Versione
30 marzo 1985
30 marzo 1985
Art. 3.
Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10495Provvedimento: […] deducendo la violazione del decreto legislativo 2 maggio 1994 n.319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE sul riconoscimento della formazione professionale, nonché la violazione dell'art.3 della citata legge n.75 del 1985. […] L'invocato art.16 concerne il trattamento dello straniero ed è perciò estraneo alla presente controversia, che ha per oggetto i diritti e la posizione giuridica di un cittadino italiano. 4.- Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 3 della legge 7 marzo 1985 n. 75, secondo cui "le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore" della legge stessa. […]Leggi di più...
- abrogazione ad opera del d.lgs. n. 319 del 1994·
- legge n. 75 del 1985·
- conseguimento dell'abilitazione professionale·
- necessità·
- iscrizione all'albo·
- esclusione·
- professionisti·
- geometri