Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 23934
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Sentenza 11 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 766/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, presieduta da Gastone Andreazza. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che aveva confermato la condanna per omessa dichiarazione fiscale, sostenendo l'illegittimità del rigetto dell'istanza di messa alla prova e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d'Appello, dal canto suo, aveva ritenuto che l'imputato non avesse dimostrato un intento riparativo sufficiente per accedere alla messa alla prova.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero erroneamente subordinato l'ammissione alla messa alla prova al risarcimento integrale del danno, un requisito non previsto dalla normativa. Inoltre, ha evidenziato che la valutazione della disponibilità al risarcimento doveva essere effettuata considerando le condizioni economiche dell'imputato. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio, poiché il reato era estinto per prescrizione, revocando la confisca per equivalente e confermando quella diretta. La decisione sottolinea l'importanza di una valutazione concreta e non meramente meccanicistica delle condizioni per l'ammissione alla messa alla prova.

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Massime1

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 23934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23934
    Data del deposito : 11 aprile 2024

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