2020 prot.954 del 30/07/2020 per infedele dichiarazione TARI 2016-2017-2018-2019 per un importo complessivo pari a
€ 2.190,00, notificato in data 20/08/2020 ;
- l'avviso di accertamento in rettifica n.12350 del 13/10/2020 prot.1527 del 3/10/2020
per infedele dichiarazione TARI 2013 per un importo complessivo pari a €404,00,
notificato in data14/10/2020 ,che rettificava in diminuzione l'avviso n.209 del 26/10/2017 prot.1623 del
09/11/2017 a sua volta notificato 26/10/2018;
- l'avviso di accertamento in rettifica n.12356 del 13/10/2020 prot.1527 del 13/10/2020
per infedele dichiarazione TARI 2014/2015/2016 per un importo complessivo pari a €
737,00, notificato in data14/10/2020 che rettificava in diminuzione l'avviso n.210 del 26/10/2017prot.1623 del 09/11/2017° sua volta notificato in data3 0/10/2019
eccependo :
1) Prescrizione della pretesa tributaria relativa agli anni d'imposta 2013 e 2014;
2) Nullità per violazione dei regolamenti comunali;
3) Nullità per violazione dei regolamenti comunali nonché errata interpretazione dei fatti sottesi al possesso del bene immobile.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello l'ente esattore, si costituiva il Comune , controdeduceva l'appellato.
L'Appello è fondato.
Deve convenirsi della non impugnabilità dell'avviso di accertamento in r ttifica in diminuzione ex art.19 comma 3D. Lgs 546/1992 . Invero, se l''atto si limita a diminuire quantitativamente l'importo accertato, senza modificarne gli aspetti qualitativi, v'è carenza di interesse ad agire sul punto si veda l'ordinanzan.39808/2021 della Cassazione con la quale si è affemato che non sempre l'atto emesso in via di autotutela deve considerarsi sostitutivo del primo,
.
Se si tratta di una mera modifica quantitativa dell'atto originario,non è ravvisabile un
Interesse ad agire del contribuente e pertanto l'unico avviso impugnabile resta il primo.
Pertanto , una volta dimosrata come nel caso di specie, la notificazione degli atti, successivamente notificati, in diminuzione il ricorso doveva essere considerato inammissibile.
Per quanto concerne, invece l'avviso del 2016 occorre rilevare che
Il ricorrente fino al 04/03/2016 era proprietario di un immobile – Foglio Indirizzo_2, cat. A\2 - sito in Rende alla Indirizzo_1 ove aveva adibito, una sola stanza (cfr. planimetria - all. 7 fascicolo primo grado), avente superficie di 12,90 mq, ad uso professionale. Tale immobile veniva successivamente venduto ma detenuto fino al 31/12/2016.
In data 04/03/2016, il ricorrente acquistava altro immobile, sito al medesimo indirizzo del precedente – dati catastali Foglio Indirizzo_3, cat. A\2 – presso il quale era in corso di validità un contratto di locazione ad uso abitativo (all. 8 fascicolo di primo grado).
Tali circostanze sono dimostrate per tabulas ed incontestabili, rendendole sufficienti – per come correttamente ha ritenuto il giudice di primo grado - per rendere illegittimo l'avviso di accertamento n. 7986, relativamente all'anno 2016, proprio in quanto viene contestata una presunta dichiarazione infedele per utenza non domestica, laddove nel 2016 vi era un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, ovvero per uso domestico .
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata conferma la legittimità degli avvisi di accertamento per gli anni 2013 2014-2015- lo rigetta per il resto. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1494/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5894/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 17/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7986 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7986 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7986 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7986 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12350 TARI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12356 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12356 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12356 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 200/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n.7986 del 30/07/2020 prot.954 del 30/07/2020 per infedele dichiarazione TARI 2016-2017-2018-2019 per un importo complessivo pari a
€ 2.190,00, notificato in data 20/08/2020 ;
- l'avviso di accertamento in rettifica n.12350 del 13/10/2020 prot.1527 del 3/10/2020
per infedele dichiarazione TARI 2013 per un importo complessivo pari a €404,00,
notificato in data14/10/2020 ,che rettificava in diminuzione l'avviso n.209 del 26/10/2017 prot.1623 del
09/11/2017 a sua volta notificato 26/10/2018;
- l'avviso di accertamento in rettifica n.12356 del 13/10/2020 prot.1527 del 13/10/2020
per infedele dichiarazione TARI 2014/2015/2016 per un importo complessivo pari a €
737,00, notificato in data14/10/2020 che rettificava in diminuzione l'avviso n.210 del 26/10/2017prot.1623 del 09/11/2017° sua volta notificato in data3 0/10/2019
eccependo :
1) Prescrizione della pretesa tributaria relativa agli anni d'imposta 2013 e 2014;
2) Nullità per violazione dei regolamenti comunali;
3) Nullità per violazione dei regolamenti comunali nonché errata interpretazione dei fatti sottesi al possesso del bene immobile.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello l'ente esattore, si costituiva il Comune , controdeduceva l'appellato.
L'Appello è fondato.
Deve convenirsi della non impugnabilità dell'avviso di accertamento in r ttifica in diminuzione ex art.19 comma 3D. Lgs 546/1992 . Invero, se l''atto si limita a diminuire quantitativamente l'importo accertato, senza modificarne gli aspetti qualitativi, v'è carenza di interesse ad agire sul punto si veda l'ordinanzan.39808/2021 della Cassazione con la quale si è affemato che non sempre l'atto emesso in via di autotutela deve considerarsi sostitutivo del primo,
.
Se si tratta di una mera modifica quantitativa dell'atto originario,non è ravvisabile un
Interesse ad agire del contribuente e pertanto l'unico avviso impugnabile resta il primo.
Pertanto , una volta dimosrata come nel caso di specie, la notificazione degli atti, successivamente notificati, in diminuzione il ricorso doveva essere considerato inammissibile.
Per quanto concerne, invece l'avviso del 2016 occorre rilevare che
Il ricorrente fino al 04/03/2016 era proprietario di un immobile – Foglio Indirizzo_2, cat. A\2 - sito in Rende alla Indirizzo_1 ove aveva adibito, una sola stanza (cfr. planimetria - all. 7 fascicolo primo grado), avente superficie di 12,90 mq, ad uso professionale. Tale immobile veniva successivamente venduto ma detenuto fino al 31/12/2016.
In data 04/03/2016, il ricorrente acquistava altro immobile, sito al medesimo indirizzo del precedente – dati catastali Foglio Indirizzo_3, cat. A\2 – presso il quale era in corso di validità un contratto di locazione ad uso abitativo (all. 8 fascicolo di primo grado).
Tali circostanze sono dimostrate per tabulas ed incontestabili, rendendole sufficienti – per come correttamente ha ritenuto il giudice di primo grado - per rendere illegittimo l'avviso di accertamento n. 7986, relativamente all'anno 2016, proprio in quanto viene contestata una presunta dichiarazione infedele per utenza non domestica, laddove nel 2016 vi era un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, ovvero per uso domestico .
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello e in riforma parziale della sentenza impugnata conferma la legittimità degli avvisi di accertamento per gli anni 2013 2014-2015- lo rigetta per il resto. Spese compensate.