Sentenza 11 aprile 2024
Massime • 1
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 23934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23934 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA che, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al primo motivo, con assorbimento del secondo, e con rinvio per nuovo esame al giudice di appello. uditi i difensori, Avv. DE LUCA FRANCESCO ed Avv. SIMEONE NICOLA che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23934 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 aprile 2023, la Corte d'appello di Bologna confer- mava la sentenza del Tribunale di Parma del 10 novembre 2020, appellata da AV NI, che lo aveva condannato, con il concorso di attenuanti ge- neriche, alla pena di 8 mesi di reclusione, riconoscendo i doppi benefici di legge, oltre alle pene accessorie di legge e disponendo la confisca diretta del profitto pari all'ammontare delle imposte evase, quantificate in 49.046,94 euro, in subordine da disporsi per equivalente, in quanto ritenuto colpevole del reato di omessa di- chiarazione ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della Amatori Parma Rugby Junior, al fine di evadere VIVA, non presentava la di- chiarazione fiscale relativa all'anno 2010. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, dedu- cendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 168-bis, cod. pen. e 464-bis, cod. proc. pen. e correlato vizio di motiva- zione, in riferimento all'illegittimità dell'ordinanza predibattimentale di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. In sintesi, si censura anzitutto la ordinanza emessa in data 19.12.2017 dal giudice del dibattimento con cui è stata rigettata l'istanza di ammissione alla messa alla prova, la cui motivazione i giudici di appello avrebbero apoditticamente riproposto senza tener conto delle censure specifiche avanzate con l'atto di ap- pello, limitandosi a trascrivere un precedente giurisprudenziale in materia. I giudici territoriali non avrebbero quindi adempiuto all'obbligo di motivare in modo pun- tuale ed analitico la propria decisione, senza pronunciarsi sulle critiche svolte nell'atto di appello (la circostanza che il tribunale avesse rigettato l'istanza nella fase preliminare del procedimento, prima ancora che l'imputato potesse approfon- dire e concordare con l'Uepe le modalità con cui eventualmente provvedere all'in- tegrale risarcimento del danno;
la circostanza che l'imputato, nell'istanza inoltrata all'Uepe, avesse espresso la propria disponibilità ad azioni di carattere riparato- rio/risarcitorio in base a quanto stabilito dal giudice;
la circostanza che non fosse stato chiesto all'imputato di manifestala propria disponibilità; la circostanza di aver il giudice errato nel ritenere l'integrale risarcimento del danno condicio sine qua non della concessione della messa alla prova", nonostante la giurisprudenza richieda che sia il giudice a verificare in concreto la possibilità di risarcire il danno). 2 La decisione sarebbe, peraltro, censurabile anche in diritto, in quanto con- traria al disposto degli artt. 168-bis, cod. pen. e 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. Sul punto, si censura la circostanza, da un lato, di aver rigettato l'istanza il primo giudice non all'esito della messa alla prova ma nella fase preliminare del giudizio, ma soprattutto, che i giudici di merito abbiano erroneamente valorizzato come fattore ostativo all'ammissione al beneficio, il risarcimento integrale del danno richiamando una sentenza di questa sezione, la n. 26046/2022. Nel caso di specie, si sostiene, risulterebbe evidente l'illegittimità del diniego all'accesso alla messa alla prova, essendosi valorizzato un profilo, quello dell'integrale risarci- mento del danno, che non costituiva presupposto essenziale per la concessione del beneficio, avendolo valutato a priori e senza consentire all'imputato di mani- festare in maniera adeguata la propria volontà riparatoria/risarcitoria nella sede a ciò deputata, omettendo peraltro di prenderevconsiderazione e valutare in concreto le condizioni economiche dello stesso, anche la doverosa attivazione dei penetranti poteri informativi del giudice ex art. 464-bis, cod. proc. pen., come già sottolineato in un precedente di questa stessa sezione richiamato in ricorso, la sentenza n. 3179/2019. