Decreto cautelare 13 gennaio 2026
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 23/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Stanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trentini e Nadia Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura civica, in Bologna, piazza Maggiore n. 6;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia,
del provvedimento PG -OMISSIS-, notificato all’interessata in data 12.11.2025, con il quale il Comune di Bologna ha disposto l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 21 nonies L. n. 241/1990, della SCIA Ordinaria P.G. -OMISSIS-, presentata, in data -OMISSIS-, dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa RA AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che la signora -OMISSIS- -OMISSIS-, usufruttuaria dell’unità immobiliare ubicata al civico -OMISSIS- a Bologna, presentava una SCIA per mutamento di destinazione d’uso da A (residenziale) a B3 (attività turistica);
- che la signora -OMISSIS- -OMISSIS-, nuda proprietaria del medesimo immobile, sollecitava il Comune di Bologna ad attivare i poteri di autotutela per essere intervenuto il suvvisto cambio di destinazione d’uso, asseritamente incidente sulla destinazione economica del bene, senza il suo consenso;
- che il Comune, avviato il procedimento come da comunicazione ex articolo 7 L. n. 241/1991 trasmessa alla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, adottava il provvedimento in epigrafe indicato che ha disposto l’annullamento della predetta SCIA;
Premesso altresì:
- che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la signora -OMISSIS- -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA;
- che si è costituito in giudizio il Comune di Bologna, per resistere al ricorso avversario e chiederne la reiezione siccome infondato;
- che all’udienza camerale del 12 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 62 e 74 Codice di rito, ha introitato la causa per una decisione in forma semplificata, come da avviso orale dato ai difensori delle parti presenti;
Considerato:
- che non è stata evocata in giudizio la signora -OMISSIS- -OMISSIS-;
- che per giurisprudenza pacifica è controinteressato il soggetto titolare di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, vale a dire di un interesse al mantenimento dell’atto impugnato, e che al contempo sia nominativamente individuato o comunque facilmente individuabile dagli atti del procedimento (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7834/2025);
- che, giusta quanto dispone l’articolo 41, comma 2, Cod. proc. amm., la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità del ricorso (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 3588/2024);
Ritenuto:
- che, benché non nominativamente individuato nell’atto impugnato, il soggetto che, quale nudo proprietario aveva chiesto al Comune di Bologna di attivare i poteri di autotutela, era ben noto alla ricorrente-usufruttuaria, tant’è che nel ricorso lo si indica chiaramente con nome, cognome e grado di parentela;
- che nel caso di specie la nuda proprietaria è titolare di un interesse uguale e contrario alla conservazione dell’atto qui impugnato, e ciò non in quanto mera denunciante, ma in quanto titolare di un diritto reale di godimento leso, o comunque potenzialmente leso, dall’assetto giuridico venutasi a creare per effetto della SCIA presentata dalla ricorrente e non inibita dall’Amministrazione resistente (cfr., C.d.S., Sez. II, sentenza n. 2814/2025; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. V, sentenza n. 3878/2024);
- che, in disparte ogni profilo di merito, la signora -OMISSIS- -OMISSIS-, che è nuda proprietaria dell’immobile per cui è causa, avrebbe dovuto essere messa in condizione di poter contraddire alle censure dedotte in ricorso avverso l’atto di annullamento in autotutela della SCIA;
Ritenuto conclusivamente:
- che – come rilevato a verbale all’udienza del 12 febbraio 2026 –il ricorso sia inammissibile per mancata evocazione in giudizio della nuda proprietaria dell’immobile di -OMISSIS-, la quale nel caso di specie assume la veste di controinteressata in senso tecnico;
- che le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, salvo il contributo unificato che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera b), e 41, comma 2, Cod. proc. amm..
Compensa fra le parti le spese del giudizio, salvo il contributo unificato che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a individuare le parti private coinvolte.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
RA AC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AC | GO Di TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.