Art. 27.
In caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello svolgimento delle attivita' amministrative di attuazione delle direttive comunitarie di cui all'articolo 1, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri o del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il presidente della giunta regionale interessata, autorizza il Ministro per l'agricoltura e le foreste a disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo, ove occorra, le opportune variazioni di bilancio.
In caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello svolgimento delle attivita' amministrative di attuazione delle direttive comunitarie di cui all'articolo 1, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri o del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il presidente della giunta regionale interessata, autorizza il Ministro per l'agricoltura e le foreste a disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo, ove occorra, le opportune variazioni di bilancio.