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 131-bis, cod. pen. e correlato vizio di motivazione quanto alla man- cata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver respinto la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità alla luce delle modalità della condotta e gentità della somma evasa. Si tratterebbe di motivazione apparente e comunque erronea, avendo i giudici di appello circo- scritto il proprio giudizio esclusivamente sull'entità della somma evasa, omettendo di analizzare i molteplici e decisivi profili sottoposti al suo esame con i motivi di appello (il fatto che soli 15 gg. prima della condotta omissiva, la soglia di punibilità prevista dalla legge fosse superiore all'entità dell'imp btaosta evasa;
l'incertezza sull'ammontare dell'imposta evasa;
la circostanza r.t&e‘A riforma intervenuta nel 2016 a seguito della quale le ASD sono stateGsentate dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, che renderebbe oggi non più punibile il fatto;
l'incensuratezza del ricorrente;
l'episodicità e non abitualità dell'omissione; il comportamento pro- cessuale dell'imputato; la condotta susseguente al reato). Quanto sopra costitui- rebbe, peraltro, violazione dell'art. 131-bis, cod. pen., in quanto tale fattore non potrebbe ritenersi autonomamente idoneo a presumere la tenuità o meno del fatto, che richiede una valutazione delle peculiarità del caso concreto, richiamando ancora una volta un precedente di questa Sezione, la sentenza n. 3256/2021. In 3 sostanza, tutti i predetti elementi avrebbero dovuto condurre a ritenere il fatto come connotato da minima offensività ed esiguità del danno. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 22 febbraio 2024, cui si è riportato in sede di discussione orale, ha chiesto l'an- nullamento con rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito del tempestivo deposito della ri- chiesta di discussione orale ex art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modd. ed integrazioni, è fondato. 2. Il primo motivo è fondato, con conseguente valenza assorbente del se- condo. 3. I giudici di appello hanno respinto il primo motivo di appello con cui il difensore chiedeva la sospensione del procedimento con messa alla prova in ac- coglimento dell'impugnazione dell'ordinanza predibattimentale di rigetto del 19.12.2017 richiamando giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 13235/2016), ritenendo che non fosse ravvisabile l'intento dell'imputato di porre in essere condotte riparative, che egli non avesse manifestato la propria disponi- bilità a risarcire il danno cagionato ed, infine, per essersi limitato a versare all'Agenzia delle Entrate una somma palesemente sproporzionata per difetto ri- spetto all'entità dell'imposta evasa. 3.1. Ritiene questa Corte la erroneità in diritto dell'affermazione operata dalla Corte felsinea e la inadeguatezza motivazionale della sentenza in tal modo redatta. Il Tribunale, confortato in tale impostazione dalla Corte di appello, ha va- lorizzato, come fattore ostativo all'ammissione al beneficio, il fatto che l'istanza del AV non fosse accompagnata da una manifestazione di disponibilità dell'imputato a risarcire completamente il danno cagionato all'Erario. Ritiene la Corte che, in tal modo, i giudici del merito hanno, in sostanza, subordinato la possibilità di essere ammessi al citato beneficio all'avvenuto risar- cimento del danno cagionato per effetto del reato contestato. Tale impostazione, di tipo meccanicisticamente retributivo, è priva di fondamento normativo e razio- 4 nale, come già affermato in un precedente di questa stessa Sezione, corretta- mente richiamato dalla difesa cui si ritiene di dover dare continuità (Sez. 3, n. 26046 del 05/04/2002, Perrucci, non massimato). Sul punto, ribadisce infatti il Collegio, che, fra le condizioni necessarie ai fini della ammissione alla messa alla prova, il risarcimento del danno cagionato dal reato è indicato solamente con la espressione "ove possibile", evidenziandosi, con tale espressione non la inammis- sibilità della istanza laddove, per fattori diversi, ivi compresa la incapienza dell'i- stante rispetto alla entità del danno cagionato, il risarcimento non sia concreta- mente praticabile, ma, al contrario, pur essendo auspicabile tale risarcimento, la sua non