Art. 3.
Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.