assunzione a livello di condizione ostativa ove non realizzabile. In tale senso, infatti, si è espressa anche la giurisprudenza di questa Corte, con espressioni cui pare parimenti del tutto opportuno dare piena continuità, lad- dove ha chiarito che la valutazione dell'adeguatezza del programma presentato dall'imputato (attività questa che nel caso in esame non risulta che né il Tribunale né la Corte territoriale abbiano in alcun modo compiuto, avendo pregiudizialmente esaminato il profilo della disponibilità al risarcimento del danno) va operata sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'i- doneità a favorire il reinserimento sociale del prevenuto, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione - in un'ottica che non sia esclusiva- mente retributiva ma tenda a favorire la riabilitazione, bonis operibus, del preve- nuto - della sua disponibilità ad assicurare la prestazione, ai fini ripristinatori, dello sforzo massimo da lui sostenibile alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Rv. 277070 - 01). 3.2. Non avendo i giudici del merito compiuto una siffatta verifica e rite- nendo, pertanto, questa Corte che la decisione impugnata si presenti viziata sia sotto il profilo della completezza motivazionale sia sotto quello della violazione di legge, avendo la Corte di appello valorizzato, onde confermare la sentenza di fronte ad essa impugnata, profili legislativamente non rilevanti ai fini della acco- glibilità o meno della istanza di messa alla prova a suo tempo presentata dal Ca- vatorta, la sentenza impugnata, ferma ed oramai definitivamente accertata sotto il profilo storico la piena attribuibilità all'imputato delle condotte delittuose di cui al capo di imputazione a lui contestato, avrebbe dovuto essere annullata con rinvio - limitatamente alla pronunzia con la quale la Corte di appello ha illegittimamente 5 P-z-Ì '1, confermato l'ordinanza con cui il primo giudice aveva respinto la richiesta di am- missione al beneficio in discorso per ritenuto difetto dei presupposti - ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna affinché, in tale sede, il giudice del gra- vame si fosse potuto pronunciare nuovamente, in applicazione del principio di di- ritto dianzi enunziato, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'eventuale accoglimento della richiesta stessa. 4. Deve, tuttavia, registrarsi l'intervenuta maturazione del termine di pre- scrizione del reato, estintosi alla data del 24/02/2023 (dunque in data antecedente al momento in cui gli atti sono pervenuti presso la cancelleria di questa Corte in data 18/10/2023), pur considerando il periodo di sospensione di gg. 421. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio per es- sere il reato estinto per prescrizione. 5. L'intervenuto accoglimento del primo motivo, come anticipato, esime questa Corte dall'esaminare quello residuale, da ritenersi pertanto assorbito. 6. All'annullamento con rinvio per prescrizione, segue, in applicazione dell'art. 578-bis, cod. pen., la revoca della disposta confisca per equivalente di- sposta nei confronti del AV, posto che tale disposizione, introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equi- valente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente san- zionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 — 01). Diversamente, deve essere mantenuta la statuizione di confisca diretta del profitto, avente natura ripristinatoria e non sanzionatoria, in quanto questa Corte non deve procedere all'accertamento della responsabilità dell'imputato, posto che la valutazione di responsabilità risulta già essere stata eseguita nella fase di me- rito, sin dal momento in cui il primo giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'istanza di sospensione della messa alla prova, ha pregiudizialmente già ritenuto l'insussi- stenza delle condizioni per l'adozione della formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., risultando, peraltro, non solo accertata la sussistenza del reato nella sua duplice componente oggettiva e soggettiva, ma anche affer- mata la responsabilità del ricorrente nel doppio, conforme, grado di giudizio di merito.
P.Q.M.
6 Il Presidente Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca per equivalente e conferma la confisca in via di- retta. Così deciso, 1'11 aprile 2024